Un automobilista condannato al pagamento di un'ammenda per aver guidato in stato di ebbrezza viene prosciolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
La Corte di Cassazione con sentenza numero 15617/11, del 19 aprile, dopo aver prosciolto un automobilista condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, visto che si trattava di una fattispecie depenalizzata e che la condotta non era stata accertata tramite l'etilometro, non ritiene opportuno trasmettere gli atti all'autorità amministrativa.La fattispecie. Condannato dal Tribunale di Gela per guida in stato di ebbrezza, l'imputato proponeva appello in quanto non era stato accertato se alla guida del veicolo ci fosse lui o il figlio e, soprattutto, non era stato rilevato con sicurezza il superamento del limite minimo di 0,5 g/l di alcol nel sangue, visto che non era stato effettuato l'esame con etilometro.La Corte territoriale di Caltanisetta dichiarava inammissibile l'appello, rilevando che la sentenza di condanna con cui è stata applicata la sola pena dell'ammenda è inappellabile ex articolo 593, comma 3, c.p.p. .La Corte di Cassazione, invece, ha sostenuto che i Giudici di secondo grado avrebbero dovuto qualificare come ricorso il gravame e trasmetterle gli atti.Alcoltest non eseguito e configurazione dell' abolitio criminis . Il reato contestato è la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l ex articolo 186, comma 1, lett. a . Poiché tale fattispecie è stata depenalizzata con l'articolo 33, comma 4, L. numero 120/10 e poiché lo stato di ebbrezza non è stato accertato con alcoltest, ma desunto esclusivamente da dati sintomatici, è intervenuta l' abolitio criminis , con conseguente proscioglimento dell'imputato visto che il fatto non costituisce più reato.Il principio dello ius superveniens . Nel caso di specie, la S.C. ha applicato d'ufficio tale principio per evidenti ragioni di economia processuale e ha emesso il provvedimento di proscioglimento. Ma c'è di più. Lo stesso Collegio non ha ritenuto di dover trasmettere gli atti all'autorità amministrativa vista l'irretroattività operante sia per gli illeciti penali articolo 2 c.p. che per quelli amministrativi articolo 1, L. numero 689/81, richiamata dall'articolo 194, C.d.S. .Per tali motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 gennaio - 19 aprile 2011, numero 15617Presidente Romis - Relatore BianchiRitenuto in fatto1. Con sentenza in data 16.12.2008, il Tribunale di Gela dichiarava S. S. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva appello, sollecitando un nuovo esame delle risultanze processuali atteso che non era stato accertato che egli, proprietario dell'auto, fosse alla guida della stessa al momento dell'intervento dei carabinieri, e non piuttosto il proprio figlio presente sul luogo peraltro non era neppure possibile ritenere accertato con sicurezza il superamento del limite minimo di 0,5 gr./l atteso che non era stato effettuato l'esame con l'etilometro, essendo stato apprezzato il ritenuto stato di ebbrezza solo in base ad indici sintomatici lamentava poi la mancanza di motivazione sulla non concessa sospensione condizionate della pena.3. La Corte di appello di Caltanisetta dichiarava inammissibile l'appello proposto rilevando che, ai sensi dell'articolo 593, comma 3, c.p.p., le sentenze di condanna con le quali, come nella specie, è stata applicata la sola pena dell'ammenda sono inappellabili.4. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione rilevando che la Corte territoriale avrebbe dovuto trasmettere gli atti a questa Corte di Cassazione, in applicazione dell'articolo 568, comma 5, c.p.p., tanto più che non era ravvisabile alcun profilo di inammissibilità dal punto di vista formale atteso che l'atto era stato redatto personalmente dallo stesso imputato.Considerato in diritto1. Premesso che erroneamente la Corte d'appello ha pronunciato declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal S. avverso la sentenza di primo grado - posto che avrebbe dovuto qualificare come ricorso il gravame e trasmettere gli atti a questa Corte - osserva il Collegio che, previa qualificazione come ricorso dell'impugnazione proposta dal S. avverso la sentenza del Tribunale di Gela, la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio in conseguenza di abolitio criminis .L'ipotesi di reato per la quale S. S. G. è stato giudicato è quella di cui all'articolo 186, comma 1, lett. a codice della strada guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 , tanto derivando dal fatto che lo stato di ebbrezza è stato desunto solo sulla base di dati sintomatici, senza procedere a rilevamento con l'alcoltest. Tale fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della legge 30.7.2010 numero 120, articolo 33, comma 4.L'intervenuta abolitio criminis comporta che il S. ha diritto ad un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo ius superveniens applicabile di ufficio anche in Cassazione v. sez. V 15.2000 numero 769 rv 215996 e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.3. Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità - irretroattività operante sia per gli illeciti penali articolo 2 c.p. , sia per gli illeciti amministrativi articolo 1 L. 24.11.1981 numero 689 richiamata dall'articolo 194 codice della strada , e non rinvenendosi nella legge 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.P.Q.M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.