L’accoglimento parziale della domanda implica soccombenza (parziale) dell’attore: spese di lite compensate

La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia numero 3438/16, depositata il 22 febbraio. Il caso. Il giudizio trae origine da un sinistro stradale nel quale due persone riportavano lesioni personali mentre l’autovettura di proprietà di un terzo riportava danni materiali. I danneggiati, dopo aver ottenuto in via stragiudiziale un risarcimento a loro avviso non satisfattivo, agivano in giudizio per conseguire il residuo. La domanda veniva parzialmente accolta dal giudice di primo grado, il quale, preso atto del versamento di ulteriori somme da parte della compagnia in favore degli attori in corso di causa, la condannava a pagare un importo residuo ad uno di essi, dichiarando invece, per gli altri danneggiati, che le somme percepite in via stragiudiziale erano pienamente satisfattive compensava quindi integralmente le spese di lite tra tutte le parti. In parziale accoglimento del gravame proposto dagli attori, la Corte d’appello rideterminava la somma residua ancora dovuta al danneggiato cui era già stato riconosciuto l’ulteriore importo, respingendo per il resto l’appello condannava quindi gli appellanti, in solido, a pagare all’appellata compagnia i tre quarti delle spese di giudizio di secondo grado, compensandole per il residuo quarto. Tutti e tre gli attori si rivolgono alla Corte di Cassazione. Rideterminazione delle spese in grado d’appello in base all’esito complessivo. I ricorrenti censurano la pronuncia in merito alla compensazione delle spese di lite sia per quanto riguarda il primo grado – in cui, pur risultando vittoriosi nel merito, non venivano loro riconosciute le spese di lite – sia per il secondo grado – nel quale le spese di lite venivano poste a loro carico, in solido, per i tre quarti, sebbene il gravame di uno di loro fosse stato almeno in parte accolto. Nel giudicare il motivo infondato, la Suprema Corte richiama innanzitutto un principio già noto nella giurisprudenza, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite. Tale principio, peraltro, non veniva in rilievo per i due appellanti per i quali la pronunzia di primo grado risultava integralmente confermata, ma solo per l’appellante nei cui confronti era stata parzialmente riformata la pronuncia di primo grado. Invero, sebbene i ricorrenti fossero stati considerati come unico centro di interessi ai fini delle spese, in realtà si trovavano in posizioni del tutto diverse. Tralasciando la posizione dei primi due, la questione più problematica riguardava quella del ricorrente parzialmente vittorioso in primo grado e il cui gravame era stato parzialmente accolto. In tal caso si era appunto verificata la situazione in cui, essendo stata parzialmente riformata la pronunzia di primo grado, la liquidazione delle spese del doppio grado andava effettuata sulla base dell’esito unitario e complessivo del giudizio. Soccombenza reciproca in caso di parziale accoglimento della domanda attorea. Ciò posto, gli Ermellini escludono innanzitutto che la Corte di merito abbia ritenuto le parti vincitrici in un grado e soccombenti nell’altro. Ferma la compensazione integrale delle spese del primo grado, essa ha applicato la regola della compensazione parziale delle spese di lite, ritenendo le parti parzialmente e reciprocamente soccombenti, in relazione all’esito complessivo della lite stessa. Invero, la censura del ricorrente investe proprio la valutazione circa il riscontro di una situazione di reciproca parziale soccombenza delle parti cui è conseguita la compensazione parziale delle spese di lite, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, c.p.c La Suprema Corte è chiamata quindi a verificare se sussista soccombenza reciproca in ipotesi di parziale accoglimento dell’unica domanda proposta dall’attore e se, in tale circostanza, sia possibile la compensazione parziale delle spese di lite con condanna dell’attore al pagamento di un residuo. Ebbene, nel rispondere positivamente al quesito, gli Ermellini ribadiscono il principio di diritto per cui la nozione di soccombenza reciproca comprende non solo una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo. Invero, non può negarsi, in caso di parziale accoglimento dell’unica domanda proposta, che sussista parziale soccombenza reciproca delle parti ciò perché, in caso contrario, l’attore, in quanto non soccombente, non potrebbe essere neanche considerato legittimato ad impugnare la pronunzia che abbia accolto la sua domanda solo in parte. Soccombenza e principio di causalità. In proposito, i Giudici di legittimità ritengono opportuno soffermarsi sulla distinzione tra la nozione di soccombenza, in quanto tale, e i c.d. principi di causalità e di soccombenza ai fini della regolazione delle spese di lite. La soccombenza è una nozione descrittiva, che esprime la coincidenza tra le richieste delle parti stesse e la decisione del giudice. I principi di causalità e di soccombenza esprimono invece una regola destinata ad operare per l’attribuzione del carico delle spese di lite alla parte soccombente, cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa. Il principio della soccombenza è previsto dall’articolo 91 c.p.c., come criterio di regolazione delle spese di lite per il caso in cui vi sia una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice. In tal caso soccombenza e imputazione degli oneri processuali coincidono integralmente sicché all’unico soccombente vanno imputati tutti gli oneri del processo. Per il caso in cui invece vi sia parziale reciproca soccombenza, l’articolo 92, comma 2, c.p.c. si limita a prevedere la possibilità di una compensazione integrale o parziale delle spese di lite, ma non indica il criterio in base al quale operare la scelta. È qui che entra in gioco il più generale principio di causalità, dovendosi procedere all’individuazione della parte cui siano eventualmente imputabili in prevalenza, per avervi dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente, gli oneri processuali ricollegabili all’attività svolta per la istruzione e decisione delle varie domande proposte, o dei vari capi dell’unica domanda, o anche dell’unica domanda che sia risultata solo in parte fondata. Compensazione delle spese in caso di accoglimento parziale della domanda. Ebbene, sulla base del principio di imputabilità degli oneri processuali così come sopra enunciato, la Suprema Corte ritiene possibile la condanna dell’attore parzialmente vincitore al pagamento di una parte delle spese di lite, ma solo nel caso in cui, sulla base di una ideale valutazione di carattere sostanziale e quindi non fondata sul mero esito formale della lite , il giudice ritenga che il convenuto, per difendersi dalle pretese infondate abbia dovuto affrontare oneri superiori a quelli necessari per difendersi dalle sole pretese fondate, e il solo maggior onere differenziale risulti addirittura superiore agli oneri che l’attore complessivamente avrebbe dovuto sostenere per la proposizione delle sole domande fondate o della sola parte fondata dell’unica domanda . Laddove si verifichi tale ipotesi, appare del tutto equo e coerente con il principio di causalità che la parte attrice, pur parzialmente vittoriosa, debba subire una condanna al rimborso di parte delle spese di lite in favore del convenuto. Al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito dovrà poi effettuare una valutazione discrezionale, fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, imputando idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e operando una ideale compensazione tra essi, e ciò sempre che non sussistano particolari motivi da esplicitare in motivazione tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli articolo 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente. Applicazione dei principi al caso di specie. Alla luce dei principi richiamati, la Cassazione ritiene dunque che la Corte d’appello, in presenza di una situazione di reciproca soccombenza delle parti, nell’applicare la regola della parziale compensazione delle spese di lite, abbia ritenuto evidentemente che l’attore avesse dato causa a tali spese in misura prevalente, condannandolo a pagare un residuo all’esito del procedimento di parziale compensazione. Tale conclusione è ritenuta adeguatamente motivata alla luce del fatto che la Corte di merito aveva fatto riferimento alla circostanza che la domanda originaria dell’attore era stata proposta per un importo maggiore di quello dovuto e che inoltre tale importo gli era stato quasi integralmente pagato a soli quattro giorni dal deposito del ricorso introduttivo in primo grado. Il processo si era dunque sostanzialmente svolto per accertare che tale residuo non era pari a quello, notevolmente maggiore, preteso dall’attore, apparendo quindi motivata la conclusione per cui l’attore fosse parte che aveva dato causa in via prevalente agli oneri processuali. In relazione alla posizione del terzo ricorrente – come del resto per gli altri due – apparivano dunque infondati i motivi di censura, sussistendo nella specie una ipotesi di parziale soccombenza reciproca delle parti.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 dicembre 2015 – 22 febbraio 2016, numero 3438 Presidente Berruti – Relatore Tatangelo Svolgimento del processo Il giudizio trae origine da un sinistro stradale avvenuto in data omissis in località omissis , nel quale D.E. e F.I. hanno riportato lesioni personali mentre l'autovettura di proprietà di F.M. ha riportato danni materiali. I danneggiati hanno richiesto in via stragiudiziale il risarcimento diretto alla società assicuratrice del F. . Ottenuto un pagamento a loro avviso non satisfattivo, hanno agito in giudizio per conseguire il residuo. La domanda è stata solo parzialmente accolta in primo grado dal Tribunale di Grosseto, il quale, preso atto del versamento di ulteriori somme da parte della compagnia in favore degli attori in corso di causa, la ha condannata a pagare un importo residuo di Euro 661,18 a D.E. , dichiarando invece, per gli altri danneggiati, che le somme percepite in via stragiudiziale anteriormente al giudizio per F.M. e nel corso di esso per F.I. erano pienamente satisfattive ha quindi compensato integralmente le spese di lite tra tutte le parti. In parziale accoglimento del gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Firenze ha poi rideterminato la somma residua ancora dovuta al D. in Euro 779,32, respingendo per il resto l'appello giudicato in parte inammissibile ed in parte infondato . Ha quindi condannato gli appellanti, in solido, a pagare all'appellata compagnia i tre quarti delle spese del giudizio di secondo grado, compensandole per il residuo quarto. Avverso tale sentenza ricorrono F.M. ed I. , nonché D.E. , sulla base di due motivi. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano “ violazione e/o errata interpretazione e/o falsa applicazione della tabella di cui al decreto ministeriale sviluppo economico del 27.5.2010 relativamente alla quantificazione dell'inabilità giornaliera e consequenziale errore nella determinazione del risarcimento del danno - errata interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito ai danno biologico e morale - errata applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte in ordine al rimborso delle spese di lite antegiudizio . Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. I ricorrenti censurano la decisione impugnata con riguardo alle posizioni di D.E. e di F.I. . La corte di appello ha accolto solo parzialmente il gravame del D. riconoscendogli dovuto un residuo importo di Euro 779,32, quindi maggiore di quello di Euro 661,18 riconosciuto in primo grado, ma inferiore a quello di Euro 927,28 domandato in sede di appello , sulla base della considerazione che la percentuale di inabilità riconosciuta nella consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado era del 2,5% e non del 3%, come indicato nei calcoli depositati dalla parte. Ha dichiarato invece inammissibile quello della F. , rilevando che questa aveva percepito un indennizzo comunque maggiore di quello che le sarebbe spettato importo riconosciuto spettante in primo grado Euro 3.309,25 importo richiesto in appello Euro 3.421,00 importo in concreto percepito Euro 3.500,00 . Nel ricorso non vi è una specifica censura con riguardo alle ragioni di queste decisioni i ricorrenti si limitano a riprodurre il prospetto dei calcoli per la liquidazione dei danni subiti già prodotto in sede di merito con i medesimi importi, e fondato sulla medesima percentuale di invalidità del 3% per il D. , dolendosi che la corte di appello non abbia statuito in conformità. Non chiariscono per quale motivo sarebbe erronea la decisione impugnata con riguardo al D. , al quale è stata ritenuta riconoscibile una percentuale di invalidità del solo 2,5%, secondo quanto accertato in sede di consulenza tecnica di ufficio. Né spiegano perché sarebbe erronea quella di inammissibilità dell'appello della F. , che è stata ritenuta priva di interesse ad agire avendo percepito comunque una somma maggiore di quella pretesa. Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile, in conformità al principio costantemente affermato da questa Corte, per cui “ il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione ” cfr. in proposito, ex multis, Cass. 25 settembre 2009 numero 20652 17 luglio 2007 numero 15952 6 giugno 2006 numero 13259 25 febbraio 2004 numero 3741 . 2.- Il secondo motivo è così intitolato “ - in punto di spese di lite - violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c. in merito alfa compensazione delle spese di lite - di primo grado - in cui, pur risultando vittoriosi nel merito, ai ricorrenti non venivano riconosciute le spese di lite - di secondo grado, in cui, pur riconoscendo al D. un quantum superiore rispetto alla somma liquidata in primo grado e pur risultando in atti che le somme corrisposte in primo grado furono erogate dopo 4 giorni dal deposito del ricorso introduttivo, la Corte di Appello ha condannato tutti i ricorrenti alla refusione delle spese nella misura pari a 3A, compensando le spese per la residua quota. Su tali punti, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione” . Il motivo è infondato. Ai fini del suo corretto esame, occorre in primo luogo considerare che gli attori - poi appellanti e oggi ricorrenti - risultano costituiti sia in primo che in secondo grado ed anche nel presente giudizio con un unico difensore, ma hanno proposto domande diverse, che hanno avuto differente esito. Ed infatti 1 per il D. che aveva originariamente agito per Euro 8.050,00, secondo quanto indicato in ricorso vi è stato a parziale accoglimento della domanda in primo grado con condanna per Euro 661,18, essendo stati pagati in suo favore, in corso di giudizio, Euro 4.600.00 b parziale accoglimento del gravame con il quale egli tendeva ad ottenere il riconoscimento di un maggiore residuo, per Euro 927,28, e la vittoria delle spese del primo grado, compensate dal tribunale la corte di appello ha invece riconosciuto dovuto un residuo di Euro 779,32, e ha rigettato il motivo di appello relativo alla compensazione delle spese del primo grado 2 per F.I. che aveva agito per Euro 6.440,00, secondo quanto indicato in ricorso vi è stato a rigetto della domanda in primo grado sia pure con virtuale parziale accoglimento, essendo stati pagati in suo favore, in corso di giudizio, Euro 3.500,00, importo ritenuto integralmente satisfattivo dal tribunale b integrale rigetto del gravame precisamente, l'appello è stato dichiarato inammissibile per il merito, mentre è stato rigettato in relazione alla compensazione delle spese del primo grado 3 per F.M. che, avendo percepito prima del giudizio un importo di Euro 11.000,00, aveva agito ab origine solo per un residuo di Euro 1.195.00. secondo quanto indicato in ricorso vi è stato a integrale rigetto della domanda in primo grado l'importo percepito prima del giudizio è stato infatti ritenuto integralmente satisfattivo dal tribunale b integrale rigetto del gravame, relativo alle sole spese. I ricorrenti si dolgono a del mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio, che assumono dovessero essere loro riconosciute in quanto vittoriosi b della decisione della corte di appello in ordine alle spese del secondo grado del giudizio, poste a loro carico, in solido, per i tre quarti, sebbene il gravame del D. fosse stato almeno in parte accolto. In particolare, essi sembrano dolersi, tra l'altro, dell'omessa considerazione delle differenti posizioni di ciascuno di essi, anche se concludono poi chiedendo comunque la condanna della compagnia intimata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di tutti loro, indistintamente. 3.- In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio - dal quale questo collegio non intende discostarsi - secondo cui “ il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'articolo 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi ” così di recente Cass. 18 marzo 2014 numero 6259 nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013 numero 8718 14 ottobre 2013 numero 23226 30 agosto 2010 numero 18337 22 dicembre 2009 numero 26985 11 giugno 2008 numero 15483 . Tale principio, nella specie, non può però ventre in rilievo per la posizione di F.M. ed I. in relazione ai quali la pronunzia di primo grado risulta integralmente confermata , ma solo per quella del D. essendo stata nei suoi soli confronti parzialmente riformata la pronunzia di primo grado . Ai fini delle spese, i ricorrenti sono stati invero considerati nella sentenza impugnata, ma in pratica anche nel ricorso come unica parte ed unico centro di interessi dalla corte di appello. Occorre invece distinguere. Con riguardo a F.M. ed I. la pronunzia impugnata di certo non merita alcuna censura, e anzi si rivela addirittura ad essi favorevole, come si vedrà. In relazione alle spese del primo grado di giudizio, infatti, la decisione della corte di appello, che ha rigettato il motivo di appello tendente a censurare la integrale compensazione operata dal tribunale, appare corretta in diritto, nonché logica ed esaustiva nello sviluppo motivazionale. Per F.M. , del resto, la soccombenza integrale in primo oltre che in secondo grado non avrebbe in nessun caso consentito un più favorevole esito. Per F.I. , il richiamo alla “ eccessività delle iniziali pretese ” e ai “ pagamenti sostanzialmente satisfattivi eseguiti dalla Compagnia sin dalle prime battute della causa” costituisce certamente esplicita motivazione adeguata a giustificare la operata compensazione, sia sotto il profilo della parziale reciproca soccombenza delle parti, sia sotto il profilo dell'espressione di altre sufficienti e idonee ragioni in tal senso secondo il regime normativo applicabile ratione temporis , trattandosi di giudizio iniziato nel 2008, e quindi soggetto all'articolo 92, co. 2, c.p.c, nella versione emendata dall'articolo 2, co. 1, lett. a , della legge numero 263 del 2005, per il quale la compensazione delle spese richiede la concorrenza della soccombenza reciproca o di altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione . Tanto per Manlio quanto per F.I. , poi, la integrale soccombenza nel giudizio di appello, con conferma della pronunzia di primo grado, avrebbe addirittura imposto in mancanza di giusti motivi in contrario da esplicitare nella motivazione, e che nella specie in verità sembrano mancare una condanna integrale alle spese del secondo grado. Del tutto priva di fondamento è dunque la censura avverso la decisione che ne ha disposto la parziale compensazione. 4.- Discorso diverso va invece fatto per quanto riguarda la posizione del D. che come si è visto, risulta parzialmente vittorioso in primo grado e il cui gravame risulta parzialmente accolto . Si è per tale posizione effettivamente verificata la situazione in cui, essendo stata parzialmente riformata la pronunzia di primo grado, la liquidazione delle spese del doppio grado va effettuata sulla base dell'esito unitario e complessivo del giudizio e non per gradi . Occorre dunque preliminarmente verificare se ciò sia stato fatto ed eventualmente se sia stato fatto in modo corretto. Orbene, va innanzi tutto escluso che la corte di merito abbia ritenuto nella sostanza le parti vincitrici in un grado e soccombenti nell'altro. Lasciata ferma la compensazione integrale delle spese del primo grado, essa ha operato una compensazione parziale delle spese del secondo grado, condannando il D. al pagamento del residuo. Ha cioè applicato la regola della compensazione parziale delle spese di lite di cui all'articolo 92 c.p.c., ritenendo le parti parzialmente e reciprocamente soccombenti, in relazione all'esito complessivo della lite stessa, sta pure individuando l'importo residuo delle spese oggetto della condanna in una quota di quelle relative alla sola fase dell'appello. Trattasi in ogni caso, e complessivamente, di compensazione parziale delle spese del doppio grado. 5.- Appurato che la regolamentazione delle spese in relazione alla posizione del D. è avvenuta sulla base della valutazione dell'esito complessivo della lite, con applicazione della regola della compensazione parziale delle spese, ai sensi dell'articolo 92, co. 2, c.p.c., occorre verificare se ciò sia stato fatto in modo corretto. La corte ha proceduto come segue 1 ha riscontrato una situazione di reciproca parziale soccombenza delle parti 2 ha operato la compensazione parziale delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 92, co. 2, c.p.c., e condannato il D. al pagamento del residuo 3 ha determinato tale residuo in misura pari a tre quarti delle spese del solo grado di appello, liquidandole per l'intero in Euro 2.500.00 oltre accessori. Il ricorrente censura la decisione nella parte in cui lo ha condannato al pagamento di una parte delle spese del giudizio, ritenendo che ciò non fosse possibile, essendo egli parte vittoriosa non la contesta nella parte in cui ha concretamente determinato l'importo di tale condanna nella misura dei tre quarti delle spese del grado di appello, liquidate per l'intero in Euro 2.500,00 contesta cioè Van della suddetta decisione non il quantum . La censura investe quindi le prime due valutazioni operate dal giudice del merito e sopra schematicamente riassunte non invece la terza . Occorre stabilire se tali valutazioni siano corrette in diritto e se risultino adeguatamente motivate. Ciò comporta la necessità di affrontare le seguenti questioni giuridiche a se sussista soccombenza reciproca in ipotesi di parziale accoglimento dell'unica domanda proposta dall'attore b se, in quali ipotesi ed in che limiti, in caso di parziale accoglimento dell'unica domanda proposta dall'attore, sia possibile la compensazione parziale delle spese di lite con condanna dell'attore al pagamento di un residuo. Occorre poi in fatto verificare se la corte di merito si sia conformata ai relativi principi di diritto. 6.- È senz'altro corretta l'individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell'ipotesi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum . Va infatti sul punto dato seguito al principio di diritto affermato da questa stessa sezione, per cui “ la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali articolo 92, co. 2, c.p.c. , sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” Cass., sez. 3, ord. 21 ottobre 2009 numero 22381 in senso conforme, successivamente Cass., sez. 6-3, 23 gennaio 2012 numero 901 sez. 2, 23 settembre 2013 numero 21684 cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015 numero 22871, che richiama espressamente tali precedenti il principio risulta già affermato, in precedenza, da Cass., sez. 1, 26 maggio 1976 numero 1906 . Occorre sottolineare che la pronunzia richiamata si pone come consapevole superamento dell'opposto principio, tralaticiamente affermato, per il quale “ in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per la ipotesi eccezionale e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione che tali spese siano state causate all'altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all'articolo 88 c.p.c. ne consegue che qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi - secondo il discrezionale apprezzamento ad opera del giudice, del loro vario atteggiarsi - i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti e non anche un'ipotesi di soccombenza reciproca” in tal senso si vedano, ad es., Cass., Sez. lavoro 9 aprile 1986 numero 2493 Sez. 3, 21 marzo 1994 numero 2653 sez. 3, 9 marzo 2004 numero 4755 sez. 1, 26 maggio 2006 numero 12629 si pongono peraltro in qualche modo nel medesimo ordine di idee, più di recente, anche Cass., sez. 3, 12 maggio 2015 numero 9587 sempre in analogo ordine di idee, in relazione alla nozione di soccombenza, sembra porsi altresì Cass., Sez. 6 - 2, 16 luglio 2015 numero 14976 cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015 numero 22871, che pur richiamando espressamente Cass. numero 22381/2009 e numero 21684/2013, probabilmente se ne discosta in parte nella soluzione concreta adottata per il caso di specie, più aderente al contrario orientamento . La pronunzia cui il collegio intende conformarsi, invero, pur ribadendo che l'onere delle spese giudiziali va regolamentato anche in ragione del c.d. principio di causalità onde chi è stato costretto ad agire fondatamente in giudizio contro altro soggetto non può essere condannato a rimborsare a quest'ultimo le spese sostenute, neanche in parte , precisa che non può comunque negarsi, in caso di parziale accoglimento dell'unica domanda proposta così come in caso di accoglimento di solo alcune delle domande proposte dall'attore , che sussista parziale soccombenza reciproca delle parti. Ciò per la semplice ma insuperabile ragione che, in caso contrario, l'attore, in quanto non soccombente, non potrebbe essere neanche considerato legittimato ad impugnare la pronunzia che abbia accolto la sua domanda solo in parte. Non sono ravvisabili indici normativi che consentano di ricostruire una diversa nozione di soccombenza ai fini della legittimazione ad impugnare e ai fini della regolamentazione delle spese di lite. La nozione di soccombenza è unica dunque deve ammettersi che anche in caso di solo parziale accoglimento dell'unica domanda proposta dall'attore si verifica una situazione di parziale soccombenza reciproca delle parti. Pare opportuno osservare a questo punto che, a ben vedere, con le decisioni che escludono la soccombenza reciproca in tale situazione o comunque affermano che l'attore parzialmente vittorioso non possa essere condannato al pagamento di una parte delle spese di lite , si è inteso probabilmente soprattutto sottolineare che nelle predette ipotesi la regolazione delle spese di lite va effettuata sulla base del principio di causalità sul quale, per tutte, si veda Cass., Sez. 3, 30 maggio 2000 numero 7182 “ l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi” conf., tra le tante Cass., Sez. 3, 7 agosto 2001 numero 10911 Sez. 3, 15 ottobre 2004 numero 20335 Sez. 2, 26 gennaio 2006 numero 1513 Sez. 3, 27 novembre 2006 numero 25141 Sez. 2, 8 giugno 2007 numero 13430 Sez. 3, 15 luglio 2008 numero 19456 Sez. 3, 30 marzo 2010 numero 7625 Sez. 6-L, 30 marzo 2011 numero 7307 . E tale ultima affermazione è senz'altro corretta. Essa però non implica che non vi sia soccombenza parziale dell'attore, come si è visto, né, come si vedrà, che l'attore parzialmente vittorioso non possa mai, in nessun caso, essere condannato al pagamento di una parte delle spese di lite, ma solo che ciò possa avvenire esclusivamente in presenza di particolari condizioni. Dunque, non contrasta con l'orientamento cui il collegio intende dare seguito. 7.- In proposito occorre riflettere sulla distinzione tra la nozione di soccombenza, in quanto tale, e i c.d. principi di causalità e di soccombenza ai fini della regolazione delle spese di lite. La soccombenza è una nozione descrittiva, relativa all'esito delle domande proposte dalle parti essa esprime, più in generale, la coincidenza tra le richieste delle parti stesse e la decisione del giudice. I c.d. principi di causalità e di soccombenza esprimono invece una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite la regola per cui alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa. Il principio della soccombenza è previsto dall'articolo 91 c.p.c., come criterio di regolazione delle spese di lite per il caso in cui vi sia una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice. In tal caso soccombenza e imputazione degli oneri processuali coincidono integralmente all'unico soccombente vanno imputati tutti gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilità. Per il caso in cui invece vi sia parziale reciproca soccombenza, l'articolo 92, co. 2, c.p.c., si limita a prevedere la possibilità non l'obbligo di una compensazione integrale o parziale delle spese di lite possibilità prevista anche, fino al dicembre 2014, per il caso di sussistenza di giusti motivi o eccezionali ragioni successivamente, invece, solo in caso di questioni nuove o sulle quali vi è stato mutamento di giurisprudenza , ma non indica il criterio in base al quale operare la scelta. Tale criterio va individuato nel più generale principio di causalità. Occorre cioè procedere alla individuazione della parte cui siano eventualmente imputabili in prevalenza, per avervi dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente, gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per la istruzione e decisione delle varie domande proposte, o dei vari capi dell'unica domanda, o anche dell'unica domanda che sta risultata solo in parte fondata cfr. Cass., sez. 3, 11 giugno 2008 numero 15483, in motivazione, laddove afferma “ la parte soccombente, ai fini delle spese processuali, va identificata alla stregua del principio di causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite, ovvero nel caso di lite necessaria - quando, cioè, il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo - con quella che ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato” . Questi gli esiti possibili a in determinati casi potrebbero addirittura non sussistere affatto i presupposti per operare la totale o parziale compensazione delle spese di lite e ciò nell'ipotesi in cui gli oneri del processo possano ritenersi di fatto imputabili ad una sola delle parti, in quanto il giudice ritenga, sulla base di una valuta-zione sostanziale e quindi a prescindere dal formale esito processuale di reciproca soccombenza , che essi abbiano trovato integralmente causa, in definitiva, nell'accertamento dei diritti fondatamente fatti valere dall'attore ovvero, di converso, nell'accertamento dell'infondatezza delle sue pretese b laddove il giudice valuti come sostanzialmente equivalenti gli oneri processuali imputabili a ciascuna delle parti si giustificherà, sotto il profilo della reciproca soccombenza, la integrale compensazione delle spese di lite c la parziale compensazione con condanna di una delle parti al pagamento di una quota delle spese in favore dell'altra si giustificherà invece, sempre sotto il profilo della reciproca soccombenza, quando il giudice valuti che sussista una apprezzabile prevalenza degli oneri processuali imputabili ad una delle parti, in quanto ricollegabili alle attività processuali svolte per l'accertamento della infondatezza delle sue pretese o per l'accertamento della fondatezza delle pretese dell'avversario. 8.- A questo punto si impone una precisazione. Nell'operare l'ideale imputazione degli oneri processuali sulla base del principio di causalità deve tenersi conto che le parti fattore e convenuto non si trovano esattamente sullo stesso piano. Per aver dato causa all'instaurazione del processo, infatti, al soggetto che resiste sono sempre integralmente imputabili tutti gli oneri per le attività processuali necessarie all'accertamento delle pretese anche solo in parte fondate1 fatte valere contro di lui, salva la riduzione del relativo importo in ragione di una somma che può definirsi maggior quota differenziale che rappresenti idealmente il valore degli eventuali maggiori oneri da lui sostenuti per doversi difendere non solo dalle pretese fondate ma anche dalle pretese infondate. Questa differente posizione delle parti nell'applicazione del principio di causalità spiega in qualche modo il senso e l'origine della trala-tizia affermazione per cui in caso di parziale accoglimento della domanda dell'attore questi non potrebbe essere mai condannato, neanche in parte, al pagamento delle spese di lite. L'affermazione non è del tutto condivisibile, per quanto sin qui esposto, e non è accettabile quindi nella sua assolutezza, ma - proprio per la richiamata differenza di posizione tra attore e convenuto - esprime ciò che accade nelle ipotesi normali e più frequenti di parziale soccombenza reciproca non derivante dalla proposizione di reciproche domande. Orbene, sulla base del principio di imputabilità degli oneri processuali, come sin qui ricostruito, deve invece ribadirsi che è di certo possibile la condanna dell'attore parzialmente vincitore al pagamento di una parte delle spese di lite, ma solo nel caso in cui, sulla base di una ideale valutazione di carattere sostanziale e quindi non fondata sul mero esito formale della lite , il giudice ritenga che il convenuto, per difendersi dalle pretese infondate abbia dovuto affrontare oneri superiori a quelli necessari per difendersi dalle sole pretese fondate, e il solo maggior onere differenziale risulti addirittura superiore agli oneri che l'attore complessivamente avrebbe dovuto sostenere per la proposizione delle sole domande fondate o della sola parte fondata dell'unica domanda . L'ipotesi, come si può immaginare, non sarà frequentissima, ma neanche di impossibile configurazione. E laddove essa si verifichi il che potrà accadere solo in caso di notevolissimo scarto tra l'entità della domanda e quella del suo accoglimento , appare del tutto corretto, equo e coerente con il principio di causalità che la parte attrice, pur parzialmente vittoriosa, debba subire una condanna al rimborso di parte delle spese di lite in favore del convenuto. D'altronde, la possibilità che in astratto ognuna delle parti, in caso di compensazione parziale derivante da soccombenza reciproca, possa essere destinataria della pronunzia di condanna al pagamento del residuo, in applicazione del principio di causalità e salva la corretta individuazione dei casi in cui ciò possa di fatto avvenire a è l'unica interpretazione coerente con la lettera della disposizione di cui all'articolo 92 c.p.c., che prevede la possibilità di una compensazione parziale, ma non esprime alcuna limitazione o indicazione vincolante in ordine alla individuazione della parte che può essere condannata al pagamento della differenza b è conclusione conforme ai principi costantemente affermati da questa Corte, ed espressi nelle numerose massime per cui “ in materia di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ” Cass., sez. 1, 16 giugno 2011 numero 13229 , ovvero “ in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi ” Cass., sez. 3, 11 gennaio 2008 numero 406 nelle due pronunzie da ultime richiamate è stata espressamente ritenuta corretta la condanna dell'attore, la cui domanda era stata accolta solo in minima parte, al pagamento di una quota delle spese in favore del convenuto il principio generale è comunque affermato da una costante e risalente giurisprudenza si vedano, tra le tante in senso conforme, ad es. Cass., sez. 1, 22 luglio 2009 numero 17145 sez. 3, 1 dicembre 2009 numero 25270 sez. 2, 8 giugno 2007 numero 13428 sez. 3, 11 gennaio 2006 numero 264 sez. 3, 6 marzo 2006 numero 4799 sez. 3, 23 giugno 2006 numero 14526 sez. lavoro, 1 settembre 2003 numero 12744 sez. 2, 14 novembre 2002 numero 16012 sez. 3, 25 marzo 2002 numero 4201 . 9.- È a questo punto opportuno ribadire il significato e i limiti delle considerazioni che precedono. Con esse si è inteso individuare esclusivamente il criterio che deve orientare il giudice nell'esercizio della discrezionalità che gli assegna l'articolo 92, co. 2, c.p.c., laddove sussista reciproca soccombenza delle parti, nella decisione relativa alla eventuale parziale o totale compensazione delle spese di lite. Va però sempre fatta salva la valutazione in ordine alla sussistenza di possibili motivi di compensazione che prescindano dalla reciproca soccombenza e quindi dall'imputabilità degli oneri processuali sulla base del principio di causalità, in relazione ad alcune delle domande proposte e non in relazione ad altre ovvero per una parte dell'unica domanda e non per altra parte . E dunque le precisazioni che precedono appaiono particolarmente rilevanti nell'ottica delle recenti modifiche apportate all'articolo 92 c.p.c. dall'articolo 13 del decreto legge 12 settembre 2014 numero 132. convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014 numero 162 disposizioni peraltro non applicabili nella presente fattispecie . Sulla base di tali nuove disposizioni, non è più consentita nelle cause iniziate dopo l’11 dicembre 2014 la compensazione delle spese di lite per motivi diversi dalla soccombenza reciproca ad eccezione dei casi in cui vi sia assoluta novità o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti . Dunque, mentre nelle cause anteriormente iniziate le valutazioni sull'imputabilità degli oneri processuali possono essere sostanzialmente influenzate dalla esclusione della ripetibilità di parte delle spese sulla base di una clausola generale la cui specificazione è rimessa alla valutazione del giudice del merito sia che si tratti di “ giusti motivi , dapprima anche implicitamente desumibili dalla pronunzia, fino al 2006, e poi da esplicitare in motivazione, nel regime in vigore fino alla riforma del 2009, sia che si tratti di “ gravi ed eccezionali ragioni da indicare nella motivazione , come nel regime in vigore successivamente, fino al 2014 ciò non sembra potersi verificare per quelle iniziate successivamente, nelle quali salva la assoluta novità o il mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti la regolazione delle spese in caso di reciproca soccombenza dovrebbe essere effettuata esclusivamente in base al principio di causalità. Per le nuove cause, allora, la corretta ricostruzione della nozione di soccombenza risulta decisiva al fine di individuare le concrete residue possibilità operative della regola della compensazione totale o parziale delle spese processuali. Escludere che l'accoglimento parziale della domanda determini una situazione di reciproca soccombenza impedirebbe infatti in radice di pervenire in tali ipotesi ad una compensazione anche parziale delle spese di lite salva la sussistenza di nuove questioni o di mutamenti giurisprudenziali , imponendo sempre la condanna del convenuto al pagamento integrale di esse in favore dell'attore, e ciò anche in caso di accoglimento dell'unica domanda da quest'ultimo proposta per un importo trascurabile il che, evidentemente, oltre a contrastare con il principio di causalità, non appare logico e tanto meno equo. 10.- Tirando le fila del discorso sin qui svolto, possono affermarsi i seguenti principi di diritto. La nozione di soccombenza in senso tecnico è il presupposto per decidere dell'applicabilità dell'articolo 91 c.p.c., che disciplina l'ipotesi di soccombenza integrale di una delle parti, ovvero dell'articolo 92, co. 2, c.p.c. che disciplina l'ipotesi di soccombenza reciproca. La regolazione delle spese di lite avviene, di regola, nel primo caso articolo 91 c.p.c. soccombenza integrale sulla base del principio di soccombenza, con la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale delle spese di lite, e nel secondo caso articolo 92, co. 2, c.p.c. reciproca parziale soccombenza sulla base del principio di causalità degli oneri processuali, con possibile compensazione, totale o parziale, di essi. La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 92, co. 1, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo. Laddove sia disposta-la compensazione parziale delle spese di lite, è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale quindi questi siano in maggior misura imputabili, quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura. Al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, il quale si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate,, e nell'operare una ideale compensazione tra essi con la precisazione che, in tale ideale compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate , e ciò sempre che non sussistano particolari motivi da esplicitare in motivazione tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli articolo 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente. 11.- Occorre a tal punto verificare se la sentenza impugnata si sia conformata ai suddetti principi. La corte di appello, come si è anticipato, in presenza di una situazione di reciproca soccombenza delle parti, nell'applicare la regola della parziale compensazione delle spese di lite, ha ritenuto evidentemente che l'attore D. abbia dato causa a tali spese in misura prevalente e lo ha quindi condannato a pagare un residuo all'esito del procedimento di parziale compensazione precisamente il residuo è stato individuato in una quota delle sole spese del grado di appello . Si tratta di una conclusione che - tenuto anche conto del regime normativo applicabile in materia di possibile compensazione di parte delle spese, avendo il giudizio avuto origine nel 2008 - appare esplicitamente ed adeguatamente motivata e pertanto non può trovare censura nella presente sede di legittimità. La corte di appello ha chiaramente fatto riferimento, nella sua pronunzia, alla circostanza che la domanda originaria del D. era stata proposta per un importo maggiore di quello dovuto e che inoltre tale importo gli era stato quasi integralmente pagato a soli quattro giorni dal deposito del ricorso introduttivo in primo grado, con un residuo di poche centinaia di Euro il processo si è dunque sostanzialmente svolto per accertare che tale residuo non era pari a quello, notevolmente maggiore, preteso dall'attore, di modo che la conclusione per cui il D. è stato individuato come parte che ha dato causa in via prevalente agli oneri processuali appare supportata da adeguata e logica motivazione. Considerato che la valutazione in ordine a tali questioni costituisce giudizio di fatto che, in quanto adeguatamente motivato dal giudice del merito, non può essere censurato in sede di legittimità, e che, d'altra parte certamente nella specie non risulta violato il principio per cui non è possibile la condanna, neanche parziale, al pagamento delle spese di lite della parte interamente vittoriosa, in quanto il D. non può ritenersi tale, sussistendo nella specie una ipotesi di parziale soccombenza reciproca delle parti, deve concludersi che entrambi i profili di censura del ricorso sono infondati, anche in relazione alla posizione del D. mentre, si ribadisce, non risulta neanche impugnato il quantum della avvenuta liquidazione da parte della corte di appello . 12.- Il ricorso è rigettato. Per quanto attiene alle spese del giudizio di cassazione, nulla è a dirsi, posto che l'intimata non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso.