Avvocati, la contestazione dei fatti addebitati deve essere chiara e specifica

Ammissibile il ricorso al CNF contro la decisione del Consiglio dell'Ordine di aprire un procedimento disciplinare, se fondata su addebiti indeterminati e generici.

La decisione con la quale il Consiglio dell'Ordine stabilisce l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato deve contenere una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati. È quanto stabilisce la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 16177 del 25 luglio.La fattispecie. Con deliberazione del Consiglio dell'Ordine veniva disposta l'apertura di un procedimento a carico di un avvocato, il quale, sostenendo l'indeterminatezza dell'incolpazione, si rivolgeva al CNF. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile e l'avvocato si rivolgeva alla Cassazione.Ammesso il ricorso contro la delibera che ha stabilito l'apertura del procedimento. Il ricorrente lamenta che il CNF abbia erroneamente considerato inammissibile, in quanto attinente al merito dell'incolpazione, l'eccezione con la quale egli faceva rilevare l'indeterminatezza dei fatti addebitati. La S.C. ritiene fondato il motivo del ricorso e specifica che deve ritenersi ammissibile il ricorso al CNF avverso la decisione con la quale il locale consiglio dell'ordine ha disposto l'avvio del procedimento disciplinare sarà il CNF a valutare, caso per caso, se l'eccezione sollevata dal ricorrente attiene in via esclusiva alla legittimità della deliberazione contestata.Necessaria una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati all'avvocato. In ogni caso, non può essere dimenticato che costituisce un presupposto di legittimità della delibera di avvio del procedimento disciplinare una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati , in modo che sia possibile escludere qualsiasi ipotesi di azione disciplinare arbitraria o del tutto infondata, nonché al fine di assicurare l'irrinunciabile diritto di difesa dell'incolpato. Spetterà al giudizio di merito del CNF la valutazione dell'eventuale fondatezza degli addebiti.Il ricorso viene, pertanto, inviato, con rinvio al CNF per l'opportuna e prudente valutazione sulle eccezioni sollevate dall'avvocato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 5 - 25 luglio 2011, numero 16177Presidente Vittoria - Relatore SpiritoSvolgimento del processoL'avv. Z. propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento numero /10 del 13 dicembre 2010 con il quale il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena che dispose l'apertura del procedimento a suo carico.Il ricorso è svolto in tre motivi. Non risponde il COA intimato. L'avv. Z. ha depositato memoria per l'udienza.Motivi della decisioneIl ricorrente, facendo riferimento alla giurisprudenza di questa S.C. sul tema, lamenta nel primo motivo che il CNF abbia ritenuto inammissibile perché attinente al merito dell'incolpazione l'eccezione con la quale egli sosteneva l'indeterminatezza e, dunque, l'inesistenza dell'incolpazione stessa.Il secondo motivo impugna il punto della decisione nella quale è stata dichiarata inammissibile per avere comunque l'atto raggiunto il suo scopo l'eccezione di nullità della deliberazione del COA per non averne ricevuto il professionista immediata comunicazione, come prescritto dall'articolo 47 del R D. numero 37 del 1934.Il terzo motivo censura il punto della decisione che dichiara inammissibile l'eccezione proposta dal professionista riguardo all'omessa comunicazione al P.M. dell'apertura del procedimento disciplinare. Il ricorso è fondato.In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, queste S.U., innovando rispetto ad un risalente orientamento, con la sentenza numero 29294 del 15 dicembre 2008, affermarono che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, numero 1578, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo articolo 111, primo e secondo comma, Cost. , un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell'avvio dell'anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell'ordine stabilisce d'iniziare il procedimento medesimo. Successivamente, le stesse S.U., con la sentenza numero 22624 dell'8 novembre 2010 hanno precisato che deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense volto a censurare la decisione con la quale il locale Consiglio dell'Ordine abbia stabilito d'iniziare il procedimento medesimo, restando affidata alla prudenza del Consiglio nazionale forense la valutazione, caso per caso, della circostanza che l'eccezione sollevata dal ricorrente sia attinente, in via esclusiva, alla legittimità della deliberazione contestata.Quanto alla genericità degli addebiti contestati, quest'ultima sentenza afferma che costitusce presupposto di legittimità della delibera di avvio del procedimento disciplinare una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati,. tale da escludere il sospetto di un arbitrario esercizio dell'azione disciplinare e da assicurare la possibilità dell'irrinunciabile diritto di difesa dell'incolpato spetterà al giudizio di merito, poi, la valutazione dell'eventuale fondatezza degli addebiti.Anche le altre questioni poste dal professionista attengono alla legittimità della deliberazione contestata, sicché esse devono essere valutate dal giudice del disciplinare.Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato. Ricorrono i motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.Per questi motiviLa Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.