Ammissibile la dichiarazione resa da terzi

Nel processo tributario è ammessa la dichiarazione resa da terzi seppur integrata da idonea prova documentale.

La SC, con la sentenza 27 marzo 2013, numero 7707, ha ritenuto che nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale ex articolo 7, DLgs numero 546/92, può essere ammessa una dichiarazione resa dal padre del contribuente supportata da prova documentale. Giuramento e prova testimoniale. L’articolo 7, comma 4, Dlgs numero 546/92 stabilisce che nel processo tributario «non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale». Il principio generale del vigente ordinamento è quello del libero convincimento tranne i casi di prova legale. Il divieto previsto dal legislatore è riferibile alla prova testimoniale da assumere nel processo, che è necessariamente orale, è di solito ad iniziativa di parte e richiede la formulazione di specifici capitoli, include il giuramento dei testi, ed ha un valore probatorio. Essa non implica, quindi, l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale e rese da terzi, e cioè da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente e l’A.F., anche in considerazione del fatto che nell’ordinamento processuale non esiste una regola che vieti l’utilizzo di elementi raccolti fuori dal processo. La giurisprudenza ha già ammesso, per garantire il principio dell’effettività della tutela, la possibilità del contribuente del potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale con valenza di elementi indiziari ad es., atto notorio contenente le dichiarazioni rese dal genitore del contribuente – cfr. Cass. numero 12210/2002 . Stante il divieto della prova testimoniale, è possibile desumere elementi di prova anche dalle dichiarazioni confessorie rese da terzi, richiamate dal PVC della Guardia di Finanza, risultando valutabili i dati così acquisiti dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento Cass. numero 3569/2009 . Il caso. Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’ufficio aveva elevato il reddito in seguito ad investimenti patrimoniali. La CTP ha respinto il ricorso mentre i giudici di appello, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto le doglianze del contribuente. La SC, nel respingere le eccezioni addotte dall’AF, ha ritenuto che nel processo tributario, fermo restando il divieto di cui all’articolo 7, Dlgs numero 546/92, è attribuibile sia all’AF che al contribuente il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore probatorio «proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione» cfr. Corte Cost. numero 18/2000 . Con il riconoscimento del medesimo valore probatorio sia all’ufficio che al contribuente si dà concreta attuazione ai principi del giusto processo ex articolo 111 Cost, al fine di garantire la parità delle armi processuali nonché l’effettivo riconoscimento del diritto di difesa. In fatto, i giudici di merito non hanno fondato la decisione unicamente sulle dichiarazioni del padre del contribuente, ma le hanno integrate con la certificazione documentale da cui è emerso che l’apertura di credito al padre era stata effettivamente concessa prima dell’investimento immobiliare da cui era scaturito l’accertamento al figlio. Utilizzabili le dichiarazioni rese da terzi. Anche la giurisprudenza di merito ha ammesso l’utilizzo delle dichiarazioni rese da terzi come prova a fondamento dell’accertamento non incontrando il divieto della prova testimoniale prevista nel processo tributario dichiarazioni rese da terzi durante la verifica della GdiF . Tali dichiarazioni comunque hanno valore di indizi ed acquistano efficacia probatoria solo se completate da ulteriori elementi cfr. CTR Lombardia 26 giugno 2012, numero 75 CTP Campobasso 18 dicembre 2012, numero 229 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 6 febbraio – 27 marzo 2013, numero 7707 Presidente Virgilio – Relatore Sambito Svolgimento del processo L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio numero 106/12/08, depositata il 28.10.2008, che, in riforma della decisione della CTP di Roma, aveva accolto il ricorso di M.A. avverso l'avviso d'accertamento con il quale era stato elevato il suo reddito per l'anno 1999, in forza d'investimenti patrimoniali dallo stesso effettuati nel periodo d'imposta. Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Col primo motivo, la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 7, divieto di prova testimoniale , per avere la CTR fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni scritte, prodotte in atti, del padre del contribuente, il quale asseriva di avere ottenuto un finanziamento bancario il cui importo aveva versato al figlio per permettergli di effettuare l'investimento, con onere per questi di successiva restituzione. Col secondo motivo, l'Agenzia deduce insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia in quanto la CTR da una parte, afferma che il presupposto impositivo era costituito dalla presunzione di possesso di reddito per gli anni successivi all'investimento, così fraintendendo l'assunto dell'Ufficio, e dall'altra, ritiene sufficiente prova, a favore del contribuente, la certificazione bancaria della concessione della apertura di credito a favore del padre di costui, ritenendo implicitamente che tale prova non potesse essere fornita dalle dichiarazioni rese alla Commissione dal padre del contribuente . Entrambi i motivi sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Cass. numero 11785 del 2010 numero 4269 del 2002 nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, articolo 7, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione cfr. Corte costituzionale, sent. numero 18 del 2000 va riconosciuto non solo all'Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente con il medesimo valore probatorio -, dandosi così concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell'articolo 111 Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali nonchè l'effettività del diritto di difesa . Nella specie, la CTR non ha fondato la decisione unicamente sulle dichiarazioni del padre del contribuente, valutabili, appunto, come elemento indiziario a favore di costui, ma le ha ritenute integrate dalla prova documentale, secondo cui l'apertura di credito al padre era stata effettivamente concessa poco tempo prima dell'investimento immobiliare che, attribuito a mezzi propri del figlio, aveva dato causa all'accertamento. Conseguentemente non è fondato il primo mezzo, in quanto la CTR ha ritenuto la fondatezza del ricorso in forza di due diversi elementi probatori tra loro congruenti e non soltanto di uno solo di essi ed anche il secondo per lo stesso motivo, risultando la decisione correttamente motivata sul piano giuridico e logico, dovendosi escludere rilievo all'obiter dictum sul presupposto dell'accertamento, essendo ben specificato in sentenza che il reddito accertato e l'investimento erano relativi all'anno 1999. Il ricorso va, in conclusione, rigettato e la ricorrente va condannata a pagare al contribuente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00, oltre accessori di legge.