Non paga l’Irap il geometra senza collaboratori e in affitto

Il geometra esercita la sua attività in uno studio in affitto. Le fatture sono poche e di importi alti, ma l’attività libero-professionale del geometra così svolta non presenta il requisito dell’autonoma organizzazione.

Il caso. Il geometra ha un suo studio in affitto e nessun collaboratore dipendente o terzo. Poche le fatture emesse, ma di importi unitari rilevanti, per attività prevalentemente peritali. Questo però, almeno secondo la CTR dell’Emilia Romagna, non è sufficiente a integrare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Così, i giudici territoriali, confermando la decisione di primo grado, affermano il diritto della contribuente al rimborso dell’Irap. Il geometra svolge l’attività con autonoma organizzazione? L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione perché nella sentenza impugnata, ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione, non non sono stati considerati i canoni di locazione finanziaria, le spese alberghiere e i costi sostenuti per l’affitto dell’immobile destinato all’esercizio della professione. L’elevato reddito è frutto della sua attività intellettuale. La Corte di Cassazione, confermando quanto deciso dai giudici di merito, rigetta il ricorso e afferma che l’elevato reddito del professionista è «ascrivibile direttamente alla sua attività intellettuale e non ad un’autonoma organizzazione del suo studio». Il costo dell’affitto non è decisivo. Gli Ermellini precisano altresì che «la disponibilità di uno studio costituisce un requisito minimo indispensabile per l’esercizio di un’attività professionale, cosicché, se il professionista non è proprietario di locali adatti, li deve prendere in locazione». In conclusione, il geometra che svolge la sua attività da solo, nel suo studio – anche se in locazione – ha diritto al rimborso Irap eventualmente versata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 7 marzo – 3 aprile 2012, numero 5321 Presidente Iacobellis – Relatore Cosentino Fatto e diritto L'Agenzia delle Entrate ricorre contro M.D. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, confermando la decisione di primo grado, ha affermato il diritto della contribuente al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998/2001, giudicando che l'attività libero-professionale di geometra svolta dal contribuente non presentasse il requisito dell'autonoma organizzazione, in quanto esercitata senza la collaborazione di dipendenti o terzi e con disponibilità di attrezzature da ritenere indispensabili per qualunque attività professionale. Il ricorrente si è costituito con controricorso. All'esito del deposito della relazione ex articolo 380 bis cpc, la causa veniva discussa nella camera di consiglio del 7.3.12. Il ricorso si fonda su un solo motivo, con il quale si denuncia l'insufficiente motivazione sul fatto controverso della sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione articolo 360, numero 5, cpc , censurandosi la sentenza gravata per essersi limitata ad elencare i beni strumentali utilizzati dal contribuente, senza considerarne il valore, senza considerare i canoni di locazione finanziaria e le spese alberghiere, senza motivare le ragioni della non decisività dei costi sostenuti per l'affitto dell'immobile destinato all'esercizio della professione. Il motivo appare manifestamente infondato, avendo il giudice di merito adeguatamente motivato il proprio convincimento. La Commissione Tributaria Regionale - alla quale istituzionalmente compete l'accertamento di fatto della sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione - ha infatti escluso tale sussistenza con un ragionamento immune da vizi logici, chiarendo puntualmente le ragioni per le quali ha ritenuto che l'elevato reddito del professionista fosse ascrivibile direttamente alla sua attività intellettuale e non ad un'autonoma organizzazione del suo studio ragioni persuasivamente desunte dal rilievo che il contribuente emette poche fatture, di rilevante importo unitario, per attività prevalentemente peritali indicando analiticamente le attrezzature utilizzate dal contribuente dando conto del valore di dette attrezzature riportato a pag. 4, terzultimo cpv, della sentenza nella somma di L. 82.517.000, non particolarmente alta, ove si consideri - come puntualmente si rileva nella sentenza gravata - che essa comprende l'autovettura e l'arredo dell'ufficio ritenendo correttamente non decisivo il costo - intrinsecamente non esorbitante 20/21 milioni all'anno - dell'affitto è infatti evidente che la disponibilità di uno studio costituisce un requisito minimo indispensabile per l'esercizio di una attività professionale, cosicché, se il professionista non è proprietario di locali adatti, li deve prendere in locazione . Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 100 per esborsi.