Titoli di risparmio per l’economia meridionale: l’Agenzia scioglie i dubbi

Con la circolare numero 10/E del 30 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate risponde ad una serie di quesiti sulla tassazione e l’utilizzo dei titoli di risparmio per l’economia meridionale, evidenziandone l’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo.

Bond per il Sud. I Titoli di risparmio per l’economia meridionale, sono prodotti finanziari soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 1 aprile 1996, numero 239 divenuti pienamente operativi all’indomani dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2011. La peculiarità più interessante di questa forma d’investimento consiste nel fatto che se sottoscritti e detenuti da «persone fisiche non esercenti attività d’impresa», sui relativi interessi, i beneficiari scontano un’imposta sostitutiva del 5% in luogo di quella ordinaria del 20%. Con la circolare numero 10/E/2013, l’Agenzia delle Entrate intende sciogliere alcuni dubbi circa l’utilizzo di tali titoli e soprattutto evidenziare casi particolari di attribuzione o disconoscimento dell’imposta sostitutiva sugli interessi. Tassazione al 5%. La prima parte è interamente dedicata ad analizzare l’ambito di applicazione soggettivo, ovvero individuare quali possano essere i sottoscrittori dei titoli in sede di prima emissione e quali sul mercato secondario, il tutto finalizzato a circoscrivere i casi in cui sia possibile applicare l’imposta sostitutiva del 5% sugli interessi derivanti dall’investimento in oggetto. Si pone particolare attenzione all’allocuzione «persone fisiche non esercenti attività d’impresa» a cui si intende conferire un significato più ampio, ovvero si considerano tali anche coloro che svolgono attività agricola. Si precisa inoltre che, sempre in base alla formulazione della norma, non possono sottoscrivere i titoli di risparmio per l’economia meridionale, usufruendo dell’agevolazione in esame le associazioni di professionisti, le società semplici ed assimiliate e gli enti non commerciali. La circolare precisa che il requisito della residenza non è invece determinante per il riconoscimento dell’aliquota di vantaggio, infatti «l’imposta sostitutiva, nella misura del 5%, trova applicazione nei confronti della generalità delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa, e non rileva la condizione di residente o non residente del sottoscrittore o acquirente persona fisica». Alcuni casi specifici. In merito all’ambito di applicazione oggettivo, la circolare 10/E/2013, prende in esame alcuni casi specifici quali la successione, l’usufrutto oppure quando si debbano tassare proventi derivanti da operazioni di pronto contro termine o prestito titoli che abbiano come investimento sottostante i titoli di risparmio dell’economia meridionale. La circolare conclude rispondendo ad un quesito sul trattamento dei titoli posseduti indirettamente da persone fisiche non esercenti attività d’impresa che li detengono per il tramite di fondi di investimento.

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