Istituto autonomo per le case popolari – assegnatari degli alloggi: un rapporto che si costruisce nel tempo

Integra il reato di cui all’articolo 633 c.p. l’occupazione abusiva di alloggio popolare da parte di chi sia già assegnatario dell’alloggio stesso. Ciò in quanto il rapporto che si instaura tra l’Istituto autonomo per le case popolari e gli assegnatari in locazione degli alloggi trae origine da due atti distinti, di cui il primo, che ha natura amministrativa, è diretto all’accertamento delle condizioni per l’assegnazione e il secondo, che ha valore privatistico, è destinato alla costituzione di un rapporto negoziale per effetto del quale sorge a favore dei beneficiari dell’assegnazione il diritto al godimento degli alloggi.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 18068 del 30 aprile 2014. Il fatto. Il Tribunale di Brindisi disponeva il sequestro preventivo di un immobile di proprietà I.A.C.P. Istituto autonomo case popolari occupato da un uomo accusato per i reati di cui agli articolo 633 639-bis 640, numero 2 483 c.p. A seguito dell’annullamento del provvedimento di sequestro, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ricorre per cassazione. Assegnatario dell’alloggio ma comunque occupante abusivo perché? Secondo la Suprema Corte, integra il reato di cui all’articolo 633 c.p. l’occupazione abusiva di alloggio popolare da parte di chi sia già assegnatario dell’alloggio stesso. Ciò in quanto il rapporto che si instaura tra l’Istituto autonomo per le case popolari e gli assegnatari in locazione degli alloggi popolari trae origine da due atti distinti, di cui il primo, che ha natura amministrativa, è diretto all’accertamento delle condizioni per l’assegnazione e il secondo, che ha valore privatistico, è destinato alla costituzione di un rapporto negoziale per effetto del quale sorge a favore dei beneficiari dell’assegnazione il diritto al godimento degli alloggi. Si comprende che la fase pubblicistica è caratterizzata da mere posizioni di interesse legittimo e non attribuisce agli assegnatari il diritto soggettivo all’occupazione che deve essere preceduta dalla consegna degli alloggi. Ne consegue che, in assenza di contratto di locazione e di consegna dell’alloggio, il fumus commissi delicti non può essere escluso. Invasione e occupazione. Secondo il ricorrente, inoltre, in assenza di consenso dell’I.A.C.P., la condotta non può essere scriminata. Occorre chiarire, a tal proposito, che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’articolo 633 c.p., la nozione di “invasione” si riferisce al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente e, contra ius, in quanto privo del diritto di accesso. La conseguente occupazione estrinseca materialmente la condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’elusiva occupazione dopo la pronuncia della sentenza la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione. Il Tribunale non sembra aver tenuto conto di questo principio. Falsità ideologica in atto pubblico. Per quanto concerne la falsità delle dichiarazioni rese dall’indagato, essa è accertata indipendentemente dalla mancata effettuazione di controlli da parte delle autorità amministrative il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è integrato dalla condotta di colui che rende false attestazioni in ordine al patrimonio ed al reddito familiare nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilevante per l’accesso alla graduatoria preordinata all’assegnazione di sussidi da parte dell’Opera Universitaria, in quanto la l. numero 15/1968 facoltizza il privato alla dichiarazione sostitutiva, che diviene atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal funzionario preposto a ricevere l’atto, stabilendo che tali dichiarazioni «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale». L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1° - 30 aprile 2014, numero 18068 Presidente Carmenini – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 11.10.2013 il G.I.P. del Tribunale di Brindisi dispose il sequestro preventivo di un immobile di proprietà I.A.C.P. occupato da C.G. , sottoposto ad indagini per i reati di cui agli articolo 633 - 639 bis, 640 numero 2, 483 cod. penumero . 2. La persona sottoposta ad indagini propose riesame ed il Tribunale di Brindisi, con ordinanza in data 8.11.2013, annullò il provvedimento di sequestro. 3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi deducendo 1. violazione di legge in relazione alla legge regionale numero 54/1984 in quanto il Tribunale ha ritenuto insussistente il fumus commissi delicti per i reati sopra indicati in relazione alla produzione di una copia non attestata conforme all'originale, della delibera numero 515 del 2.5.1991 della Giunta comunale di Francavilla Fontana, di assegnazione dell'alloggio, benché non fosse stata reperita la pratica presso il Comune di Francavilla Fontana in ogni caso C.G. non risultava essere mai stato inserito nelle graduatorie di edilizia residenziale, sicché illegittimamente occupava l'immobile aveva dichiarato di essere l'occupante dell'immobile, mentre vi abitava il suo nucleo familiare ed in ogni caso non poteva occupare un appartamento di 6 vani aveva dichiarato di essere disoccupato e di non convivere con altri familiari, sebbene risultasse all'anagrafe che il nucleo familiare abitava l'immobile dal 1984 l'indagato aveva redditi e proprietà mai dichiarati pertanto, quand'anche la delibera fosse autentica, sarebbe stata emessa in violazione di legge 2. violazione di legge in quanto solo il consenso dell'avente diritto scriminerebbe la condotta, sicché in assenza di consenso dell'I.A.C.P. sarebbe arbitraria l'occupazione dell'immobile, a prescindere dalle dichiarazioni del precedente inquilino 3. violazione di legge in relazione alla esclusione del fumus commissi delicti con riferimento al reato di cui all'articolo 483 cod. penumero sulla base dell'articolo 18 della legge regionale citata, in quanto la mendacia delle dichiarazioni rileverebbe ai soli fini dell'assegnazione e non sul protrarsi dell'occupazione, omettendo di valutare il rilievo penale delle false dichiarazioni e trascurando che l'I.A.C.P. rinnovava ogni bimestre l'assegnazione sulla base delle dichiarazioni false. Con memoria depositata il 25.3.2014 il difensore dell'indagato chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso o comunque rigettarlo. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha chiarito che integra il reato di cui all'articolo 633 cod. penumero l'occupazione abusiva di alloggio popolare da parte di chi sia già assegnatario dell'alloggio stesso. A norma dell'articolo 11 del d.P.R. numero 1035 del 1972, infatti, il rapporto che si instaura tra l'Istituto autonomo per le case popolari e gli assegnatari in locazione degli alloggi popolari trae origine da due atti distintici cui il primo, che ha natura amministrativa, è diretto all'accertamento delle condizioni per l'assegnazione ed il secondo, che ha valore privatistico, è destinato alla costituzione di un rapporto negoziale per effetto del quale sorge a favore dei beneficiari dell'assegnazione il diritto di godimento degli alloggi. La sola conclusione della fase pubblicistica, caratterizzata da mere posizioni di interesse legittimo, non attribuisce quindi agli assegnatari il diritto soggettivo alla occupazione degli immobili, che, peraltro, anche in caso di stipulazione dei contratti di locazione deve essere preceduta dalla consegna degli alloggi. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 2697 del 02/12/1999 dep. 03/03/2000 Rv. 215715 conf. Sez. 2, Sentenza numero 16957 del 25/03/2009 dep. 21/04/2009 Rv. 244058 . Pertanto la delibera esibita dalla difesa, a prescindere dalla sua autenticità e legittimità, non era comunque idonea ad escludere il fumus commissi delicti, in assenza di contratto di locazione e di consegna dell'alloggio. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha chiarito che, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 cod. penumero la nozione di invasione non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente e cioè, contra ius in quanto privo del diritto d'accesso. La conseguente occupazione deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto ha natura permanente, e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna. Dopo la pronuncia della sentenza la protrazione del comportamento illecito da luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 49169 del 27/11/2003 dep. 22/12/2003 Rv. 227692, citata anche nel ricorso . Il Tribunale non ha tenuto conto di siffatto principio nell'escludere il fumus commissi delicti del reato di cui agli articolo 633 e 639 bis cod. penumero . 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. La falsità delle dichiarazioni rilasciate dall'indagato, che traspare dalla ricostruzione dell'ordinanza impugnata, non è elisa dalla mancata effettuazione di controlli da parte delle autorità amministrative. Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico articolo 483 cod. penumero la condotta di colui che rende false attestazioni in ordine al patrimonio ed al reddito familiare nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilevante per l'accesso alla graduatoria preordinata all'assegnazione di sussidi da parte dell'Opera universitaria, in quanto la legge numero 15 de. 1968 facoltizza il privato alla dichiarazione sostitutiva, che diviene atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal funzionario preposto a ricevere l’atto, stabilendo che tali dichiarazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale articolo 26, commi primo e secondo e, d'altro canto, il privato ha l'obbligo giuridico di affermare il vero ogniqualvolta sussiste una norma che ricolleghi ai fatti che egli attesta al pubblico ufficiale - il quale, a sua volta, ne documenti attestazione - determinati effetti né vale ad escludere la sussistenza del reato la circostanza che l'attestazione sia soggetta a verifiche o controlli, i quali, in ogni caso, intervengono quando il falso è già consumato. Cass. Sez. 5 Sentenza numero 35163 del 11/07/2005 dep. 30/09/2005 Rv. 232565 . 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Brindisi per un nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame.