Immobile venduto a metà prezzo, per la rescissione serve la prova dello stato di bisogno

Respinte le pretese del venditore non può essere sufficiente il pagamento di una rata di mutuo con un mese di ritardo per affermare l'impellente necessità di liquidità.

Venditore in condizioni di bisogno? Contratto da annullare? Servono elementi concreti per poterlo affermare in un'aula di Tribunale. E non può essere sufficiente, ad esempio, un prezzo dimezzato rispetto a quello di mercato, così come non basta una singola rata di mutuo pagata in ritardo.A fornire delucidazioni in merito è la Cassazione, con la sentenza numero 18040, seconda sezione civile, depositata il 2 settembre, affrontando il caso di una cessione immobiliare.Appartamento e immobile. Pomo della discordia è, in questa vicenda, un intero immobile, messo in vendita e regolarmente acquistato. Una volta completata l'operazione, però, il venditore chiede l'annullamento del contratto e del relativo impegno al rilascio di una parte dell'immobile , invocando la rescissione per lesione . Risultati? Nessuno, né in primo né in secondo grado. Anzi, il venditore viene obbligato ad abbandonare l'appartamento che continuava ad utilizzare collocato all'interno dell'immobile. Così il nuovo proprietario potrà prenderne possesso pienamente, e in maniera legittima.Posizione di forza? Quest'ultimo passaggio, però, non può essere ancora portato a compimento. Per quale ragione? Perché il venditore non si arrende alle pronunce del Tribunale e della Corte d'Appello, e decide di presentare ricorso in Cassazione.Obiettivo? Vedere riconosciuto il proprio stato di bisogno , sfruttato dal compratore e, quindi, capace di inficiare l'efficacia del contratto.Secondo il venditore, lo stato di bisogno era desumibile, tra l'altro, dalla lesione ultra dimidium del prezzo pattuito , dalla condizione di sofferenza del conto corrente e dalla scelta di chiedere 20 milioni di lire a una terza persona con l'impegno di cedere, in caso di mancata restituzione del debito, la ex casa di abitazione .Tutti questi elementi, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto far valutare il contratto di compravendita in questione come 'tarato' negativamente per il venditore e caratterizzato da un posizione di forza del compratore.Il requisito mancante dello stato di bisogno. La posizione assunta dalla Cassazione, però, è assolutamente negativa rispetto alle richieste del ricorrente. Nella sostanza, viene condivisa la decisione della Corte d'Appello, alla luce dei dati presi in esame.Per essere chiari, sussiste, effettivamente, una sproporzione tra valore di mercato e prezzo 375 milioni di lire contro 170 milioni di lire dell'immobile, ma ciò non è sufficiente per affermare l'esistenza del requisito dello stato di bisogno . A quest'ultima ipotesi, difatti, tutti gli altri elementi non davano assolutamente forza non poteva bastare, di certo, il fatto che una singola rata di mutuo fosse stata pagata col ritardo di un mese. Conseguenze? Giusta la valutazione dell'Appello di considerare superflua l'indagine sull'approfittamento dello stato di bisogno da parte del compratore. E, quindi, ricorso respinto dalla Cassazione.