Iper e Super-ammortamento a maglie larghe

Una nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riconosce il beneficio anche in caso di pagamento dell’acconto del 20% entro fine anno e successiva acquisizione tramite leasing.

I benefici del super e dell’iper ammortamento sono riconosciuti anche a coloro che versano entro il 31 dicembre l’acconto del 20% del prezzo del bene materiale nuovo e poi lo acquistano in leasing. La conferma arriva dalla risoluzione n. 132/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrare per chiarire se rientrano nella proroga al 30 giugno 2018 30 settembre 2018 per l’iper ammortamento e, quindi, se possono fruire della maggiorazione, gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità. Nel dettaglio. Come noto, infatti, le disposizioni attuative delle due agevolazioni riconoscono i benefici anche in caso di acquisto perfezionato oltre la data del 31 dicembre 2017, nello specifico entro il 30 giugno 2018 supr-ammortamento e il 30 settembre 2018 iper-ammortamento a condizione che entro la data del 31 dicembre il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ritornando alla risoluzione, le due modalità di acquisto tramite leasing - avvenuto dopo che, entro il 31 dicembre 2017, è stato effettuato l’ordine ed è stato versato un acconto del 20% - prevedono rispettivamente - la compensazione dell’acconto versato dall’investitore al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore medesimo - la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene all’investitore e la concessione in locazione del bene da parte della società di leasing all’investitore con pagamento, per intero, del fornitore medesimo. Esclusione del beneficio. Per l’Agenzia in entrambe le ipotesi i benefici non vengono esclusi. In relazione alla prima ipotesi, secondo quanto chiarito, l’investitore può fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20 per cento risultando irrilevante che l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si trasformi” sostanzialmente in un maxicanone . Altrettanto vale in relazione alla seconda ipotesi in tal caso l’investitore potrà usufruire delle agevolazioni a condizione che in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene . Fonte www.fiscopiu.it

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