In tema di reati paesistici di cui all’articolo 181 del d. lgs. numero 42/2004 c.d. codice dei beni culturali e del paesaggio , non sussiste concorso apparente di norme fra detta fattispecie e quella di cui all'articolo 44 lett. c d.P.R. numero 380/2001, in quanto non ricorre identità di materia fra la disciplina relativa alla tutela del paesaggio e quella riguardante l'urbanistica.
Lo ha ribadito la III sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 12947, depositata il 6 aprile 2021. I reati paesistici Preliminarmente, giova ricordare che la vigente legislazione in materia di reati paesistici è finalizzata alla tutela di beni finali di alto rango, mediante una tutela anticipata delle funzioni amministrative di controllo e vigilanza sull’integrità del paesaggio. Tutta la disciplina penale paesistica appare infatti caratterizzata dall’indeterminatezza dei soggetti esposti alle potenziali offese, nonché dalla serialità di queste ultime dovuta alla professionalità dell’attività esercitata . Stanti tali fondamentali caratteristiche, le attività connesse ai beni sovraindividuali quale appunto è il paesaggio vanno perciò esercitate in conformità alle prescrizioni dell’autorità amministrativa per lo più attraverso il previo ottenimento di autorizzazioni dagli organi preposti alla tutela del relativo vincolo . Ciò in quanto il controllo delle attività economiche presuppone obblighi informativi, e corrispondenti poteri di acquisizione di dati e notizie, in capo agli Enti locali o alle Agenzie di controllo, istituite in seno ai Ministeri competenti. Guardando nello specifico ai reati paesaggistici, potrà notarsi che la sanzione penale colpisce sia il discostamento dalle condizioni, indicate nel provvedimento amministrativo, per l’esercizio dell’attività edilizia, sia l’elusione della preventiva autorizzazione/abilitazione amministrativa, a prescindere dal concreto verificarsi di un’offesa per i beni giuridici tutelati cfr. Cass. Penumero , numero 39744/2002 . Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di protezione delle bellezze naturali, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dopo l’esecuzione di lavori in zona vincolata, avvenuti in difetto della predetta autorizzazione, non determina l’estinzione del reato previsto dall’articolo 163 d. lgs. 29 ottobre 1999 numero 490 ora articolo 181 d. lgs. numero 42/2004 , ma ha il solo effetto di escludere la remissione in pristino dello stato dei luoghi ciò in quanto l’amministrazione ha valutato l’intervento e lo ha ritenuto compatibile con l’assetto paesaggistico dell'area interessata cfr. Cass. Penumero , numero 37318/2007 . In ogni caso, il rilascio postumo dell’autorizzazione paesistica da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non determina l’estinzione del reato paesaggistico articolo 181, d. lgs. 22 gennaio 2004 numero 42 poiché tale effetto non è espressamente previsto da alcuna disposizione legislativa avente carattere generale, mentre il nulla osta paesaggistico ha l’effetto di escludere l’emissione o l’esecuzione dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi cfr. sempre Cass. Penumero , numero 37318/2007 . ed il principio di offensività. La compatibilità del principio di offensività con i reati di pericolo presunto o astratto , quali sono i reati paesistici, è ampiamente discussa in dottrina. Nei predetti reati, infatti, il giudice è tenuto soltanto a verificare che il fatto storico sia conforme alla fattispecie astratta. Tali fattispecie sono modellate dal legislatore sulla base di indagini scientifiche e statistiche anche solo probabilistiche , di regole d’esperienza, nonché della possibilità non remota del verificarsi di un pericolo. Sussiste pertanto una contraddizione fra il carattere presuntivo del pericolo e il potere-dovere del giudice di verificare che il fatto storico sia conforme alla fattispecie astratta. In relazione a tali reati, è dunque bene configurare non l’obbligo, per il Pubblico Ministero, di provare il pericolo, bensì il diritto dell’imputato di dimostrare l’assenza del pericolo attraverso una prova liberatoria. Tutto ciò, peraltro, reca con sé il rischio che il giudice punisca condotte prive, in concreto, della pericolosità configurata in astratto dal legislatore, in contrasto con gli articolo 24, 27, comma 1 e 2, e 111 della Carta Costituzionale.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 gennaio – 6 aprile 2021, numero 12947 Presidente Ramacci – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola con la quale A.G. era stato condannato, alla pena di mesi quattro di arresto e Euro 23.000,00 di ammenda, per i reati di cui al D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44, lett. c capo a , D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 93, 94 e 95 capo b , D.Lgs. numero 42 del 2004, articolo 181, comma 1 capo c per avere realizzato, quale proprietario, senza autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e zona sismica, una tettoria al secondo piano costituita da struttura portante in ferro con pilastrini imbullonati al solaio, copertura a doppia falda in lamiera coibentata, munita di grondaie avente superficie mq. 220 e altezza m. 3,00. Accertati in omissis . Con la medesima sentenza è stata disposta la demolizione dell’opera abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi con la sospensione condizionale della pena subordinata al ripristino di questi. 2. Avverso la sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico e articolato motivo la violazione di legge in relazione all’articolo 15 c.p. e all’articolo 649 c.p.p Argomenta il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui tra la violazione di cui al D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44, lett. c e il D.Lgs. numero 42 del 2004, articolo 181, comma 1 non è configurabile il concorso apparente di norme, non sarebbe più in linea con il portato della giurisprudenza di legittimità, di quella sovranazionale, espressa in relazione all’articolo 4, Prot. 7 della Cedu, ed anche dei giudici delle leggi Corte costituzionale sentenza numero 200 del 2016 alla stregua del quale il fatto penalmente rilevante, ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’articolo 649 c.p.p deve presentare caratteri di identità nei suoi elementi costitutivi, condotta-evento-nesso di causa, sì che, indipendentemente dal nomen iuris attribuito, il fatto penalmente rilevante involge l’accadimento storicamente verificatosi tenuto conto anche dell’azione umana così SU numero 41588 del 2017 . Quanto al caso in esame, premessa l’unicità della condotta di avere edificato senza le prescritte autorizzazioni in area vincolata ai sensi del D.Lgs. numero 40 del 2004, articolo 142 l’articolo 44 cit., lett. c si pone in termini di specialità rispetto alla lett. b in quanto aggiunge un elemento specializzante della sottoposizione delle zone d’intervento a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico e ambientale, ma anche il D.Lgs. numero 42 del 2004, articolo 181, comma 1 si pone in termini di specialità rispetto al D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44, lett. c e ciò in quanto ha più ampi confini esegue lavori di qualsiasi genere e ingloba in sé la fattispecie di cui al D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44, lett. c con l’ulteriore elemento specializzante della assenza dell’autorizzazione paesistica, dando luogo ad un rapporto di specialità per aggiunta a fronte di un nucleo uguale delle fattispecie, senza, tuttavia, che vi sia un rapporto di specialità inversa poiché, ai sensi dell’articolo 146 cit., l’autorizzazione paesistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso a costruire. Alla stregua di siffatti principi chiede l’annullamento della sentenza con dichiarazioni di non doversi procedere in relazione al capo a perché assorbito nel capo b . letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8 che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato perché contrario all’orientamento consolidato di Questa Corte di legittimità che il Collegio non intende rivisitare. 2. Il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 15 c.p. e dell’articolo 649 c.p.p. sull’argomentato rilievo di un rapporto di specialità tra le norme che dà luogo ad un concorso apparente di norme, da cui consegue l’assorbimento della violazione urbanistica in quella paesistica. Deve rilevarsi, anzitutto, che il ricorrente impropriamente invoca la preclusione processuale ai sensi dell’articolo 649 c.p.p. in relazione alla violazione del divieto di doppio giudizio contenuto nell’articolo 4, Prot. 7 della Cedu, in quanto nel caso in esame non vi è un precedente giudicato rispetto al quale deve essere compiuta la valutazione dello stesso fatto per ritenere operante la preclusione processuale del divieto di nuovo giudizio. Peraltro, il Collegio valuterà vedi infra il diverso profilo della compatibilità del diritto interno alla luce dei principi di matrice sovrannazionale. 3. Sin da risalenti pronunce, la giurisprudenza di legittimità aveva con orientamento consolidato escluso il concorso apparente di norme fra la fattispecie prevista dal D.Lgs. numero 42 del 2004, articolo 181, comma 1, e quella di cui al D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44, lett. c in ragione del fatto che non ricorre identità di materia fra la disciplina relativa alla tutela del paesaggio e quella riguardante l’urbanistica Sez. 3, numero 50620 del 18/06/2014, Rv. 261914 - 01 . Secondo la citata giurisprudenza l’unica sanzione applicabile alle violazioni previste dal D.Lgs. numero 42 del 2004, articolo 181, comma 1 già contemplate dalla L. numero 431 del 1985, articolo 1 sexies poi sostituito dal D.Lgs. numero 490 del 1999, articolo 163, comma 1 ed oggi dal menzionato D.Lgs. numero 42 del 2004 , qualunque sia la condotta violatrice concretamente accertata, è quella fissata del D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44, lett. c già Legge fondamentale urbanistica del 1985, articolo 20, lett. c v. tra le tante Sez. 3 29.5.2008 numero 35903, Mascolo, Rv. 241076 idem, 3.7.2007 numero 37518, Carusotto e altro, Rv. 237560 idem 15.6.2001 numero 30866, Visco V. e altro, Rv. 220101 . Come è noto, infatti, il richiamato D.Lgs. numero 42 del 2004, articolo 181, comma 1 dispone testualmente che Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, è punito con le pene previste dal D.P.R 6 giugno 2001, numero 380, articolo 44, lett. c . Da tale richiamo quoad poenam, contenuto nel corpo del D.Lgs. numero 42 del 2004, articolo 44, lett. c T.U. sull’urbanistica veniva tratta la conclusione che tra le due norme non vi fosse un concorso apparente, essendo diverse le due fattispecie per diversità di scopi, presupposti ed oggetto. Si chiariva che mentre la prima disposizione è volta a tutelare il paesaggio e l’ambiente in genere nel suo complesso, come autonoma entità giuridica meritevole di tutela specifica, il D.P.R. numero 380 del 2001 mira alla tutela del territorio sotto il profilo dell’assetto urbanistico nel suo insieme. La conferma veniva principalmente tratta dal fatto che diverse sono sia le autorizzazioni preventive richieste per una edificazione all’interno di un’area vincolata paesaggisticamente, sia le autorità preposte al rilascio di tali autorizzazioni, a riprova che diversi sono gli oggetti giuridici della tutela penale Sez. 3, numero 30866/01 cit., Sez. 3, numero 2704 del 5/02/1998, Catalini, Rv. 210279 . La previsione di un unico regime sanzionatorio non era ritenuta illogica in quanto correlato, contemporaneamente, all’integrità ambientale quale bene unitario di rilevante entità sociale Sez. 3, numero 30866 del 15/06/2001, Visco, Rv. 220101 01 Sez. 3, numero 2704 del 05/02/1998, De Nunzio, Rv. 210279 - 01 Sez.3, numero 2357 del 21/01/1997, Zauli, Rv. 209913 ed all’assetto urbanistico del territorio nella accezione più ampia meritevole, quindi, di una tutela rafforzata in termini di maggiore gravità della sanzione rispetto alle altre forme di illeciti edilizi stesso D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44, lett. a e b . Si escludeva, quindi, il concorso apparente di norme, ritenendo invece un concorso formale tra reati, sul rilievo della diversa oggettività del bene protetto e della diversa materia . E, si chiariva, che il concetto di identità della materia evocato andava inteso in senso ristretto e non ampio di guisa che non poteva affermarsi che la materia della tutela del paesaggio, per le particolari implicazioni che essa comporta sia in tema di specifiche forme di tutela anche preventiva, sia in tema di peculiarità dei soggetti preposti al settore, risulti identica alla materia urbanistica che attiene al governo del territorio ed all’ordinato sviluppo di esso un conto è parlare di assetto del territorio, un conto è parlare di salvaguardia dell’ambiente paesaggistico che mira ad una tutela più diffusa in ambito sociale sent. 50620 del 18/06/2014 . 4. Ora il ricorrente ritiene che tale orientamento debba essere rivisitato. Ritiene il Collegio che l’indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità debba essere confermato. L’articolo 15 c.p. che disciplina la materia del concorso tra norme penali, prevede che quando la stessa materia risulti regolata da più leggi penali o più disposizioni della medesima legge, la legge o la disposizione di legge speciale deroga a quella generale, salvo che sia altrimenti stabilito. Tuttavia, il legislatore non ha chiarito cosa debba intendersi per stessa materia . Si tratta di una definizione assai generica, ma che ha trovato specificazione nella giurisprudenza di legittimità con pronunce che forniscono la guida all’interprete. Sotto un primo profilo, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno precisato che il riferimento all’interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell’applicazione del principio di specialità, perché si può avere identità di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialità, come l’ingiuria, offensiva dell’onore, e l’oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell’amministrazione della giustizia Sez. U, numero 41588 del 22/06/2017, La Marca, in motivazione Sez. U, numero 16568 del 19/04/2007, Carchivi, in motivazione Sez. U, numero 1963 del 28/10/2010, P.G. in proc. Di Lorenzo, in motivazione . Sul versante dell’individuazione della norma speciale, si è distinto a seconda dei casi di specialità c.d. unilaterale, caratterizzati dalla circostanza che tutti gli elementi della fattispecie c.d. generale siano ricompresi in quella c.d. speciale che ne prevede di ulteriori, da quelli di c.d. specialità bilaterale o reciproca. In ogni caso, perché tale norma possa trovare applicazione è necessario che i reati abbiano la stessa obiettività giuridica, nel senso che deve trattarsi di reati che devono disciplinare la medesima materia ed avere identità di struttura. In altri termini, il presupposto della convergenza di norme, necessario perché risulti applicabile la regola sulla individuazione della disposizione prevalente posta dall’articolo 15 c.p., risulta integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le norme incriminatrici astrattamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie di reato Sez. U, numero 41588 del 22/06/2017, La Marca, in motivazione . Il confronto strutturale tra la fattispecie di reato di costruzione abusiva e quella di reato paesaggistico, come da tempo definito dalla giurisprudenza di legittimità, a cui il collegio intende dare continuità, che ha evidenziato che diverse sono sia le autorizzazioni preventive richieste per una edificazione all’interno di un’area vincolata paesaggisticamente, sia le autorità preposte al rilascio di tali autorizzazioni, a riprova che diversi sono gli oggetti giuridici della tutela penale v. in questi termini oltre a Sez. 3, numero 30866/01 cit. Sez. 3, numero 5.2.1998 numero 2704, Catalini, Rv. 210279 , esclude che si possa ritenere che si versi in casi regolati dalla stessa materia per cui opera il disposto dell’articolo 15 c.p. L’identità di materia è da escludere, nel caso in esame, ove ciascuna delle fattispecie presenta, rispetto all’altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo costituito da diversi titoli abilitativi che a loro volta si fondano su diversi presupposti normativi e diverse autorità preposte al rilascio. Del resto, una conferma indiretta si rinviene nella circostanza che l’ambiente trova una tutela costituzionale nell’articolo 9 Cost., mentre l’urbanistica non è direttamente contemplata se non nel riparto di compentenza ai sensi dell’articolo 117 Cost. 5. Nè gli approdi interpretativi sul medesimo fatto di fonte sovranazionale conducono a rivisitare, a parere del Collegio, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide. Sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite Donati, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem , l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi condotta, evento, nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona Sez. U, numero 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799 . La giurisprudenza successiva si è posta nel solco della citata pronuncia confermando l’affermazione che il fatto che rileva, ai fini del divieto di bis in idem, è quello storico-naturalistico, ossia l’accadimento materiale che, quantunque selezionato secondo criteri normativi, nel raffronto ai fini della delibazione preclusiva prescinde dall’inquadramento giuridico che ne è stato dato. In tal senso Sez. 4, numero 3315 del 06/12/2016, Shabani, Rv. 269223 Sez. 5, numero 47683 del 04/10/2016, Robusti e altro, Rv. 268502, secondo cui ai fini della preclusione del ne bis in idem l’identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato. Se, dunque, occorre un approccio storico-naturalistico, la identità della condotta e dell’evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima, potendosi affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se si riscontra la perfetta coincidenza della triade, quanto al caso in esame, a fronte di una condotta unica appaiono diversificati gli eventi naturalistici per effetto di questa il pregiudizio per l’ambiente conseguente alla condotta di chi esegue qualsiasi tipo di lavori su beni tutelati paesaggisticamente per il reato paesaggistico, mentre nel reato urbanistico, questo deve essere individuato nel pregiudizio per l’assetto e la pianificazione urbanistica nel senso del corretto sviluppo urbanistico del territorio e della programmazione urbanistica che compente in capo agli enti territoriale a cui è riconosciuto tale potere nell’ambito di ciascuna competenza. 6. Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha disatteso l’eccezione difensiva, dovendosi escludere la ricorrenza di un concorso apparente di norme, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che mantiene tutt’ora validità nel quadro dei principi sia di matrice nazionale che sovranazionale. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, numero 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.