Relata di notifica falsa se il ricevente altera la data di notifica

Il reato di falso su relata di cartella esattoriale si consuma con l'alterazione della notificazione originaria dell'ufficiale giudiziario, non richiedendo la persistenza del giudizio di opposizione davanti al giudice di pace, nè potendo essere escluso per il pagamento successivo alla proposizione dell'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento.

Il caso. Al fine di proporre ricorso davanti al giudice di pace avverso l'ingiunzione contenuta in una cartella esattoriale per infrazioni del codice della strada, un soggetto aveva falsificato la data di notifica posta sulla relata della copia a lui destinata, così da consentirgli di instaurare giudizio, altrimenti tardivo. Nel corso del giudizio innanzi il giudice di pace, la controparte Esattoria aveva rilevato la falsificazione della data e così veniva disposta l'acquisizione dell'originale che confermava la contraffazione della cartella quanto alla data di ricevimento da parte del debitore e dunque della sua conoscenza legale delle pretese tributarie. La situazione si aggrava Perchè il debitore si vedeva così contestare anche il reato di falso per avere alterato la data di notificazione, cioè quella in cui aveva ricevuto la cartella e a partire dalla quale decorrevano i tempi utili per proporre opposizione. Il reato è già consumato Arrivata la questione in Cassazione, il ricorso è dichiarato infondato perchè il reato si era perfettamente integrato in tutti i suoi elementi con la condotta sopra descritta, non rilevando la rinuncia all'opposizione pendente davanti al giudice di pace. Non può parlarsi di desistenza volontaria Perchè la rinuncia al giudizio davanti al giudice di pace seguiva l'eccezione della tardività dell'opposizione formulata dall'Esattoria, con la conseguente scoperta dell'alterazione posta sulla copia notificata prodotta in giudizio con il ricorso per l'opposizione avverso il pagamento vi sarebbe stata desistenza, invece, se la rinuncia fosse avvenuta prima di trarre in errore il giudice di pace, che appunto non si era accorto della falsificazione ma che contestava il falso solo a seguito della condotta della controparte Esattoria che producendo l'originale, aveva così consentito il raffronto. Il soggetto agente, quindi, non desisteva dalla condotta criminosa cominciata con l'alterazione e proseguita con la proposizione del ricorso amministrativo, bensì solo dopo che il reato era integrato e dunque quando era evidente a tutti, giudice di pace compreso, la sussistenza di un reato di falso. e neppure di recesso attivo. Privo di rilievo sul fronte penale anche il pagamento dell'imposta successivo alla configurazione di tutti gli elementi costitutivi del reato l'assoluzione dell'obbligazione tributaria, afferma la Cassazione, aveva il solo scopo di evitare ulteriori pregiudizi dopo che la contraffazione era stata platealmente scoperta.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 dicembre 2011 – 26 aprile 2012, numero 15971 Presidente Relatore Scalera Osserva A.- M.P. ricorre avverso la sentenza del 19 maggio 2010, con cui la corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico da quel Tribunale, per la materiale falsificazione, limitatamente alla data, della relata di notifica di una cartella esattoriale relativa ad infrazioni al codice della strada, contraffazione secondo l'ipotesi di accusa fatta allo scopo di rendere possibile e tempestiva l'opposizione dinanzi al giudice di pace, che altrimenti sarebbe stata tardiva. La penale responsabilità era stata affermata sulla base dell’oggettività della falsificazione, non evidente e grossolana, tanto che era stata necessaria apposita eccezione dell'Esattoria per rilevarla, e sulla considerazione che solo l'imputato aveva interesse alla consumazione reato. Il ricorrente deduce con tre motivi di ricorso 1 l'inadeguatezza dalla motivazione con cui la corte territoriale aveva ritenuto per certo che solo esso imputato poteva aver realizzato il falso 2 l'omessa riqualificazione della condotta alla stregua di tentativo 3 l'omessa considerazione della circostanza che, una volta accertato il falso, esso ricorrente aveva immediatamente rinunciato all'opposizione instaurata dinanzi al giudice di pace, pagando l'imposta tale comportamento avrebbe dovuto essere valutato, ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 56 del codice penale, in guisa di desistenza volontaria o di recesso attivo. B.- Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento. I primi due motivi sono infatti inammissibili, in quanto prospettano il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata, che va valutata congiuntamente a quella di primo grado, abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione coerente e ragionevole, comunque immune da vizi logici e contraddizioni. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Infatti il reato di falso, come con puntuale argomentazione ha rilevato la corte territoriale, era stato compiutamente realizzato con l'alterazione della data della notificazione originariamente apposta dall'ufficiale giudiziario, di modo che il fatto integrava certamente la fattispecie incriminatrice contestata, atteso che, come ha rilevato la corte territoriale, l'alterazione non era grossolana ed evidente, tanto che era stata rilevata dal giudice di pace solo dopo l'acquisizione dell'originale, disposta a seguito dell'eccezione di tardività dell'opposizione proposta dall'esattoria. Sulla struttura del reato poi nel caso di specie non ha influenza alcuna l'asserita rinuncia al giudizio di opposizione pendente dinanzi al giudice di pace, elemento fattuale che non costituisce ipotesi di desistenza volontaria, che si sarebbe verificata ove l'agente avesse rinunciato a detto giudizio, già pendente, prima che l'esattoria avesse eccepito la tardività dell'opposizione, inducendo il giudice di pace all'acquisizione dell'originale ed alla constatazione del falso. Né il successivo pagamento dell'imposta può integrare un'ipotesi di recesso attivo, essendo intervenuto quando il reato era stato compiutamente posto in essere in tutti i suoi elementi costitutivi, e l'assoluzione dell'obbligazione tributaria aveva il solo scopo di evitare ulteriori pregiudizi dopo che la contraffazione era stata scoperta. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.