Valida la domanda risarcitoria anche se è il danneggiante ad informare l'assicurazione

In caso di sinistro, la domanda giudiziale è valida anche se la Compagnia assicurativa è stata informata, con raccomandata, dal danneggiante e non dal danneggiato.

Con la sentenza numero 9912/11, depositata il 5 maggio, la Corte di Cassazione conferma che l'onere imposto al danneggiato di informare la compagnia assicurativa, in merito al sinistro e alla domanda di risarcimento, può essere adempiuto anche con atti equipollenti alla raccomandata inviata dal danneggiato ai sensi dell'articolo 22, l. numero 990/69.I fatti. A seguito di un sinistro, una donna conveniva in giudizio il conducente e la società proprietaria della vettura, per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice d'appello della sentenza emessa dal Giudice di Pace, confermava la sentenza di primo grado e dichiarava improponibile la domanda, non essendo stato adempiuto, da parte della danneggiata, l'onere preventivo di inviare richiesta di risarcimento all'assicuratore, nelle forme previste dall'articolo 22, l. numero 990/69. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.La ratio della norma. Il Collegio ritiene fondati i motivi del ricorso. Il fine della norma è, infatti, quello di consentire alla Compagnia la possibilità di raggiungere un accordo con il danneggiato e prevenire domande giudiziali inopportune. Tale obiettivo può considerarsi raggiunto anche se a informare l'assicuratore non è il danneggiato, bensì il danneggiante, purché la comunicazione sia avvenuta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.Ciò che conta è portare a conoscenza l'assicuratore della richiesta di risarcimento. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare, con precedenti pronunce, che l'onere imposto al danneggiato di informare la Compagnia assicurativa del sinistro e delle pretese risarcitorie, può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma, perché ciò che realmente rileva è il soddisfacimento dello scopo. Quando la compagnia è stata correttamente informata del sinistro e della volontà del danneggiato di essere risarcito, e ha potuto correttamente valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste, l'onere previsto dalla norma può dirsi rispettato, a nulla rilevando che ad effettuare la comunicazione non sia stato il danneggiato.La domanda risarcitoria proposta in sede giudiziale deve, pertanto, considerarsi valida.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 marzo - 5 maggio 2011, numero 9912Presidente Filadoro - Relatore LeviFattoL C. ha convenuto in giudizio dinanzi al giudice di pace di Napoli G I. e la GEO.IDRO.EDIL per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivati dall'incidente stradale del 20 febbraio 1993 tra la autovettura di proprietà della società, condotta da G I. ed altra vettura che proveniente da opposto senso di marcia, aveva invaso la corsia di percorrenza della vettura della GEO.IDRO.EDIL. Questa società aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, Milano assicurazioni che aveva - a sua volta - chiesto la chiamata in causa della proprietaria dell'altra vettura G D.P.La D.P. si costituiva in giudizio, deducendo la nullità della chiamata in causa per mancato rispetto del termine concesso dal giudice ed il proprio difetto di legittimazione passiva per avere alienato la vettura a F C., in data anteriore a quella del sinistro.Il C. non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.Con sentenza 7 febbraio - 4 marzo 2008 il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione del locale giudice di pace, che aveva dichiarato la estromissione dal giudizio di D.P.G. condannando la spa Milano assicurazioni al pagamento delle spese del giudizio e dichiarato improponibile ma anche infondata nel merito la domanda della attrice L C. nei confronti di GEO.IDRO.EDIL snc e G I. condannando la C. al pagamento delle spese nei confronti dei due convenuti. Ha osservato il Tribunale che la domanda della C. nei confronti del conducente del veicolo soggetto alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile era da considerare inammissibile, perché è onere del danneggiato trasportato da un veicolo indipendentemente dal titolo in base al quale il trasporto e stato eseguito trasporto gratuito o a titolo di cortesia inviare la richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo, nelle forme previste dall'articolo 22 della legge 990 del 1969 e attendere il decorso dei sessanta giorni prima di proporre l'azione per il risarcimento del danno. La C. non aveva provveduto ad inviare la lettera raccomandata alla compagnia di assicurazione della vettura dello I, Milano assicurazioni s.p.a. Correttamente, dunque, il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda della C. nei confronti dello I. e della GEO.IDRO.EDIL. per mancata ottemperanza del disposto di cui all'articolo 22 della legge 990 del 1969. Osservava ancora il Tribunale che nel caso di specie era, comunque, maturata la prescrizione biennale, non essendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale applicabile, in linea generale, per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito dall'articolo 2947, primo comma, c.c Infatti, il termine biennale di cui al secondo comma dello stesso articolo deve trovare applicazione in tutti i casi di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, anche nel caso in cui il danneggiato sia trasportato a titolo di cortesia.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la C. con due motivi.Gli intimati non hanno svolto difese.DirittoCon il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 della legge 990 del 1969, in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c Erroneamente, ad avviso della C. , i giudici di appello avevano ritenuto che nel caso di specie ella non avesse inoltrato all'assicuratore la richiesta di risarcimento nelle forme previste dall'articolo 22 della legge 990 del 1969.Osserva il Collegio che la ratio della norma dell'articolo 22 l. 990/69 ora abrogato e trasfuso nell'articolo 145 del decreto legislativo numero 209 del 7 settembre 2005 è quella di consentire uno spatium deliberandi alla Compagnia di assicurazione, imponendo al danneggiato di inoltrare la richiesta di risarcimento all'istituto assicuratore, a pena di proponibilità dell'azione giudiziaria.Tale condizione di proponibilità si applica sia nel caso in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno che può, poi, a sua volta chiamare in giudizio l'assicuratore che nel caso di azione diretta contro l'assicuratore nel quale caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno, ex articolo 18, primo comma, e 23 legge numero 990 del 1969 .L'onere della richiesta risarcitoria è posto anche a carico del terzo trasportato a titolo di cortesia.La improponibilità, per l'anzidetta ragione, della domanda di risarcimento è, inoltre, rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di legittimità, Cass. 5 dicembre 2003 numero 18644, 25 agosto 2006 numero 18493, 2 luglio 2010 numero 15733, 25 novembre 2010 numero 23907 .Ove, tuttavia, l'istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria tramite raccomandata a.r. inviata dal proprio assicurato danneggiante si deve ritenere che la ratio della norma sia ugualmente soddisfatta, sempre che la conoscenza sia avvenuta mediante ricevimento di raccomandata a.r., nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 L. 990/69.La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l'onere imposto al danneggiato dall'articolo 22 più volte citato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all'assicuratore di valutare la opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste Cass. 30 ottobre 2007 numero 22883 .Il motivo deve essere pertanto accolto.Nonostante il giudice di appello abbia dichiarato la improponibilità della domanda, per mancata ottemperanza del disposto di cui all'articolo 22 della legge 990 del 1969, lo stesso ha ritenuto di esaminare il secondo motivo di appello, relativo alla individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie esame che, in realtà, sarebbe stato precluso proprio dalla dichiarazione di improponibilità, definita dal giudice inammissibilità .Con il secondo motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 2054, 2043, 1681 e 2947 c.c., in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. la ricorrente assume che nonostante le argomentazioni svolte a sostegno del fatto che il diritto azionato non potesse ritenersi prescritto, il giudice di appello - senza motivazione - aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione di due anni articolo 2947 secondo comma, c.c. riguardante il risarcimento danni dalla circolazione dei veicoli. Anche questo motivo è meritevole di accoglimento. Si richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale Cass. S.U. numero 27337 del 18 novembre 2008 Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato articolo 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ. perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum , e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame, al fine di stabilire se la lettera 23 febbraio 1993 alla compagnia di assicurazione Milano assicurazioni della GEO.IDRO.EDIL del 23 febbraio 1993, quella del 23 novembre 1994 dell'avv. C. indirizzata all'ing. I., da questi trasmessa con raccomandata il 5 dicembre 1994 alla Milano assicurazioni - complessivamente considerate - possano far ritenere che, nel caso di specie, l'onere di invio della preventiva richiesta risarcitoria all'assicuratore sia stato soddisfatto.P.Q.M.La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.