Porta più volte e alla stessa ora la prostituta sul luogo del meretricio, è solo un cliente abituale

Rigettato il ricorso del Procuratore Generale contro l'assoluzione. Sufficiente un singolo episodio per il reato, ma è fondamentale l'offensività il passaggio viene ritenuto un favore alla donna.

Cliente abituale o favoreggiatore? Distinguo difficile Certo è che neanche l'aver accompagnato per cinque volte in sei giorni, sempre alla stessa ora, una prostituta nella zona di riferimento delle 'lucciole' - quella cioè conosciuta e frequentata dai potenziali clienti -, può portare a concretizzare l'ipotesi del reato.Sul complesso argomento, ora, la Cassazione - con sentenza numero 36392, terza sezione penale, depositata ieri - aggiunge un ulteriore tassello, affrontando una vicenda dall'andamento giudiziario altalenante.Cliente abituale. Tutto nasce dalla frequenza degli 'strappi' dati, in automobile, da un uomo a una prostituta. L'accusa è di aver favorito la prostituzione. Come si spiega, altrimenti, il fatto che l'uomo abbia accompagnato la donna, con tale frequenza cinque volte in sei giorni e sempre alla stessa ora, nella zona di riferimento delle 'lucciole'? Per il Tribunale non ci sono dubbi condannato.Per la Corte d'Appello, invece, l'esito non è così scontato. Difatti, pesano le dichiarazioni, ritenute plausibili , dell'imputato e della donna l'uomo si sarebbe limitato ad accompagnarla, dopo essersi intrattenuto sessualmente con lei , sul luogo ove ella normalmente attendeva i clienti . In questa visione, l'uomo è semplicemente un cliente abituale, e mancano elementi certi su una condotta agevolatrice , che è tale solo quando, per la sua accertata abitualità , ha natura funzionale ed infungibile allo svolgimento della prostituzione .E il 'peso' del singolo episodio? Per il Procuratore Generale, però, la pronuncia in Appello è assolutamente da censurare. Ecco perché la questione arriva in Cassazione.Il nodo gordiano, nel ricorso del Procuratore Generale, è il riferimento al fatto che, come certificato anche dalla giurisprudenza, il reato può essere integrato anche da un solo fatto di agevolazione e che è sufficiente qualsiasi attività consapevole che si risolva in una concreta agevolazione del meretricio. Di conseguenza, a maggior ragione, secondo la visione del Procuratore Generale, era ipotizzabile il reato a carico dell'imputato, considerando la ripetitività del comportamento tenuto nei confronti della donna.Semplice favore. Come si chiude la questione? Con un nulla di fatto. Perché il ricorso del Procuratore Generale viene rigettato dalla Cassazione. Con quali motivazioni? Con un riferimento proprio alla giurisprudenza, che individua il reato di favoreggiamento con due elementi la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari prostituta e cliente e l'attività di intermediazione tra offerta e domanda, volta ad assicurare le condizioni o ad assicurarne la permanenza per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato . Quindi, in questa ottica, il reato di favoreggiamento della prostituzione non si concretizza con la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto, accompagni in automobile la donna nel luogo di esercizio della prostituzione .Ulteriore elemento centrale è, per i giudici, il principio di offensività senza questo elemento, non si può parlare di reato. Ebbene, in questa ottica, il passaggio dato dal cliente alla prostituta più che un aiuto alla prostituzione, è un favore personale alla prostituta .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 maggio - 7 ottobre 2011, numero 36392 Presidente Ferrua - Relatore Fiale Svolgimento del processo La Corte di appello di Napoli con sentenza del 4.3.2010, in riforma della sentenza di condanna pronunciata il 6.7.2009 dal Tribunale monocratico di Nola, assolveva per insussistenza del fatto, ex articolo 530 cpv. c.p.p. .R. B. dal reato di cui --all'articolo 3, numero 8, legge numero 75/1958 per avere favorito la prostituzione di H. N., accompagnandola - il 3, il 4, il 6, il 7 e l'8 marzo 2009 - in località ASI di Pomigliano d'Arco, dove la donna esercitava il meretricio . La Corte di merito affermava che l'accompagnamento della prostituta sul luogo ove la stessa esercita il meretricio deve ritenersi significativo di condotta agevolatrice solo quando lo stesso, per la sua accertata abitualità, abbia natura funzionale ed infungibile, nella specificità, allo svolgimento della prostituzione. Tali elementi non erano invece, nella specie, emersi con certezza dalle risultanze processuali, non ravvisandosi indizi sicuri di agevolazione ed apparendo plausibili e comunque non smentite da elementi di segno contrario le dichiarazioni, dell'imputato e della prostituta, secondo le quali l'uomo, cliente della N., si sarebbe limitato ad accompagnare la stessa, dopo essersi intrattenuto sessualmente con lei, sul luogo ove ella normalmente attendeva i clienti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, il quale ha eccepito che - secondo la giurisprudenza di legittimità - il reato di cui all'articolo 3, numero 8, legge numero 75/1958 ha carattere solo eventualmente abituale, ben potendo essere integrato anche da un solo fatto di agevolazione, ed è a condotta libera, essendo sufficiente qualsiasi attività consapevole che si risolva in una concreta agevolazione dell'altrui meretricio. Nella specie l'accompagnamento era stato reiterato per ben cinque giorni, sempre alla stessa ora e contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale nessuna significazione scriminante poteva assumere il rilevo che il veicolo utilizzato non era di proprietà dell'imputato e che quegli non era in possesso di patente di guida. Il difensore del R. ha depositato memoria rivolta a confutare le argomentazioni del P.G. ricorrente. Motivi della decisione Il ricorso del P.G. deve essere rigettato, perché infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari prostituta e cliente e l'attività di intermediazione tra offerta e domanda a realizzare le condizioni o ad assicurarne la permanenza per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato. Non integra, pertanto, il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, in quanto tale comportamento -- non è posto in essere da un soggetto in posizione di terzietà e non ha autonoma rilevanza, ma è invece meramente accessorio al rapporto di meretricio instauratosi tra prostituta e frequentatore, rapporto non sanzionato penalmente che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello ove la prostituta si pone in attesa dei clienti Cass. sez. III, 19. 11.2004, numero 44918, P.M. in proc. De Virgilio - pur se accessorio ed ulteriore rispetto al rapporto di meretricio, non concretizza un aiuto nel senso richiesto dalla norma incriminatrice Cass., sez. III, 23.4.2001, numero 16536, P.M. in proc. Mazzanti - costituisce condotta accessoria alla consumazione del rapporto, che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta Cass., sez. III, 21.1.2005, numero 1716, P.M. in proc. Di Teodoro . Nella citata sentenza numero 1716/2005 è stato rilevato, in particolare, che la fattispecie di favoreggiamento della prostituzione è quella, tra tutte le figure criminose sanzionate dalla legge numero 75/1958, caratterizzata da maggiore indeterminatezza nella descrizione della condotta tipica essa richiede, pertanto, una esegesi costituzionalmente adeguatrice, che rispetti i principi di determinatezza del precetto penale e di responsabilità penale personale, consacrati rispettivamente, negli articolo 25 e 27 della Costituzione. Una esegesi siffatta, per evitare ogni assurda dilatazione della condotta incriminata impone di escludere dal perimetro penale quelle condotte di astratto favoreggiamento che non offendono la moralità pubblica o il buon costume né la libertà delle persone dedite alla prostituzione, che la legge numero 75/1958 ha inteso tutelare. In altri termini, è il principio di offensività che in questo caso consente di restringere la tipicità della condotta nei limiti imposti dai principi costituzionali . In tale prospettiva l'accompagnamento della prostituta al luogo di attesa, da parte del suo cliente, più che un aiuto alla prostituzione, è un favore personale alla prostituta , che non favorisce il meretricio più di quanto non faccia la consumazione stessa del rapporto carnale. Nella vicenda in esame il R. è stato fermato ed identificato dai Carabinieri soltanto il giorno 8 marzo, sicché le incertezze palesate dalla Corte di merito appaiono tutt'altro che ingiustificate, mentre le doglianze concernenti asserite carenze sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente sostanzialmente solleciti la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del P.G.