Blitz dell'avvocato in cancelleria, atto copiato e rimesso a posto. Reato a prescindere dalla immediata restituzione

Avvocato salvato dal Gup, ma la richiesta del Procuratore viene poi accolta. Bisogna rivedere la valutazione della violazione della pubblica custodia di cose.

Atto sottratto dall'armadio della cancelleria? Anche se per pochissimi minuti, giusto il tempo di fare una copia, la sostanza del reato di violazione della pubblica custodia di cose è assolutamente acclarata come chiarisce la Cassazione, con sentenza numero 34529, sesta sezione penale, depositata ieri . E per l'avvocato alla 'Mission impossibile' la situazione si fa delicata Blitz in cancelleria. La vicenda nasce da una querela presentata dal responsabile della cancelleria di un Ufficio del Giudice di Pace. Pomo della discordia è un atto di citazione, che, secondo l'accusa, viene sottratto da un avvocato, per farne una copia a proprio uso e consumo, e poi rimesso a posto.Tutto dovrebbe essere avvenuto negli uffici della cancelleria. E l'accusa, consequenziale, è quella di Violazione della pubblica custodia di cose .Per il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale, però, non v'è luogo a procedere. Avvocato salvo, quindi. Perché non poteva escludersi che la copia dell'atto di citazione fosse entrata nella disponibilità dell'avvocato in un momento in cui il fascicolo, in cui l'atto si trovava, era stato ritirato dal procuratore della parte privata e poi, anche ipotizzando il prelievo del fascicolo processuale dall'armadio della cancelleria per il tempo utile a estrarne copia, si era in presenza di una condotta non riconducibile alla nozione di sottrazione, presupponente in sé un apprezzabile mantenimento del bene nell'esclusiva disponibilità del sottraente .Errare è umano, supporre Di fronte alla inaspettata chiusura della questione, però, va registrata la presa di posizione del Procuratore della Repubblica, con tanto di ricorso in Cassazione. A sostenerlo due elementi il fatto che il Gup non ha considerato che il reato contestato si realizza anche per la mera temporanea rimozione della cosa dal luogo in cui è custodita e la mera supposizione sul modus che ha permesso all'avvocato di recuperare copia dell'atto di citazione.La realtà, secondo il Procuratore, è ben diversa Elemento decisivo. La questione che viene proposta ai giudici di piazza Cavour si centra, proprio secondo questi ultimi, su un elemento decisivo la sottrazione alla sfera di custodia pubblica, con correlata disponibilità della cosa in capo al sottraente al di fuori della cognizione e del consenso del responsabile pubblico , ciò indipendentemente dalla entità della amotio e dal tempo del suo protrarsi .A dare sostanza a questo principio anche alcuni riferimenti giurisprudenziali, che i giudici portano a mo' di esempio, in cui si chiarisce che il delitto sussiste anche in caso di cosciente e temporanea rimozione cosa dal luogo in cui si trova, che sia comunque idonea a sottrarla alla sfera di custodia pubblica riservatale, senza che possa avere rilievo scriminante l'intenzione di immediata restituzione .Ecco perché il ricorso del Procuratore viene accolto, e la questione rimessa nelle mani del Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 - 23 settembre 2011, numero 34529Presidente Agrò - Relatore CorteseRitenuto in fattoCon sentenza del 18.10.2010 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'avv. A. G. M., imputato del reato di cui all'articolo 351 c.p. violazione della pubblica custodia di cose , per avere sottratto l'atto di citazione promosso da D. G., patrocinato dall'avv. G. S., contro il Comune di Alghero, facendosene copia inserendola nell'istanza di ricusazione della dott.ssa G. C., giudice di pace di Alghero, da lui presentata nell'ambito del procedimento penale numero 834/08 promosso da L. - P. contro il Comune di Alghero.Il GUP, premesso che il fatto emergeva da una querela presentata il 05.02.2009 dalla dott.ssa P. B., responsabile della cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Alghero, osservava in via preliminare che non poteva escludersi che la copia dell'atto di citazione allegata all'istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell'avv. M. in un momento in cui il fascicolo in cui l'atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte privata, e rilevava poi che, in ogni caso, anche ipotizzando il prelievo, da parte del prevenuto, del fascicolo processuale dall'armadio della cancelleria per il tempo utile a estrarne copia, si era in presenza di una condotta non riconducibile alla nozione di sottrazione, presupponente in sé un apprezzabile mantenimento del bene nell'esclusiva disponibilità del sottraente .Ricorre il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, denunciando violazione di legge per due motivi - il GUP non ha considerato che il reato contestato si realizza anche per la mera temporanea rimozione della cosa dal luogo in cui è custodita - la possibilità che la copia dell'atto di citazione allegata all'istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell'avv. M. in un momento in cui il fascicolo in cui l'atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte privata, era una mera supposizione, suscettibile peraltro di concreta verifica dibattimentale attraverso l'escussione dell'avv. G. S. e, quindi, inidonea in sé a fondare una valutazione prognostica negativa in ordine alla sostenibilità dell'accusa in giudizio.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.È anzitutto pienamente condivisibile il rilievo che la possibilità che la copia dell'atto di citazione allegata all'istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell'avv. M. in un momento in cui il fascicolo in cui l'atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte privata, era una mera supposizione, suscettibile peraltro di concreta verifica dibattimentale attraverso l'escussione dell'avv. G. S. e, quindi, inidonea in sé a fondare una valutazione prognostica negativa in ordine alla sostenibilità dell'accusa in giudizio.Quanto alla considerazione del GUP che nella specie, anche ipotizzando il prelievo, da parte del prevenuto, del fascicolo processuale dall'armadio della cancelleria per il tempo utile a estrarne copia, non si sarebbe comunque in presenza di una condotta riconducibile alla nozione di sottrazione, in quanto mancherebbe un apprezzabile mantenimento del bene nell'esclusiva disponibilità del 'sottraente', deve osservarsi che il delitto de quo sussiste anche in caso di cosciente e temporanea rimozione della cosa dal luogo in cui si trova Cass. 16.01.1968, Grasso , che sia comunque idonea a sottrarla alla sfera di custodia pubblica riservatale Cass. 28.04.1999, Salerno , senza che possa avere rilievo scriminante l'intenzione di immediata restituzione Cass. 29.10.1985, Frediani . L'elemento decisivo è costituito dalla sottrazione alla sfera di custodia pubblica, con correlata disponibilità della cosa in capo al sottraente al di fuori della cognizione e del consenso del responsabile pubblico, indipendentemente dalla entità della amotio e dal tempo del suo protrarsi.I casi oggetto delle sentenze 12.01.2010, Fiore, e 19.02.2002, Chianese, richiamate dalla decisione impugnata, riguardano ipotesi del tutto particolari cui non è assimilabile quella oggetto di causa , caratterizzate, l'una, dalla ritenuta mancanza di una reale acquisizione di disponibilità della cosa, e l'altra dalla inesistenza di una res oggetto di sottrazione.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sassari, che procederà a nuova deliberazione, attenendosi ai principi e rilievi suesposti.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Sassari per nuova deliberazione.