‘Ciao Rino’ registrato, ma il preuso permette di continuare, almeno a livello locale

L’articolo 12 del codice della proprietà industriale prevede che il terzo che abbia fatto uso del marchio anteriormente alla sua registrazione da parte del titolare possa continuare a farne uso nei limiti della diffusione locale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 2671, depositata l’11 febbraio 2015. Un tributo a Rino Gaetano. In seguito alla morte di Rino Gaetano, la sorella decideva di costituire un gruppo musicale, che avrebbe eseguito il suo repertorio, per ricordarlo. Stringeva un accordo con un cantante, che entrava a far parte della band, chiamata ‘Ciao Rino’, nome oggetto di una domanda di registrazione del marchio da parte della donna. Dopo una fase iniziale, i rapporti con il cantante si incrinavano, a causa della tendenza dell’uomo a modificare i testi delle canzoni e ad introdurre degli elementi scenografici non coerenti ed offensivi per la figura di Rino Gaetano. Venivano interrotti i rapporti con questo cantante, il quale, tuttavia, continuava ad utilizzare il marchio ‘Ciao Rino’ per la denominazione del proprio gruppo musicale, senza l’autorizzazione della donna, e a modificare i testi delle canzoni, oltre ad aggiungere degli elementi scenografici pregiudizievoli dell’immagine dell’artista scomparso. La sorella di Rino Gaetano deduceva, quindi, l’illiceità dell’attività del cantante, lamentando la lesione del diritto al marchio ‘Ciao Rino’ e del diritto all’immagine di Rino Gaetano e chiedendo l’accertamento del proprio diritto morale con relativa richiesta di risarcimento danni , in quanto erede del fratello, ad opporsi a qualsiasi modificazione delle sue opere che potessero pregiudicare il suo onore e la sua reputazione. Il cantante ribatteva che il marchio era stato ideato da una terza persona, che faceva parte, insieme al convenuto, di un gruppo che era stato il primo ad utilizzare tale marchio, con un preuso che si era protratto per tre anni prima della richiesta di registrazione da parte della donna. La Corte d’appello di Roma rigettava la domanda dell’attrice, avendo rilevato la sussistenza del preuso del marchio da parte del cantante. La donna ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 8 ritratti di persone, nomi e segni notori del codice della proprietà industriale, avendo i giudici di merito riconosciuto e ritenuto lecito il preuso a livello locale da parte del convenuto del marchio registrato. Autorizzazione ottenuta. La Corte di Cassazione dubita del fatto che l’espressione generica ‘Ciao Rino’ costituisca un nome famoso, in assenza dell’indicazione del cognome, che costituisce un elemento identificativo e caratterizzante del nome. In ogni caso, l’articolo 8 c.p.i. prevede che il nome famoso possa essere utilizzato da terzi con il consenso del titolare. Nel caso di specie, la donna aveva autorizzato il cantante ad utilizzare tale nome per il gruppo, il che escluderebbe l’utilizzazione abusiva. Preuso a livello locale. Non viene messo in dubbio che la sorella di Rino Gaetano sia titolare del marchio registrato ‘Ciao Rino’, ma correttamente i giudici di merito avevano accertato l’esistenza del preuso dell’espressione da parte del gruppo musicale del convenuto, riconoscendogli così il diritto di continuarne l’utilizzazione in ambito locale. Infatti, l’articolo 12 c.p.i. prevede che il terzo che abbia fatto uso del marchio anteriormente alla sua registrazione da parte del titolare possa continuare a farne uso nei limiti della diffusione locale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 novembre 2014 – 11 febbraio 2015, numero 2671 Presidente Ceccherini – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 3.6.04, G.A. conveniva in giudizio D.A. esponendo 1 che era sorella ed erede universale del noto artista G.R. 2 che il successo dell'attività artistica del cantante G.R. era proseguito, anche dopo la morte, avvenuta a OMISSIS 3 che essa istante alcuni anni dopo la morte del fratello aveva deciso di costituire un gruppo musicale che potesse ricordare G.R. , eseguendo esclusivamente il repertorio di quest'ultimo 4 che durante la realizzazione del progetto di costituzione del gruppo musicale essa istante aveva incontrato il sig. D.A. , il quale aveva chiesto di poter partecipare all'iniziativa in veste di cantante 5 che il D. era stato ammesso a far parte della band 6 che essa istante aveva attribuito al gruppo la denominazione Ciao R. ”, denominazione ispiratale dal messaggio di saluto che veniva lasciato da coloro che si recavano a far visita alla tomba di G.R. 7 che, iniziata l'attività della banda, essa istante aveva svolto sia il compito di organizzatrice delle pubbliche rappresentazioni del gruppo musicale sia quello di gestire il gruppo in qualità di manager 8 che, in data 29/3/2001, essa istante aveva depositato domanda di registrazione del marchio Ciao R. domanda numero OMISSIS 9 che dopo una fase iniziale in cui l'attività del gruppo musicale si era svolta con successo e in un clima di reciproco rispetto, i rapporti tra essa istante ed il D. si erano incrinati 10 che, in particolare, quest'ultimo aveva iniziato a modificare arbitrariamente i testi delle canzoni e ad introdurre nelle pubbliche rappresentazioni elementi scenografici e soggetti scenici non coerenti con la linea artistica di G.R. e offensivi dell'immagine di quest'ultimo 11 che nel 2002 i rapporti tra essa istante, i suoi figli ed il convenuto si erano interrotti, ma D.A. aveva continuato ad utilizzare il marchio Ciao R. come denominazione del proprio gruppo musicale senza l'autorizzazione della parte attrice 12 che, inoltre, il D. con la propria attività musicale continuava a ledere i diritti morali di autore di G.R. modificando i testi delle canzoni dello stesso e aggiungendo elementi scenografici pregiudizievoli dell'immagine dell'artista scomparso. Ciò premesso, l'attrice deduceva l'illiceità della attività del convenuto e lamentava sia la lesione del proprio diritto al marchio Ciao R. ” sia la lesione del diritto all'immagine dell'artista G.R. . L'attrice chiedeva quindi che venisse accertata la sua titolarità del marchio Ciao R. e l'usurpazione di questo da parte del D. nonché che venisse accertata, in ragione della sua qualità di erede del fratello, il proprio diritto morale di opporsi a qualsiasi deformazione mutuazione o altra modificazione delle opere musicali scritte e composte da G.R. , che potesse essere di pregiudizio a di lui onore ed alla reputazione sia sotto il profilo della mutuazione dei testi che di utilizzo di elementi scenografici lesivi dell'immagine del fratello. Chiedeva infine il risarcimento dei danni morali in Euro 20 mila nonché quello per la violazione del marchio in Euro 25 mila oltre pronunce conseguenziali. D.A. si costituiva in giudizio e deduceva che il marchio “Ciao R. era stato ideato da M.G. e che il gruppo musicale del quale esso convenuto e lo stesso M.G. facevano parte era stato il primo ad usare tale marchio con preuso che si era protratto per ben tre anni prima che G.A. ne richiedesse la registrazione. Chiedeva quindi il rigetto delle domande proposte da G.A. . Il Tribunale, ritenuta la sussistenza del preuso del marchio da parte del D. e del gruppo musicale al quale lo stesso apparteneva e ritenuta l'insussistenza della prova della qualità di G.A. di unica erede di G.R. , rigettava nel merito le domande di usurpazione e/o di contraffazione di marchio ed affermava il difetto di legittimazione attiva di G.A. rispetto alle domande collegate alla dedotta lesione dell'immagine, dell'onore, della reputazione e dell'identità professionale di G.R. . Gaetano Anna proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Resisteva il D. . La Corte d'appello di Roma, con sentenza numero 1575/11 rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la G. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il D Motivi della decisione Con i due motivi di ricorso la ricorrente lamenta, rispettivamente sotto i diversi profili della violazione di legge, in particolare dell'articolo 8 c.p.i., e del vizio motivazionale, che la Corte d'appello abbia riconosciuto e ritenuto lecito il preuso a livello locale da parte del D. del marchio da essa registrato Ciao R. . Il primo motivo inammissibile prima ancora che infondato. Risulta dall'atto ci citazione e dalle conclusioni di primo grado che la ricorrente non aveva proposto alcuna domanda di tutela di nome famoso ai sensi dell'articolo 8 c.p.i. Tanto è vero che sul punto non vi fu alcun contraddittorio in quel giudizio né si rinviene alcuna pronuncia in proposito nella sentenza del tribunale. Tale domanda è stata proposta con l'atto di appello e su di essa si è avuta una sintetica decisione da parte della sentenza di secondo grado. Non è dubbio che la domanda in questione sia stata proposta tardivamente per la prima volta con l'atto di impugnazione in violazione dell'articolo 345 cpc. Sul punto,questa Corte ha già avuto occasione di osservare che l'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell'articolo 345 cod. proc. civ., e, correlativamente, dell'obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile d' ufficio in sede di legittimità poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione anche d'ufficio , non rilevando in contrario neppure che l’appellato abbia accettato il contraddittorio sulla domanda anzidetta. Cass. 28302/05 – Cass. 10146/04 . Ciò risulta decisivo e preclude ogni ulteriore valutazione. Tuttavia, ancorché superfluamente, si osserva che, anche a voler ammettere che l'espressione del tutto generica ciao R. costituisca un nome famoso in assenza della indicazione del cognome che costituisce l'elemento identificativo e caratterizzante del nome, l'articolo 8 c.p.i. espressamente prevede che il nome famoso possa essere utilizzato da terzi con il consenso del titolare. Nel caso di specie risulta dagli stessi atti della ricorrente vedasi tra l'altro ricorso per cassazione pg. 5 che la G. aveva autorizzato il D. ad utilizzare per il complesso musicale la detta espressione, il che farebbe in ogni caso escludere l'utilizzazione abusiva della stessa. Nel caso di specie,è pacifico che la ricorrente è titolare del marchio registrato Ciao R. per cui in relazione a ciò del tutto correttamente i giudici di merito hanno accertato l'esistenza del preuso di detta espressione da parte del gruppo musicale del D. riconoscendogli così il diritto di continuarne l'utilizzazione in ambito locale ai sensi dell'articolo 12 c.p.i. che prevede che il terzo che abbia fatto uso del marchio anteriormente alla sua registrazione da parte del titolare possa continuare a farne uso nei limiti della diffusione locale. La ricorrente lamenta con il secondo motivo un vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza effettiva del preuso in questione ma la doglianza contenuta in otto righe si limita a contestare la valutazione effettuata dalla Corte d'appello delle risultanze testimoniali in modo assolutamente generico e privo di ogni specificità onde il detto motivo risulta inammissibile. Il ricorso va in conclusione respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie.