In tema di violazioni al codice della strada e quindi di responsabilità amministrativa pecuniaria, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa effettuato nell’ammontare indicato dall’Amministrazione impedisce l’addebito di ulteriori spese che abbiano natura giuridica differente queste ultime, quindi, vanno richieste separatamente e non possono costituire il presupposto per l’emissione di una unica cartella, dovendo peraltro il Comune agire in autotutela per operare lo sgravio della medesima cartella .
E’, così, legittima la sentenza di merito con cui, accertato il pagamento della sanzione in misura ridotta utilizzando il bollettino precompilato dalla stessa P.A. procedente, venga annullata la cartella di pagamento per mancato versamento delle spese postali iscritte a ruolo dal Comune unitamente all’intero importo della sanzione l’onorario, quindi, a carico del soccombente è determinato avendo riguardo alla somma della cartella esattoriale annullata. Il principio si argomenta dalla sentenza numero 9507 depositata il 30 aprile 2014. Il caso. Un soggetto, a seguito di verbale della polizia municipale per infrazione al codice della strada, provvedeva al pagamento in misura ridotta della sanzione, mediante il bollettino precompilato inviatogli dal medesimo Ente tuttavia, riceveva una cartella di pagamento della sanzione con maggiorazione, relativa anche al mancato versamento delle spese per la seconda raccomandata inviata dagli agenti postali per comunicare l’avvenuto deposito della raccomandata presso l’ufficio postale, che quindi impugnava con successo. Veniva, però, respinta la domanda di condanna del Comune per responsabilità aggravata processuale ma le spese di lite venivano liquidate in base alla notula del legale di parte attrice comprensiva della richiesta risarcitoria. La legalità tra potestà pubblicistica e situazioni privatistiche. In primis, vanno richiamati gli articolo 2, 3, 24 e 97 Cost., 96 e 616 c.p.c., 16 e 17 l. numero 689/1981, 201, 202 e 203 co. 3 d.lgs numero 285/1992, 389 co. 2 reg. esecuz. c.d.s. e 6 D.M. numero 127/2004 nonché la l. numero 241/1990, la l. numero 69/2009 e la lnumero 120/2010. All’uopo, bisogna stabilire, sul piano formale, se il mancato versamento delle spese postali possa costituire un’omissione giuridicamente rilevante e, quindi, un inadempimento-illecito sanzionabile ex lege e, pertanto, quale sia il comportamento “attivatore” del beneficio dell’oblazione, onde valutare se la P.A. abbia esercitato la propria azione amministrativa secundum legem e, quindi, secondo correttezza formale, procedurale e sostanziale. Sul punto, va tenuta presente la tesi secondo cui non vi sarebbe differenza ontologica tra le spese procedimentali accessorie di accertamento e di notificazione e la sanzione ed, anzi, le prime, cumulandosi con quest’ultima e concorrendo quindi alla misura della medesima sanzione , si assimilerebbero alla stessa le spese postali sostenute dall’Amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di un’infrazione al codice della strada formerebbero, cioè, una somma unica con quella dovuta a titolo di sanzione pecuniaria Cass. numero 14181/2012 . In tal modo, avrebbe diritto al beneficio della sanzione in misura ridotta soltanto il trasgressore che, entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi o abbia pagato l’ammontare della sanzione e quello delle spese postali. La violazione al C.d.S. tra sanzione e spese le voci del debito. Sotto il profilo procedurale, due le osservazioni da effettuare. La prima inerente le modalità di estinzione di un illecito amministrativo pecuniario. All’uopo, va detto che il rito dell’oblazione è previsto, anche dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale d.lgs. numero 271/1989 , in alternativa al giudizio penale e mediante esso, con il pagamento allo Stato di una somma di denaro prestabilita, si estingue un reato contravvenzionale punito con la sola pena dell’ammenda in tal caso il trasgressore ha il diritto soggettivo di chiedere ed ottenere la “depenalizzazione negoziata”. La seconda osservazione riguarda la condotta delle parti processuali ed i poteri del magistrato in ordine alle medesime. A riguardo, l’ordinamento interno prevede la sanzionabilità, con la condanna alle spese ed al risarcimento dei danni, del comportamento della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave nonché dell’attore o del creditore procedente che abbia agito senza la normale prudenza, qualora sia accertata l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale all’uopo, va sottolineato che è onere della parte richiedente il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte. Pertanto, il giudice non può liquidare il danno, anche equitativamente, se dagli atti non risultino elementi idonei ad identificare concretamente l'esistenza del nocumento, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subìto per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata della controparte Cass. numero 21393/2005 e numero 8913/2013 . In termini di diritto sostanziale, va ricordato che i comportamenti privatistici così come l’azione pubblicistica devono porsi nel rispetto della ratio dell’ordinamento perseguire l’anti-erosione della legge e che l’illecito è, normalmente, strutturato e, quindi, l’adempimento richiesto ex lege è composito sul punto, è da sottolineare che il mancato pagamento in misura ridotta della sanzione rende esecutivo il verbale per una somma pari alla metà del massimo della sanzione e per spese del procedimento. Segnatamente, però, in attuazione del principio di legalità, non è consentito estendere, in via ermeneutica, l’area della sanzione ed includervi importi, come le spese procedimentali, aventi natura giuridica e/o genus differente o che siano species di altro genus la sanzione ha, infatti, natura giuridica multipla, titolo e fonte amministrativa mentre le spese non si configurano, anche sic et simpliciter, quali componenti speciali della sanzione e rilevano in termini civilistici. Per sanzione va intesa, cioè, la “misura-reazione” attiva, pura ed universale così prevista e formulata dalla legge ad hoc e, quindi, quella che resti nei propri argini e quote e non sia esterna al relativo “profilo longitudinale e trasversale”, come quindi quelle somme non-sanzione e/o post sanzione e/o derivanti da ulteriori dinamiche. In altri termini, la violazione è la causa della sanzione e quest’ultima esisterebbe anche a prescindere dalle spese le voci del debito da illecito vanno, quindi, tenute disgiunte. Diversamente, il cittadino trasgressore che ha pagato prontamente, in misura ridotta, la sanzione sarebbe equiparato a colui che non abbia inteso procedere all’oblazione e, peraltro, la P.A. conseguirebbe una sorta di “elusione” delle cause di illegittimità della propria azione pubblicistica. Nella fattispecie, il Comune avrebbe dovuto agire in autotutela con lo sgravio della cartella esattoriale emessa relativamente ad importi non inglobabili nella sanzione già pagata. Le spese del procedimento sanzionatorio non rientrano ex se nel pagamento della sanzione e nel conseguimento dell’oblazione. In ambito di illecito amministrativo pecuniario, vanno tenuti distinti, ai fini della determinazione della sanzione e della relativa oblazione, il pagamento della sanzione ed il pagamento delle spese di accertamento e di notificazione e quindi del procedimento così, il privato può legittimamente sindacare e censurare, mediante gravame ad hoc, la cartella omnia-comprensiva emessa per mancato versamento di spese procedimentali G.d.P. Pisa numero 56/2009 in quanto l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria non si verifica esclusivamente se siano state pagate sia la sanzione che le spese procedimentali e, dunque, la P.A. non ha titolo ad agire in via esecutiva per il recupero di quanto non pagato in termini di spese anche se abbia previamente iscritto a ruolo tali spese non versate ma unitamente alla sanzione già pagata. Infine, sotto il profilo formale, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione danni, il valore della lite, onde parametrare le spese legali da addebitare al soccombente, è determinato avendo riguardo alla somma attribuita, dal giudice, alla parte vincitrice e non a quella domandata. Ergo, il ricorso va parzialmente accolto, relativamente alla liquidazione delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 gennaio - 30 aprile 2014, numero 9507 Presidente Bucciante – Relatore D’Ascola Svolgimento del processo 1 Con opposizione all'esecuzione proposta nel settembre 2008, F.E. impugnava una cartella di pagamento, per l'importo di Euro 150,82 emessa da Equitalia Get spa di Pisa, in relazione a verbale numero omissis elevato il 27.5.2005 dalla polizia municipale di Lucca. Deduceva di aver provveduto al pagamento della sanzione, utilizzando il bollettino precompilato inviatogli dall'ente locale. Il comune resisteva, deducendo che l'importo versato dall'attore era carente quanto alle spese postali. Il giudice di pace di Pisa accoglieva la domanda con sentenza del 9/15 gennaio 2009, con la quale dichiarava Equitalia Get estranea al giudizio accoglieva l'opposizione respingeva la richiesta di condanna del Comune alle spese ex articolo 96 c.p.c., ma lo condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.840. Il comune di Lucca ha proposto ricorso immediato per cassazione, notificato l'8 aprile 2009. F. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 2 Preliminarmente va precisato che il mezzo di impugnazione della sentenza del giudice di pace è stato correttamente individuato nell'immediato ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'articolo 616 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile Cass. 1402/11 20324/10 . 3 La sentenza impugnata ha accertato che l'opponente effettuò il pagamento della sanzione in misura ridotta, versando l'importo di 111,50 Euro, di cui 103 per sanzione e 8,50 per spese che il Comune, rilevata la mancanza del versamento di Euro 3,25 per spese postali di compiuta giacenza aveva iscritto a ruolo l'intero importo della sanzione e una maggiorazione di Euro 29,25 che la compiuta giacenza non si era verificata perché il verbale non era tornato al mittente, ma era stato ritirato dall'attore e pagato entro quindici giorni. Per rafforzare i motivi di accoglimento dell'opposizione, il giudice di pace ha aggiunto che la procedura seguita dall'ente non era corretta, giacché ai sensi del comma 2 dell'articolo 389 Reg. es. CdS la somma avrebbe dovuto essere trattenuta dall'ente in acconto sul dovuto, iscrivendo a ruolo solo la differenza. 4 Con il primo motivo di ricorso il Comune, dopo aver precisato che la somma di Euro 3,25 si riferiva non al costo di compiuta giacenza, ma al costo della seconda raccomandata inviata dagli agenti postali per comunicare l'avvenuto deposito della raccomandata presso l'ufficio postale, sostiene che tale costo va posto a carico del trasgressore. Con il secondo motivo, complementare al primo, il ricorrente sostiene di aver correttamente applicato l'articolo 389 secondo comma del Regolamento e l'articolo 203 e. 3 del codice della strada, i quali hanno il tenore che segue. articolo 389 Ricevibilità ed effetti dei pagamenti. “1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal Codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. 2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del Codice, e l'acconto fornito. 3. L'eventuale, pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del Codice, oltre alle spese del procedimento e non da luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del Codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, numero 689”. articolo 203 c.3. Ricorso al prefetto. “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, numero 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”. Secondo il comune il massimo edittale previsto per le sanzioni di cui si tratta era complessivamente di Euro 418 la metà di tale importo era di Euro 209 sottraendo da questo importo la somma effettivamente pagata di Euro 111,50 residuava dovuta la somma di circa Euro 100,00 alla quale erano da aggiungere le spese dovute a Equitalia, ditalchè la pretesa di 150,82 Euro esposta in cartella esattoriale doveva ritenersi congrua. 5 I motivi sono infondati. Essi muovono dal presupposto che il pagamento parziale comma 1 articolo 389 che fa scattare la maggior iscrizione a ruolo non il pagamento in misura ridotta, ma una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale , articolo 203 comma 3 sia una somma riferita al cumulo di sanzione e spese del procedimento, con assimilazione di queste ultime alla sanzione. Questa tesi è stata affermata da Cass. 14181/2012, che risulta così massimata “Le spese postali sostenute dall'amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada formano un tutt'uno con la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, con la conseguenza che non ha diritto al beneficio dell'applicazione della sanzione in misura ridotta, di cui all'articolo 202 del codice della strada, il trasgressore che, entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi l'ammontare della sanzione, ma non quello delle spese postali, e che l'amministrazione può' procedere esecutivamente per il recupero della differenza”. La sentenza citata ha fondato tale convincimento sulla lettura dell'articolo 201 C.d.S., comma 4 Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria , dell'articolo 202 C.d.S., comma 1 Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme , dell'articolo 203 C.d.S., comma 3 soprariportato , in combinato disposto con l'articolo 389 Reg., commi 1 e 2, contenente il regolamento del C.d.S. riportato supra al paragrafo 4 e in relazione alla L. numero 689 del 1981, articolo 16. Ha sostenuto che “nessuna differenza ontologica è ravvisabile tra le spese di accertamento e di notificazione di cui al comma 4 dell'articolo 201 cit. tra le quali sono indubbiamente incluse le spese postali di cui trattasi e le spese del procedimento, di cui al comma 3 dell'articolo 203 cit.” e che queste ultime pertanto “concorrono, con la sanzione edittale in misura ridotta, a comporre la somma che il contravventore deve corrispondere per conseguire il beneficio. Il comma 1 dell'articolo 202 va, infatti, letto unitamente al comma 4 dell'articolo 201 in forza del quale le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria detta norma è di portata generale e non può, quindi, intendersi derogata dal successivo articolo 202, dovendo ritenersi che - proprio perché quest'ultima disposizione nulla dice in merito alle spese del procedimento - non contenga alcuna eccezione al principio fissato dall'articolo 201 che fa carico al trasgressore le spese di procedimento. Tanto è confermato anche dalla disposizione di carattere generale nel sistema, contenuta dalla L. numero 689 del 1981, articolo 16, dal momento che l'assenza nel comma 1 dell'articolo 202 dell'inciso oltre alle spese del procedimento presente, invece, nella L. numero 689, articolo 6, comma 1 non autorizza a ritenere che l'articolo 202 contenga altra deroga rispetto alla disposizione di portata generale di cui all'articolo 16 cit., oltre quella espressamente prevista relativa alla misura della sanzione. In definitiva anche le spese postali sono incluse tra quanto previsto dal codice cui fa riferimento l'articolo 389 del regolamento, dovendo intendersi l'oblazione comprensiva di tutte le spese del procedimento, così come determinate dall'ente impositore”. 5.1 Il Collegio della Seconda sezione civile non condivide questa lettura, che trascura la netta differenziazione che il legislatore ha posto tra importo della sanzione e spese del procedimento, che vengono distintamente indicati in ogni articolo e soprattutto in quelli specificamente rilevanti. Scontato che si ragiona qui fuori dell'ipotesi di proposizione di ricorso al prefetto, il comma 3 dell'articolo 203 fa scattare l'efficacia di titolo esecutivo del verbale Qualora nei termini previsti non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta . Solo questa è la condizione che rende esecutivo il verbale e giustifica quindi la successiva cartella per una somma non più pari al minimo edittale il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 202 ci del codice , ma per la somma pari alla metà del massimo della sanzione e per spese del procedimento articolo 203 ultimo inciso, che tiene distinte le spese dalla sanzione . E' dunque artificioso condizionare la maggior pretesa al mancato versamento integrale di una somma che va oltre il pagamento in misura ridotta e che ingloba le spese nella sanzione. Il comma 1 dell'articolo 389, quando si riferisce a un pagamento inferiore alla misura prevista dal codice , si riferisce al pagamento della sanzione e non di altre voci. 5.2 Né sembra coerente con il principio di legalità articolo 1 L. 689/81 estendere in via interpretativa l'area della sanzione, come avviene se si amplia il dovuto a titolo di sanzione inglobandovi gli importi dovuti per l'esazione della stessa, che hanno natura diversa. Sottrarsi all'interpretazione letterale, che conduce in maniera piana a distinguere i due importi, ha un effetto che sfocia nelle paradossali conseguenze che si sono registrate nel caso di specie, in cui il cittadino, pur avendo prontamente manifestato la volontà di provvedere al pagamento in misura ridotta, adempiendo alla pretesa con l'utilizzo addirittura del bollettino precompilato inoltratogli dagli uffici, vede la sua posizione equiparata a quella di chi non ha inteso procedere all'oblazione o abbia voluto farlo parzialmente per le motivazioni più varie per esempio per contestazioni sui calcoli del dovuto o di altra natura . Si badi che dall'articolo 201 comma 4 C.d.S. e dall'articolo 16 della legge generale in tema di illecito amministrativo L. 689/81 si traggono, contrariamente a quanto ritiene la sentenza della Terza Sezione, indicazioni che militano a favore della distinzione tra pagamento della sanzione e pagamento delle spese del procedimento. Il comma 4 citato che è qui riportato sub p.5 isola infatti concettualmente le spese di accertamento e notificazione dalla sanzione e ne fa carico al trasgressore senza confondere o equiparare, come astrattamente sarebbe stato possibile, le due voci o indicare che la seconda è comprensiva delle prime. 5.2.1 L'articolo 16, dal canto suo, nel prevedere in via generale il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, ne indica il criterio di calcolo e aggiunge che detto pagamento è ammesso oltre alle spese del procedimento , così separando le due voci del debito. Dal complesso di questa analisi si deve inferire che il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativa a violazione del codice della strada, effettuato in misura corrispondente all'ammontare a titolo di sanzione indicato dall'amministrazione, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'articolo 203 comma 2 CdS, ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio, che l'amministrazione può richiedere separatamente. Risultano così respinti i primi due motivi di ricorso e inammissibile il terzo, con cui parte ricorrente si duole di una considerazione ad abundantiam contenuta nella sentenza impugnata, con la quale il giudicante aveva rimproverato al Comune procedente di non aver operato in via di autotutela lo sgravio della cartella. 6 È invece da accogliere il quarto motivo di ricorso, relativo alle spese di lite. Parte ricorrente ha rilevato che il giudice di pace ha respinto la domanda di condanna dell'ente al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., ma che ha liquidato le spese avendo riguardo alla notula del legale di parte attrice, che commisurava il valore della causa alla somma di Euro 1.032,00 comprensiva della pretesa risarcitoria suddetta. Ha denunciato che in tal modo è stato violato il disposto dell'articolo 6 del d.m. numero 127 del 2004 in tema di tariffe forensi, a tenore del quale nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa e1 determinato, avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata . La censura coglie nel segno, giacché il valore della lite sul quale parametrare le spese legali riconosciute al vincitore avrebbe dovuto essere la somma, ben più esigua, portata dalla cartella esattoriale annullata. 6.1 Restano assorbite le ulteriori considerazioni del ricorso, volte a censurare spunti argomentativi inappropriati contenuti in sentenza, relativi al carattere sanzionatorio della condanna alle spese. 7 Discende da quanto esposto l'accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Pisa per nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito e per provvedere anche sulle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso. Respinge nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro giudice di pace di Pisa, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.