Con l’ordinanza collegiale del 13 aprile 2021, n. 3006 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha invitato gli avvocati a fare il riassunto dei loro atti perché troppo lunghi rispetto allo standard previsto per quella particolare tipologia di controversia (nella specie il rito del silenzio).
Del resto, la sinteticità degli atti difensivi amministrativi è una regola del processo amministrativo e non più soltanto un canone di valutazione del comportamento delle parti che avrebbe potuto essere sanzionato con la condanna alle spese. Oggi la sanzione è l’ inutilizzabilità (anche in deroga all’obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda) di quanto scritto nelle pagini che superano il limite. Tutto questo è la conseguenza – si legge sempre nella motivazione dell’ordinanza - di centinaia di cause alla settimana potenzialmente ammesse alla discussione orale, l’assenza di “filtri” e di “meccanismi deflattivi” che hanno reso necessaria la “sintesi” degli atti processuali nonché la collaborazione della classe forense perché il servizio giustizia (che è una risorsa scarsa) possa sopravvivere. Per il Consiglio di Stato la brevità dell’atto processuale (inteso come selezione competente delle sole questioni (di fatto e di diritto) rilevanti al fine del decidere) è dirimente per l’assunzione di decisioni approfondite e consapevoli. In questo senso rappresenta «lo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso vincolare le parti a quello sforzo di “sintesi” giuridica della materia controversa, sul presupposto che l’intellegibilità dell’atto (e quindi la giustizia della decisione) è grandemente ostacolata da esposizioni confuse e causidiche». Peraltro, l’ invito del giudice qui ha funzionato come una sorta di “rimessione in termini” salvando gli avvocati dalla sanzione dell’inutilizzabilità dei loro atti per violazione del dovere di sinteticità. Ed infatti, il Consiglio di Stato richiama l’attenzione su ciò, che in base all’articolo 13- ter , delle norme di attuazione del c.p.a., «le parti sono tenute a redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato», precisando altresì che «il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti» e che l’«omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione». Si tratta, quindi, di «una deroga rispetto all’obbligo generalmente esistente in campo al giudice di pronunciare su tutta la domanda (il mancato esame delle difese sovrabbondanti non è infatti censurabile come vizio di infra-petizione)». Nel caso di specie il ricorso in appello era di 37 pagine; la memoria difensiva di controparte di 32 pagine; la memoria finale dell’appellata di 31 pagine; la memoria di replica dell’appellante di 21 pagine. Atti che, secondo il decreto del Presidente del Consiglio dello Stato 22 dicembre 2016, n. 167, avrebbero dovuto essere contenuti in 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all’articolo 8 dello stesso decreto). Peraltro, secondo il Collegio «la controversia ‒ avente ad oggetto l’illegittimità del silenzio inadempimento mantenuto dall’Amministrazione comunale sulla denuncia di abusività di alcuni lavori di ampliamento e sopraelevazione ‒ non presenta[va] questioni tecniche particolarmente complesse, né attiene a fondamentali interessi economici e sociali, circostanze queste ultime che avrebbero giustificato il superamento dei predetti limiti». Da qui l’ invito a “riassumere” gli atti anche per non “sorprendere” le parti in una fase caratterizzata dall’assenza di una applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle suddette conseguenze delle condotte difformi.
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 8 – 13 aprile 2021, n. 9365 Presidente De Felice – Estensore Simeoli Rilevato che: - ai sensi dell’articolo 13-ter, delle norme di attuazione del c.p.a. (introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168), «le parti sono tenute a redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato», precisando altresì che «Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti» e che l’«omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione»; - il decreto del Presidente del Consiglio dello Stato 22 dicembre 2016, n. 167,fissa, con riguardo al rito del silenzio, in 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all’articolo 8 dello stesso decreto) i limiti dimensionali del ricorso e degli altri atti difensivi; - nel caso di specie, tali limiti risultano ampiamente superati, e segnatamente: il ricorso in appello conta 37 pagine; la memoria difensiva di contro parte conta 32 pagine; la memoria finale dell’appellata conta 31 pagine; la memoria di replica dell’appellante conta 21 pagine; - va rimarcato che la controversia ‒ avente ad oggetto l’illegittimità del silenzio inadempimento mantenuto dall’Amministrazione comunale sulla denuncia di abusività di alcuni lavori di ampliamento e sopraelevazione ‒ non presenta questioni tecniche particolarmente complesse, né attiene a fondamentali interessi economici e sociali, circostanze queste ultime che avrebbero giustificato il superamento dei predetti limiti; Considerato che: - ciascuna Sezione del Consiglio di Stato ‒ non contemplando il nostro ordinamento processuale alcun meccanismo di filtro (a differenza della stragrande maggioranza delle Supreme Corti europee) ‒ ogni settimana deve scrutinare nel merito un numero elevatissimo di cause (nell’ordine delle centinaia), ciascuna delle quali (salvo che gli avvocati non compaiano o vi rinuncino) è ammessa alla discussione orale; - in questo contesto, la redazione di scritti chiari e sintetici, in grado cioè di selezionare in modo competente le sole questioni (di fatto e di diritto)rilevanti al fine del decidere, è dirimente per l’assunzione di decisioni approfondite e consapevoli; - la brevità dell’atto processuale (in termini di caratteri, pagine e battute) è appunto lo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso vincolare le parti a quello sforzo di “sintesi” giuridica della materia controversa, sul presupposto che l’intellegibilità dell’atto (e quindi la giustizia della decisione) è grandemente ostacolata da esposizioni confuse e causidiche; - in assenza (e aspettando) l’introduzione di meccanismi deflattivi, al fine di amministrare nel migliore modo possibile una imponente mole di contenzioso, il servizio giustizia, in quanto “risorsa scarsa”, ha bisogno della collaborazione dell’intero ceto giuridico; Ritenuto che: - mentre l’iniziale impostazione legislativa faceva leva unicamente sulla condanna alle spese di lite (articolo 26 del c.p.a.), il citato articolo 13-ter, in modo estremamente innovativo sul piano sistematico, sanziona in termini (non di nullità, bensì) di “inutilizzabilità” le difese sovrabbondanti, in quanto il giudice è autorizzato a presumere che la violazione dei limiti dimensionali (ove ingiustificata) sia tale da compromettere l’esame tempestivo e l’intellegibilità della domanda; - in questi termini va interpretata la disposizione che ha introdotto una deroga rispetto all’obbligo generalmente esistente in campo al giudice di pronunciare su tutta la domanda (il mancato esame delle difese sovrabbondanti non è infatti censurabile come vizio di infra-petizione); - in definitiva, la sinteticità non è più un mero canone orientativo della condotta delle parti, bensì è oramai una regola del processo amministrativo(che coinvolge peraltro anche il giudice: articolo 3 del c.p.a.), strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo, sotto il profilo della sua ragionevole durata (articolo 111 della Costituzione); - sennonché, nel caso di specie, al fine di non “sorprendere” le parti in una fase caratterizzata dall’assenza di una applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle suddette conseguenze delle condotte difformi (salvo alcuni sporadici ma significativi precedenti: cfr. Sez. IV, 7 novembre 2016, n.4636.; Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852), appare al Collegio più opportuno, nel rispetto del principio di leale collaborazione (articolo 2, comma 2, del c.p.a.),invitare le parti a riformulare le difese nei predetti limiti dimensionali, con il divieto di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già dedotti; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), rinvia all’udienza del 10 giugno 2021, onerando le parti al deposito di cui in motivazione sino a15 giorni prima.