Atto di citazione, fax relativo ai rinvii e fatture per i compensi solo quest'ultimo elemento è reale. E costituisce il profitto della truffa.
Atto di citazione da firmare, alcuni fax come aggiornamento sui rinvii, e, ovviamente, numerose fatture come compenso per l'opera professionale. Con l'aggiunta, però, di un piccolo particolare la vertenza legale - contro una notissima casa automobilistica - non era mai partita davvero.Per l'avvocato che bluffa scatta l'accusa di truffa e, di conseguenza, il sequestro preventivo, anche sulle disponibilità di conto corrente sentenza della Cassazione, numero 34318/2011, Sezione Seconda Penale, depositata ieri . Soprattutto tenendo presente che le fatture sono state prontamente incassate, e che queste costituiscono il profitto della truffa.Causa virtuale, sequestro reale. Tutti i passi compiuti si rivelano assolutamente fittizi. La battaglia legale contro una grossa casa automobilistica è pura fantasia. Anche le carte inviate alla cliente - una società - non hanno valore, compreso l'atto di citazione da firmare. Unica cosa concreta e tangibile le fatture, che la cliente provvede a pagare regolarmente.Le bugie, però, hanno le gambe corte, e quando si scopre che la causa è solo virtuale, l'accusa di truffa e il provvedimento di sequestro sono consequenziali. Nello specifico, viene disposto il sequestro preventivo di una somma pari a 107mila e 80 euro. Un sequestro più che reale La vera battaglia A questo punto, per l'avvocato protagonista della vicenda comincia la vera battaglia legale, con tanto di ricorso - regolare e ufficiale, ovviamente - in Cassazione.Obiettivo è, innanzitutto, contestare l'accusa di truffa. Su quali basi? Le fatture contestate sono anteriori alla presunta sottoscrizione dell'atto di citazione e, pertanto, non riconducibili alla vertenza giudiziaria , afferma il ricorrente.Eppoi, è in ballo il provvedimento di sequestro per il ricorrente quello deciso dal Tribunale è un sequestro per equivalente, misura sicuramente non consentita per il reato di truffa . Quindi, quel provvedimento va annullato, sempre secondo tale ricostruzione .senza vittoria. Per i giudici di piazza Cavour, però, il ricorso presentato dal legale non ha assolutamente alcun elemento che lo sostenga, e deve essere respinto, of course.In primo luogo, non si può proporre una lettura alternativa degli elementi emersi nel corso delle indagini , volendo contestare il reato di truffa, perché sul tavolo c'è il provvedimento di sequestro preventivo. E proprio su quest'ultimo punto, dal Palazzaccio fanno chiarezza, richiamando una corposa giurisprudenza e affermando che una somma di denaro rappresenta sicuramente, in sé, un rapporto di valore, ossia un bene compiutamente individuato tale misura individua un bene preciso e circostanziato, che per sé è sequestrabile .All'interno di questo quadro, il Tribunale ha individuato correttamente il vincolo pertinenziale del denaro sottoposto a sequestro con il reato contestato quindi, se il profitto è costituito da denaro, il sequestro preventivo è legittimamente operato sulle disponibilità di conto corrente dell'indagato . Anche perché, concludono i giudici di piazza Cavour, a tali disponibilità, in via di logica, non può dirsi estraneo l'apporto delle parcelle illecitamente conseguite .
Corte di Cassazione, sez. II Penale, ordinanza 19 maggio - 19 settembre 2011, numero 34318Presidente Casucci - Relatore TaddeiSvolgimento del processo1. L'ordinanza indicata in epigrafe, in parziale riforma del provvedimento del GIP del Tribunale di Salerno, di rigetto delle richieste di sequestro preventivo avanzate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, su appello della parte pubblica ha disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'articolo 321 co. 2 c.p.p., della somma di € 107.080,00 quale profitto del reato di truffa contestato a P.G. al capo b . Secondo la prospettazione accusatoria l'avvocato G.P. avrebbe lasciato intendere al cliente Laus automobile consortile srl di aver intrapreso, per curarne gli interessi, una vertenza legale con la Fiat SpA, per la quale aveva anche fatto anche firmare alla cliente un atto di citazione ed aveva inviato alla stessa dei fax per notiziarla dei rinvii. In realtà, dopo l'incasso dell'importo di numerose fatture per tale attività, si era scoperto che mai il P. aveva dato inizio alla causa. Di conseguenza, l'importo delle fatture liquidate nelle more al professionista da parte della società costituiva il profitto della truffa.1.1. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ricorre la difesa del P. chiedendo l'annullamento del provvedimento e deducendo a motivoa l'assenza dei presupposti per la misura ablativa. Il ricorrente lamenta l'assenza sia del fumus del delitto di truffa che del periculum in mora. Quanto al primo perché le fatture di consulenza continuativa, che vengono contestate all'avv. P. come prova documentale dell'inganno, sono degli anni 2003 e 2004, e quindi anteriori alla presunta sottoscrizione dell'atto di citazione e, pertanto, non riconducibili alla vertenza giudiziaria quanto al periculum non sono individuati, in motivazione, i requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo b il sequestro, inoltre, sarebbe stato disposto fuori delle ipotesi tassativamente richiamate dall'articolo 322 ter c.p. che non annovera la truffa tra i reati cui è applicabile la confisca prevista dall'articolo 322 ter c.p.c Lamenta comunque il ricorrente che il Tribunale, pur avendo negato di aver voluto predisporre un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, e pur avendo precisato che è solo la particolare natura fungibile del denaro che rende possibile sequestrare solo il tantundem, è nei fati che quello del Tribunale è un sequestro per equivalente, misura sicuramente non consentita per il reato di truffa semplice giacchè estranea alle ipotesi delittuose previste dall'articolo 322 ter c.p. Tale ultimo motivo è stato ribadito ed ampliato con i motivi aggiunti proposti dalla stessa difesa del P.Motivi della decisione2. Il ricorso non è fondato.2.1 Quanto al primo motivo va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con giurisprudenza costante, hanno già chiarito che, nel caso di riesame avverso i provvedimenti cautelari reali, ed in particolare avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il tribunale deve limitare l'esame alla verifica della corrispondenza tra il fatto per il quale si procede e la fattispecie criminosa, e non può estenderlo alle valutazioni di merito circa la fondatezza degli elementi di fatto addotti dall'accusa. Infatti i presupposti della misura reale sono affatto diversi da quelli della misura personale Rv. 236386.2.2 Secondo le Sezioni Unite di questa Corte in sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun 'ultra attività, ma determina soltanto l'impossibilità dì esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulala in quella tipica. Pertanto, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro Cass, S.U., 20 novembre 1996- 29 gennaio 1997, numero 23 . Ed, inoltre Il controllo del giudice del riesame non può investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di un'accusa. ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi dì reato Cass., S. U ., 25 marzo 1993- 23 aprile 1993, numero 4 . Ed, ancora ''In tema di sequestro preventivo. La verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte .di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta d indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi Cass., S. U., 23 febbraio 2000 - 4 maggio 2000, numero 7 .Ed infine In tema di riesame del sequestro, l'accertamento sulla sussistenza del fumus commissi delicti va compiuta sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali. ma che vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di inquadrare l'ipotesi formulata dall'accusa in quella tipica Cass., sez. Ili, 11 giugno .2002- 4 novembre 2002. numero 36538 .2.3 Alla stregua del predetto orientamento giurisprudenziale appare infondata lei prima doglianza che si sostanza nella semplice prospettazione di una lettura alternativa degli elementi emersi nel corso delle indagini e che proprio per tale configurarsi, ha un significato opposto a quello evidenziato dalla predetta giurisprudenza2.4 Anche la doglianza relativa alla natura del sequestro di denaro ed alla sua pretesa riconducibilità all'articolo 322 ter c.p. è del tutto infondata una somma di denaro, quando non venga sottoposta a sequestro per la necessità di disporre dei singoli pezzi monetari che la compongono , rappresenta sicuramente,in sè, un rapporto di valore, ossia un bene compiutamente individuato e del tutto svincolato dalla individualità dei singoli componenti, metallici o cartacei che lo compongono.2.5 Tale misura quantitativa, che assiomaticamente viene individuata nel tantundem, in realtà individua un bene preciso e circostanziato, che per sé è sequestrabile nel momento in cui viene individuato e reso autonomo dalla massa che lo contiene è ,pertanto, del tutto improprio parlare di equivalenza più correttamente conviene rifarsi al concetto di specificazione, come pare aver fatto il Tribunale del riesame, che del tutto consequenzialmente ha disposto il sequestro preventivo del profitto della truffa , quantificato in L l07.o8o,oo . ai sensi dell'articolo 321 co 2 c.p.p. in relazione all'articolo 240 co 1 c.p Va anche rilevato che il provvedimento ablativo previsto dall'articolo 240 c.p. , diversamente da quello previsto dall'articolo 322 ter c.p riguarda la generalità dei reati ed anche sotto tale profilo del tutto infondata è la doglianza del ricorrente.2.6 Va infine rilevato che diversamente da quanto affermato in ricorso, il Tribunale ha individuato correttamente il vincolo pertinenziale del denaro sottoposto a sequestro con 1l reato contestato, nella parte in cui afferma che se il profitto è costituito da denaro, il sequestro preventivo è legittimamente operato in via specifica sulle disponibilità di conto corrente dell'indagato, perché a tali disponibilità in via di logica non può dirsi estraneo l'apporto delle parcelle illecitamente conseguite , fatti salvi gli accertamenti, in via di fatto, che comunque non sono sindacabili in questa sede.3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p.P. T. M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali