Controllo automatizzato: è valida la cartella non motivata?

di Angelo Buscema

di Angelo Buscema *Quando la cartella esattoriale va motivata. La motivazione della cartella di pagamento non è necessaria allorquando la pretesa impositiva scaturisca - ai sensi dell'articolo 36-bis, d.p.r. numero 600/1973 per le imposte dirette e dell'articolo 54-bis, d.p.r. numero 633/1972, in materia di Iva - direttamente dalla liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente. Quando la liquidazione avviene sulla base degli elementi fomiti dalla stessa dichiarazione del contribuente, l'Ufficio è nella condizione di formulare la propria richiesta in forza del semplice richiamo alla dichiarazione, senza necessità di indicare i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale. Quando un atto impositivo si basa sulla dichiarazione del contribuente non ha necessità di motivazione. In effetti, solo qualora la liquidazione delle imposte ex articolo 36-bis citato, non si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente, ma si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, così da comportare una pretesa ulteriore da parte del Fisco, sussiste un'attività impositiva vera e propria, con la conseguenza che la relativa cartella esattoriale va motivata come l'avviso di accertamento, ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa. Al contrario, non esiste tale obbligo quando la liquidazione avviene sulla base degli elementi forniti dalla stessa dichiarazione della contribuente, provenienza che pone l'Ufficio nella condizione di formulare la propria richiesta in forza del semplice richiamo alla dichiarazione, senza necessità di indicare i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 16983, depositata il 4 agosto scorso.La vicenda. La S.C. ha accolto il primo motivo del ricorso presentato dalle Entrate. Nel caso di specie, il Fisco aveva notificato una cartella di pagamento senza motivazione. Il contribuente l'aveva impugnata lamentando la violazione dello statuto. La ctp e la ctr di Roma avevano annullato l'atto impositivo, mentre la Cassazione ha poi disatteso il verdetto dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 36-bis, d.p.r. numero 600/1973, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata . Anche la cartella di pagamento deve recare una chiara motivazione del perché vengono chieste determinate somme al contribuente, con l'eccezione della pretesa impositiva scaturente dalla liquidazione ex articolo 36-bis, d.p.r. numero 600/1973. Tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella sua dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima . Lo stesso può dirsi in caso di liquidazione effettuata in seguito ai controlli automatizzati.* Esperto tributario

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 4 agosto 2011, numero 16983Fatto e dirittoRitenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio numero 65/3/08, depositata il 21 luglio 2008, con la quale veniva respinto l'appello proposto da essa Agenzia e ritenuta la illegittimità della cartella di pagamento, conseguente a controllo automatizzato effettuato ai sensi del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 36 bis, e D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 54 bis, relativa a Iva, Irpeg, Irap per l'anno d'imposta 1999 il giudice a quo ha assunto il difetto di motivazione dell'impugnata cartella.L'intimato si è costituito controdeducendo.2. Con il primo motivo del ricorso, accompagnato da idoneo quesito di diritto, si contesta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3, la violazione e falsa applicazione della L. numero 212 del 2000, articolo 7, per avere l'impugnata sentenza affermato la nullità della cartella opposta per difetto di motivazione, senza considerare che la cartella di pagamento in questione era stata adottata ai sensi del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 36 bis, e D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 54 bis, vale a dire non a seguito di rettifica della dichiarazione della contribuente ma, al contrario, sulla base degli elementi presenti nella dichiarazione stessa.2.1 A tale censura si può rispondere con il richiamo al principio già enunciato da questa Corte Cass. numero 26671 del 2009 conf. Cass. numero 14414 del 2005 secondo il quale In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 36 bis, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima . Id est per la liquidazione effettuata ai sensi del D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 54 bis .2.2 In effetti solo qualora la liquidazione delle imposte ai sensi del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 36 bis, non si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente, ma si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, così da comportare una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, con la conseguenza che la relativa cartella esattoriale va motivata come l'avviso di accertamento, ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa.Non sussiste invece tale obbligo quando - come nel caso in esame nel quale, come precisato dalla stessa sentenza impugnata, è richiesto anche il pagamento degli interessi e sovrattasse per omesso o ritardato pagamento - la liquidazione avvenga sulla base degli elementi fomiti dalla stessa dichiarazione della contribuente, provenienza che poneva evidentemente l'Ufficio nella condizione di formulare la propria richiesta in forza del semplice richiamo alla dichiarazione, senza necessità di indicare i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale.2.3 Il motivo sembra pertanto fondato.3. Con il secondo motivo del ricorso si denuncia un vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 5. 3.1 La censura appare inammissibile per violazione del disposto di cui all'articolo 366 bis c.p.c. manca, infatti, l'illustrazione richiesta dalla seconda parte di tale norma che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. E' da evidenziarsi, peraltro, che secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato articolo 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo stesso, così da consentire al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso v.Cass. numero 8897 del 2008 .4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis epe, con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, del primo motivo ed il rigetto per inammissibilità del secondo motivo.Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che è stata depositata memoria da parte dell'Agenzia resistente con la quale si sottolinea che il secondo motivo del ricorso è corredato dalla prescritta sintesi che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendo, in particolare, in virtù dei principi già riportati nella relazione, che la sintesi che deve accompagnare i vizio denunciatori sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 5, non può consistere nella mera illustrazione del motivo che, pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso e va rigettato il secondo pertanto va cassata la sentenza impugnata che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente che, tenuto conto dell'andamento processuale, si devono compensare sia le spese di questo grado di giudizio che quelle dei gradi di merito.P.Q.M.La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente compensa integralmente tra le parti le spese sia dei gradi di merito che di quello di legittimità.