Le necessità di tutela per le vittime di atti terroristici consentono di derogare anche ai principi del diritto tributario

Il carattere eccezionale della l. numero 206/2004 e le esigenze di rapidità e celerità sottese alla stessa consentono di ritenere che il legislatore abbia inteso derogare non solo alle norme sull’attribuzione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario della cognizione in ordine ai rapporti incisi dalla normativa sostanziale in favore delle vittime di terrorismo, ma anche a quei principi di diritto tributario che ostacolerebbero la rapida e semplice attuazione del relativo diritto sostanziale, quale il divieto di pronunce dichiarative. L’inapplicabilità di tale divieto si traduce pertanto nella possibilità di ottenere in via eccezionale e in conformità della disciplina dettata dalla normativa in esame, una sentenza che prescindendo dall’impugnazione dei singoli atti dichiari il diritto del contribuente a fruire ai sensi dell’articolo 4, ultimo comma, l. numero 206/2004, dell’esenzione dall’IRPEF prevista dall’articolo 2, commi 5 e 6, l. numero 407/1998 sui trattamenti pensionistici, nonché dell’esenzione da ogni imposta diretta e indiretta sulle indennità erogate.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 2822, depositata il 12 febbraio 2015. Il caso. Un magistrato vittima di sequestro di persona a scopo di terrorismo convenne in giudizio il Ministero della Giustizia, dell’Interno, della Salute, dell’Economia e la Prefettura di Genova chiedendo il riconoscimento pieno dei benefici previsti dalla l. numero 407/1998 e dalla l. numero 206/2004 in favore delle vittime di terrorismo. La decisione del Tribunale accoglieva solo parzialmente le richieste del ricorrente. Questi presentava ricorso in Cassazione sollevando in particolare quattro motivi attraverso i quali venivano censurati quattro punti specifici della decisione di merito. Termine di partenza. La Suprema Corte passa in rassegna singolarmente i motivi sollevati dal ricorrente. Il primo riguardava il termine da cui far decorrere il calcolo degli interessi sulle somme elargite dall’ente previdenziale. Ai sensi dell’articolo 14 l. numero 206/2004 il procedimento per il calcolo dell’aggravamento dell’infermità e delle pensioni, nonché di ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo, deve concludersi entro 4 mesi dalla presentazione della domanda al soggetto competente. Da questo termine occorre quindi “ancorare” la decorrenza per il calcolo degli interessi. Il Giudice di merito non aveva però tenuto conto del fatto che la domanda originaria era stata spedita dal ricorrente alla prefettura di Genova, mentre aveva considerato solo la successiva trasmissione della nota dal Ministero dell’Interno al Ministero della Giustizia. In realtà, osservano gli Ermellini, anche l’invio iniziale della richiesta alla prefettura era da ritenersi valido e rilevante dal momento che le richieste contenute nell’istanza riguardavano benefici quali l’esenzione delle spese sanitarie estranei alle competenze del Ministero. In pratica già la domanda rivolta alla prefettura era idonea a provocare l’avvio del procedimento e quindi a far decorrere il termine per la sua conclusione. Richiesta di arretrati. Il secondo motivo del ricorso è invece infondato. Riguardava la richiesta di riconoscimento degli arretrati sull’assegno vitalizio previsto dalla l. numero 407/1998. Il ricorrente lamentava in particolare l’omessa pronuncia del giudice di merito sul punto. La Cassazione respinge la richiesta della vittima spiegando che il Tribunale aveva accordato l’assegno a far data dall’accertamento del superamento delle percentuali di invalidità indicate dall’articolo 5, comma 3, l. numero 206/2004 respingendo così, per tale ragione, il riconoscimento degli arretrati richiesti. Spese dei farmaci. Con il terzo motivo il ricorrente lamentava l’omessa decisione dei giudici di merito in relazione alla richiesta di esonero dalle spese per i farmaci equivalenti e per quelli di fascia C beneficio invece consentito e collegato al diritto all’assegno vitalizio di cui alle leggi nnumero 407/1998 e 206/2004, da equipararsi alle pensioni di guerra. Anche questo motivo viene accolto stante la fondatezza delle censure sollevate dal ricorrente sebbene fosse risultato nei fatti che l’Amministrazione, discostandosi dalla contestata decisione del Tribunale, aveva comunque provveduto a riconoscere i benefici richiesti . Esenzione IRPEF. Il quarto motivo riguardava infine la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di esenzione dall’IRPEF prevista sempre dalle leggi nnumero 407/1998 e 206/2004. Sul punto il Tribunale aveva omesso la pronuncia poiché, pur riconoscendo la propria giurisdizione, rilevava che in materia tributaria la tutela giurisdizionale presuppone l’impugnazione di specifici atti impositivi, cosa non avvenuta nel caso di specie. La Cassazione sconfessa tale impostazione. La disciplina speciale dettata dalla l. numero 206/2004 ha infatti riconosciuto che le esigenze di rapidità e semplicità legate al procedimento dalla stessa introdotto per usufruire dei benefici previsti, consentono di derogare non solo alle norme sulla giurisdizione, ma anche alle normative di carattere, per così dire, sostanziale che ostacolerebbero la celere e pronta definizione del procedimento. In questo modo la Cassazione ammette una pronuncia che, pur prescindendo dall’impugnazione dei singoli atti, assume valore dichiarativo, accertando il diritto del contribuente a fruire dell’esenzione dall’IRPEF sui trattamenti pensionistici, nonché dell’esenzione da ogni altra imposta diretta o indiretta sulle indennità erogate.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 novembre 2014 – 12 febbraio 2015, numero 2822 Presidente Salvago – Relatore Mercolino Svolgimento del processo 1. - S.M. , magistrato ordinario già vittima di un sequestro di persona a scopo di terrorismo, convenne in giudizio il Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno, la Prefettura di Genova, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze. l'Agenzia delle entrale e l'I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, chiedendo il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, numero 206 in favore delle vittime degli atti di terrorismo. Si costituirono i convenuti, ed eccepirono il diletto di giurisdizione del giudice ordinano, l'incompetenza del Tribunale adito e l'inammissibilità della domanda, chiedendone il rigetto anche nel merito. Nel corso del giudizio, fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Azienda sanitaria locale numero X Genovese, la quale si costituì, ed eccepì il proprio difetto di legittimazione, chiedendo comunque il rigetto della domanda. 1.1. — Con sentenza del 10 ottobre 2006, il Tribunale di Genova ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia, accogliendo invece parzialmente la domanda proposta nei confronti del Ministero della giustizia, e condannandolo al pagamento della somma di Euro 100.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di elargizione prevista dall'articolo 5 della legge numero 206 del 2004, previa detrazione della somma di Euro 12.000.00. già corrisposta all'attore, nonché al pagamento di un assegno vitalizio di Euro 1.033.00, con decorrenza dal 23 febbraio 2006, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ha dichiaralo infine inammissibili le domande riguardanti il trattamento pensionistico, la liquidazione, le esenzioni fiscali ed il rimborso Irpef. ed ha posto le spese processuali a carico dello Stato, senza facoltà di rivalsa. Premesso che la disciplina processuale dettata dagli articolo 11 e 12 della legge numero 206 del 2004 rende evidente la volontà del legislatore di sottrarre la materia in esame alle giurisdizioni speciali e di attribuirla alla giurisdizione ordinaria, al fine di consentire una rapida definizione dei procedimenti, e dato atto che il ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento di un'invalidità permanente pari al 6% e dell'importo complessivo di Euro 12.000.00, a titolo di speciale elargizione prevista dalla normativa anteriore alla legge numero 206 del 2004, il Tribunale, per quanto ancora interessa in questa sede, ha rilevato che la Commissione medica competente aveva accertato un aggravamento dell'invalidità, rideterminata nella misura del 25%, affermando che. ai sensi degli articolo 5. comma secondo, e 6 della legge numero 206 cit., la percentuale d'invalidità già riconosciuta ed indennizzata doveva essere rivalutata tenendo conto del predetto aggravamento e del danno biologico e morale. Ha osservato al riguardo che, in quanto emanata in epoca immediatamente successiva alle pronunce innovative della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità in materia di qualificazione e liquidazione del danno, la predetta legge doveva essere interpretata conformemente al principio secondo cui il danno alla persona, ravvisabile in re ipsa nel caso di lesione dei diritti fondamentali ed inviolabili, primo fra tutti quello all'integrità psico-fisica, comprende tutte le Figure di danno non patrimoniale e può essere liquidalo solo in via equitativa. Precisato che nella specie la prova di tale pregiudizio emergeva con evidenza dalla durata e dalle modalità del sequestro, nonché dalle gravissime conseguenze psico-fisiche che ne erano derivate, il Tribunale ha ritenuto che la misura economica del punteggio invalidante stimato in sede medico-legale potesse costituire un valido parametro anche per il ristoro degli altri danni risarcibili, nei quali doveva considerarsi assorbito anche il danno morale propriamente detto. Ha pertanto riconosciuto all'attore la speciale elargizione nella misura unitaria prevista dall'articolo 5, comma primo, della legge numero 206 del 2004, rapportata ad una percentuale d'invalidità del 50%, ivi compreso il 25% per invalidità permanente ed il 25% per danno non patrimoniale, oltre interessi con decorrenza dal quarto mese successivo dal 15 settembre 2004, ai sensi dell'are 14 della legge numero 206 cit., e rivalutazione monetaria dal 28 giugno 2004. Quanto all'assegno vitalizio, il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, della legge numero 206 del 2004. tale emolumento dovesse essere accordato con decorrenza dalla data in cui era stata riconosciuta all'attore una percentuale d'invalidità pari al 25%, rigettando pertanto la domanda di corresponsione degli arretrali. Ha dichiarato invece inammissibili, per carenza d'interesse, le domande riguardanti il trattamento pensionistico e la liquidazione, in quanto all'epoca del deposito del ricorso l'attore era ancora in servizio. Premesso inoltre che la legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'attore e dai suoi familiari spettava all'Asl. in qualità di soggetto tenuto all'erogazione delle relative prestazioni, ha escluso la fondatezza della pretesa, osservando che l'articolo 9 della legge numero 206 del 2004. nel prevedere l'esonero dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica, si riferisce esclusivamente alle prestazioni rese previo pagamento del ticket, e non consente di prospettare un'interpretazione che superi tale limite letterale ha ritenuto altresì infondata fa domanda di esenzione dalla partecipazione alla spesa per i farmaci di fascia C, rilevando che il costo degli stessi è posto a totale carico del cittadino, fatta eccezione soltanto per i titolari di pensione di guerra vitalizia, sempre che il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica. Il Tribunale ha dichiarato infine inammissibili la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di esenzione delle somme elargite da tasse ed imposte e quella di rimborso degl'importi trattenuti a tale titolo sulla retribuzione, osservando che in riferimento al trattamento pensionistico, il ricorrente era carente d'interesse ad agire, non essendo ancora pensionato al momento della proposizione della domanda, mentre, per la parte riguardante l'imposizione sul reddito, non aveva impugnato i singoli atti impositivi. 2. - Avverso la predetta sentenza il S. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, l'Agenzia e l'Asl resistono con controricorsi, anch'essi illustrati con memoria. I Ministeri dell'economia e dell'interno, la Prefettura e l'IN-PDAP non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 14 della legge numero 206 del 2004 e dell'articolo 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, numero 412. censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto gl'interessi sulla somma accordata a titolo di speciale elargizione con decorrenza dal quarto mese successivo al 15 settembre 2004, senza tener conto della documentazione prodotta, da cui risultava che la predetta data non era quella di presentazione della domanda di ammissione al beneficio, risalente al 17 agosto 2004. ma quella della nota con cui il Ministero dell'interno aveva comunicato ad esso ricorrente di averla trasmessa al Ministero della Giustizia. 1.1. - Il motivo è fondalo. La natura in parte previdenziale, in parte assistenziale delle prestazioni assicurate dalla predetta legge e dalle altre che prevedono benefici in favore delle vittime di atti di terrorismo comporta infatti l'applicabilità dell'articolo 16, comma sesto, della legge numero 412 del 1991, ai sensi del quale sulle prestazioni dovute dagli enti previdenziali ed assistenziali sono dovuti gl'interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla relativa domanda. Il termine in questione è stato correttamente individuato dalla sentenza impugnata in base al disposto dell'articolo 14 della legge numero 206 del 2004 il quale prevede che il procedimento per il ricalcolo dell'aggravamento dell'infermità e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo deve concludersi entro quattro mesi dalla presentazione della domanda alla prefettura competente. Nell'applicazione di tale disposizione, il Tribunale ha tuttavia trascurato la data di presentazione della domanda alla Prefettura di Genova, avendo fatto immotivatamente riferimento a quella successiva della nota con cui il Ministero dell'interno provvide a trasmetterla al Ministero della giustizia tale scelta, verosimilmente giustificata dalla qualità di magistrato ordinario rivestita dal ricorrente, e dalla conseguente competenza del Ministero della giustizia a provvedere al riconoscimento della speciale elargizione e dell'assegno vitalizio in favore degli appartenenti a tale categoria, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lett. b del d.P.R. 28 luglio 1999. numero 510. richiamato dall'articolo 14 della legge numero 206 del 2004, non tiene conto della pluralità dei benefici sollecitati dall'istante, alcuni dei quali, e segnatamente quelli riguardanti l'esenzione dalle spese sanitarie, risultavano estranei alla competenza del predetto Ministero, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 cit., con la conseguenza che. avuto riguardo al dovere della Prefettura di trasmettere l'istanza alle Amministrazioni competenti, non poteva escludersi, in linea di principio, l'idoneità della domanda a provocare l'avvio del procedimento, e quindi a far decorrere il termine per la sua conclusione. 2. - È invece infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento dell'importo dovuto a titolo di arretrati sull'assegno vitalizio previsto dalla legge 23 novembre 1998, numero 407, richiesto da esso ricorrente con decorrenza dall'entrata in vigore di detta legge, in quanto a tale data si era già verificato l'aggravamento dell'invalidità successivamente accertato. 2.1. - La sentenza impugnata non ha a Tatto trascuralo la predetta domanda, ma l'ha presa specificamente in esame, avendo accordato l'assegno vitalizio con decorrenza dalla data in cui fu accertato il superamento della percentuale d'invalidità indicata dall'articolo 5, comma terzo, della legge numero 206 del 2004, ed avendo, per tale ragione, espressamente negato il riconoscimento di ogni altro assegno e degli arretrati richiesti. Tale diniego trova giustificazione nella circostanza, risultante dalla sentenza impugnata, che l'aggravamento dell'invalidità fu constatato soltanto il 23 febbraio 2006, nell'ambito della rivalutazione prevista dall'articolo 6 della legge numero 206 cit., la quale consentì di accertare che la menomazione della capacità lavorativa dei ricorrente, precedentemente quantificata nella misura del 6%, si era nel frattempo accresciuta al 25%. La mancata contestazione del precedente accertamento, nell'ambito del procedimento volto a conseguire i benefici previsti dalla normativa anteriore alla legge numero 206, esclude la possibilità di attribuire efficacia retroattiva a detto aggravamento, il quale non consente pertanto di accordare al ricorrente, in aggiunta all'assegno previsto dall'articolo 5 della legge numero 206 del 2004, l'analogo emolumento di cui all'articolo 2, comma primo, della legge numero 407 del 1998. la cui fruizione era subordinata all'accertamento della medesima percentuale di riduzione della capacità lavorativa. In tal senso depongono da un lato il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui, a differenza di altri benefici, il cui godimento è assoggettato ad altri parametri, il riconoscimento dell'assegno è correlato esclusivamente alla menomazione della capacità lavorativa, dall'altro l'osservazione che la legge numero 206 del 2004, nel consentire una nuova valutazione delle percentuali d'invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri previsti dalla normativa previgente articolo 6 , ha escluso espressamente la possibilità di far retroagire il diritto all'assegno. Illuminante, al riguardo, è il confronto tra i primi due commi dell'articolo 5, i quali, nel rideterminare la misura dell'elargizione di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 20 ottobre 1990, numero 302, stabiliscono espressamente che tale disposizione si applica anche alle elargizioni già erogate prima dell'entrata in vigore della legge numero 206, ed il terzo comma, il quale dispone invece che l'assegno vitalizio da esso previsto è concesso soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Ciò significa che l'assegno previsto dall'articolo 5, comma terzo, della legge numero 206 del 2004 costituisce un beneficio distinto ed autonomo rispetto all'analogo beneficio disciplinato dall'articolo 2, comma primo, della legge numero 407 del 1998, che può essere concesso anche a seguito della rivalutazione della percentuale d'invalidità, ma solo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge numero 206 cit. ove infatti il legislatore avesse inteso disporre semplicemente un aumento dell'originario assegno e l'efficacia retroattiva della rivalutazione, si sarebbe limitato a prevedere una disciplina analoga a quella dettata per la speciale elargizione, richiamando la normativa previgente ed estendendo l'operatività delle nuove disposizioni al periodo anteriore. 3. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'ari. 9 della legge numero 206 del 2004 e dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, numero 347, convertito in legge 16 novembre 2001. numero 405, affermando che, nel rigettare la domanda di esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i farmaci equivalenti e per quelli di fascia C, il Tribunale non ha considerato che, in quanto avente diritto all'assegno vitalizio di cui alla legge numero 407 del 1998 ed a quello di cui alla legge numero 206 del 2004, equiparati alle pensioni di guerra, egli aveva diritto a fruire anche del predetto beneficio, ai sensi dell'ari. 1 della legge 19 luglio 2000, numero 203 e dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, numero 302. 3.1. - Il motivo merita accoglimento, con la seguente precisazione. Nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., il difensore del ricorrente ha riferito che, nonostante la decisione adottata dal Tribunale, l'Amministrazione ha provveduto ugualmente al riconoscimento dei benefici richiesti, ed ha pertanto sollecitato una pronuncia d'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla relativa domanda. La pronuncia invocata non può peraltro tradursi in una dichiarazione d'inammissibilità del motivo, la cui natura meramente processuale comporterebbe la definizione del giudizio d'impugnazione senza l'eliminazione della statuizione cen-surata, la quale, ancorché superata dall'intervenuto mutamento della situazione sostanziale sottesa alla lite, diverrebbe in tal modo definitiva, in contrasto con il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione si rende pertanto necessaria una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nella fase precedente, comporti la rimozione della statuizione impugnata, in quanto pronunciata sul presupposto dell'esistenza di una controversia ormai non più attuale, con la conseguente rimessione della relativa declaratoria al Giudice del rinvio cfr. Cass. Sez. I, 13 settembre 2007. numero 19160 21 marzo 2000. numero 3311 9 aprile 1997, numero 3075 . 4. - Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articolo 3, 4 e 8 della legge numero 206 del 2004, osservando che, nel dichiarare inammissibile la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di esenzione dall'Irpef, il Tribunale ha richiamato un precedente della giurisprudenza di legittimità riguardante l'efficacia liberatoria di un pagamento effettuato in favore di un esattore per adempiere l'obbligo di versamento diretto delle ritenute di acconto dell'Irpef, senza considerare che nella specie la domanda aveva ad oggetto la restituzione di somme già trattenute a titolo d'imposta nei mesi intercorsi tra l'entrata in vigore della legge numero 206 del 2004 ed il collocamento a riposo di esso ricorrente. In riferimento a tale domanda, era stata d'altronde eccepita l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma secondo, della legge numero 206 cit in quanto, limitando l'esenzione dall'Irpef ai trattamenti pensionistici, senza nulla disporre per quelli retributivi, omette di tenere conto dell'età avanzata di molte vittime del terrorismo, procrastinando il godimento del beneficio al momento del collocamento a riposo, in contrasto con gli articolo 3, 36, 38 e 563 Cost 4.1. - Il motivo è fondato. Pur avendo osservato che la disciplina processuale dettata dalla legge numero 206 del 2004 evidenzia la volontà del legislatore di attribuire al giudice ordinario le controversie riguardanti il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo, con la conseguente esclusione della devoluzione alla giurisdizione contabile ed a quella tributaria delle domande concernenti i benefici previdenziali e fiscali invocati dal ricorrente, il Tribunale ha infatti omesso di trame le dovute conseguenze, avendo rilevato che in materia tributaria la tutela giurisdizionale presuppone l'impugnazione di specifici atti impositivi, nella specie mai avvenuta. Tale affermazione si pone in contrasto con una recente pronuncia di legittimità, la quale, nel sottolineare il carattere eccezionale della disciplina dettata dalla legge in esame, ha espressamente riconosciuto che le esigenze di rapidità e semplicità sottese al procedimento dalla stessa previsto per la concessione dei predetti benefici consentono di ritenere, in mancanza d'indicazioni in senso contrario, che il legislatore abbia inteso derogare non solo alle norme sull'attribuzione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario della cognizione in ordine ai rapporti incisi dalla normativa sostanziale in favore delle vittime del terrorismo, ma anche a quei principi del processo tributario che ostacolerebbero la rapida e semplice attuazione del relativo diritto sostanziale, quale il divieto di pronunce dichiarative cfr. Cass., Sez. Unumero , 8 agosto 2011, numero 17078 . Tale divieto, com'è noto, costituisce null'altro che un risvolto del carattere impugnatorio del giudizio tributario, imperniato sull'impugnazione degli atti impositivi specificamente indicati dall'articolo 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, e destinato pertanto a concludersi, in via ordinaria, con una sentenza che, nel pronunciare sul rapporto sostanziale, comporta, in caso di accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato l'inapplicabilità del predetto divieto si traduce pertanto nella possibilità di ottenere, in via eccezionale ed in conformità della disciplina dettata dalla normativa in esame, una sentenza che. prescindendo dall'impugnazione di singoli atti, dichiari il diritto del contribuente a fruire, ai sensi degli articolo 4, ultimo comma, ed 8 della legge numero 206, dell'esenzione dall'Irpef prevista dall'articolo 2, commi quinto e sesto, della legge 23 novembre 1998, numero 407 sui trattamenti pensionistici, nonché dell'esenzione da ogni imposta diretta ed indiretta sulle indennità erogate. 5. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'accoglimento del primo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, restando invece assorbito il quinto motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 91 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte concernente il regolamento delle spese processuali. 6. - La causa va conseguentemente rinviata al Tribunale di Genova, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia al Tribunale di Genova, anche per la liquidazione delle spese processuali.