Superamento barriere architettoniche, IVA al 4% solo se rispettate le peculiarità tecniche

La realizzazione di opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 d.m. 14 giugno 1989 numero 236 risp. AE del 13 gennaio 2020 numero 3 .

L'ordinamento assoggetta all'aliquota del 4% le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche» numero 41-ter Tabella A parte II DPR 633/72 . Per la disposizione in parola valgono le medesime conclusioni a cui giunge la Ris. AE 25 giugno 2012 numero 70/E, secondo cui l'aliquota IVA del 4% prevista dal numero 31 Tabella A, parte II DPR 633/72, applicabile alle cessioni dei beni ivi previsti i.e. poltrone e veicoli per invalidi anche a motore, servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie , è un'agevolazione oggettiva. Con ciò intendendo che “Il legislatore ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell'agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che alla status di invalidità del soggetto acquirente In tale ottica, l'aliquota ridotta del 4 per cento può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell'ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili . nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa articolo 8.1.13 d.m. numero 14 giugno 1989 numero 236 . Per le Entrate, analoghe considerazioni sono valide anche ai fini dell'individuazione della portata del numero 41-ter della menzionata Tabella tale norma completerebbe la previsione del richiamato numero 31 Tabella A, parte II DPR 633/72, includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, pertanto, sottolineano le Entrate, il legislatore ha inteso anche in questo caso oggettivizzare la portata applicativa dell'agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente. Fonte mementopiu.it

Risp._AE_13_gennaio_2020_n._3