Il mediatore non deposita il formulario: contratto comunque valido

Non è nullo per difetto di forma essenziale il contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari non depositati restano salve la sanzione amministrativa e quella disciplinare eventuale a carico del mediatore.

Non è nullo per difetto di forma essenziale il contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari non depositati restano salve la sanzione amministrativa e quella disciplinare eventuale a carico del mediatore. Lo ha ribadito la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 11600, depositata lo scorso 26 maggio.La fattispecie. Se il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione proposta di un uomo contro il decreto ingiuntivo intimatogli dal titolare di una ditta individuale per il pagamento di oltre 15 milioni delle vecchie lire a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta ai fini di una compravendita immobiliare, in secondo grado la Corte di appello riformava integralmente la sentenza di prime cure. Contro tale decisione l'erede dell'uomo, nel frattempo deceduto, propone ricorso per cassazione.I moduli per lo svolgimento dell'attività di mediazione non vengono depositati. In particolare, la ricorrente assume che l'impresa individuale non abbia mai depositato presso il ruolo degli agenti di affare di mediazione i moduli necessari per lo svolgimento della relativa attività il giudice dell'appello avrebbe compiuto un'errata interpretazione dell'articolo 5, comma 4, l. numero 39/89, non in linea né con la formulazione letterale del testo legislativo né con la volontà del legislatore, diretta ad evitare un esercizio abusivo della professione. Moduli e formulari per garantire maggiore trasparenza alla mediazione. Di diverso avviso è la Suprema Corte. Con il citato articolo 5, comma 4, il legislatore ha inteso realizzare una forma di pubblicità ed un sistema di controllo amministrativo della contrattazione in base a moduli o formulari, al fine di assicurare maggiore chiarezza e trasparenza all'attività di mediazione professionale e di trasferire ai potenziali clienti l'immagine positiva di affidabilità della categoria dei mediatori, intendendo con ciò tutelare direttamente una attività configurata dalla stessa legge come professionale, in quanto subordinata per il suo esercizio al possesso di specifici requisiti di capacità ed all'iscrizione in apposito ruolo e, solo di riflesso, garantire i clienti dal pericolo di essere soggetti a clausole ingannevoli o particolarmente gravose. Non è obbligatorio l'uso dei formulari. Inoltre, non è previsto che i moduli ed i formulari debbano essere approvati dalla commissione perché se ne possa fare uso. Né tanto meno è obbligatorio il loro uso per le parti che intendano stipulare nella forma scritta il contratto di mediazione. La norma, pertanto, in quanto tutela un interesse di categoria e in quanto non deve essere osservata inderogabilmente da tutti, rivolgendosi unicamente ai mediatori, non può considerarsi imperativa o assoluta circa la previsione del determinato requisito formale consistente nell'uso necessario di moduli o formulari conformi a quelli depositati per la formazione del documento, con cui le parti vogliano provare il contenuto complessivo del contratto. Contratto valido anche se i formulari non sono stati depositati. Ne consegue che, salve la sanzione amministrativa e quella disciplinare eventuale a carico del mediatore, il contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari non depositati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, l. numero 39/89, non è nullo per difetto di forma essenziale. Per cui, osservano i giudici di legittimità, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto, stante il tenore letterale dell'articolo 5, che la non conformità dei moduli utilizzati per il conferimento dell' incarico è solo soggetta a sanzioni amministrative e/o, a seconda dei casi, a responsabilità disciplinare, senza per questo determinare la invalidità del costituito rapporto.