Perde efficacia la misura cautelare applicata dal Riesame in caso di omesso interrogatorio di garanzia

L’interrogatorio di garanzia costituisce presupposto indefettibile per la validità della misura cautelare applicata, salvo che siffatta incombenza processuale sia stata celebrata nel corso dell’udienza di convalida, ovvero in sede dibattimentale. Pertanto, la misura coercitiva od interdittiva disposta dal Tribunale della libertà - a seguito di appello del P.M. avverso il diniego del G.I.P. – perde efficacia qualora il prevenuto non sia stato sottoposto ad interrogatorio.

La Corte di legittimità con la sentenza 6088/2015, depositata il 10 febbraio u.s., restituisce l’originario valore all’istituto dell’interrogatorio di garanzia, nonché agli effetti conseguenti alla sua omissione in circostanza di applicazione di misura cautelare. Il caso. Nella specie, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo dichiarava con ordinanza la perdita di efficacia, ex articolo 302 e 294 c.p.p., della misura degli arresti domiciliari applicata da parte del Tribunale del Riesame, a seguito di appello del P.M. procedente, nei confronti di un soggetto in assenza della celebrazione dell’interrogatorio di garanzia. Avverso siffatta ordinanza la Pubblica Accusa proponeva ancora appello, ex art.310 c.p.p., che trovava di nuovo accoglimento nella decisione del Tribunale della Libertà. Ricorre, pertanto, il difensore del prevenuto, ex art.311 c.p.p., con richiesta di annullamento dell’ordinanza con cui veniva ripristinata la misura degli arresti domiciliari, per violazione del combinato disposto dagli articolo 302 e 294 c.p.p La disciplina dell’interrogatorio di garanzia. L’analisi della quaestio sottesa al caso di specie non può prescindere dalla disamina concreta del disposto normativo contenuto negli articolo 294, comma 1 e 1-bis c.p.p., e 302, comma 1, prima parte c.p.p Il quadro legislativo prevede che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita Se la persona e` sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Inoltre, la custodia cautelare perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’articolo 294 c.p.p. E’ doveroso evidenziare che il Giudice delle leggi, con sentenza n.95/2001, dichiarava costituzionalmente illegittimo l’art.302, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la caducazione in caso di mancato interrogatorio previsto dall’art.294, comma 1-bis,c.p.p. per misure diverse da quelle custodiali. Secondo la littera legis , allora, l’incombenza dell’interrogatorio di garanzia è sempre dovuta – a pena di inefficacia della misura – salvo che il giudice vi abbia già proceduto in sede di convalida in caso di atto pre-cautelare , oppure che tale adempimento sia evaso in fase dibattimentale ove l’imputato può esercitare la facoltà di essere sottoposto ad interrogatorio. Situazione ben diversa viene a configurarsi nell’ipotesi di applicazione della misura da parte del Tribunale della Libertà, in accoglimento del ricorso del P.M. avverso il diniego ab origine opposto dal G.I.P. In siffatta circostanza l’interrogatorio di garanzia del prevenuto costituisce presupposto indefettibile per la validità e l’efficacia della misura cautelare posta in essere. La tutela della funzione difensiva dell’interrogatorio di garanzia. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’istante, in virtù delle espresse previsioni legislative che non lasciano margine a dubbi. L’iter logico-giuridico delineato nella sentenza in commento parte proprio dall’analisi del quadro legislativo e pone in rilievo la finalità squisitamente difensiva dell’interrogatorio di garanzia, volto a consentire al giudice di verificare la sussistenza e la persistenza delle condizioni di applicabilità della misura sulla scorta delle stesse parole del destinatario della medesima. Di talché, ritengono gli Ermellini, tale adempimento procedurale si connota come imprescindibile, salvo che esso non sia già stato celebrato in occasione dell’udienza di convalida o che non possa essere adempiuto nel dibattimento già aperto. Infine, non è possibile equiparare le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato e l’interrogatorio di garanzia nei confronti del medesimo, stante l’assoluta differenza strutturale dei due istituti e delle finalità attribuitegli dal codice di rito. La decisione dei Giudici di Piazza Cavour è giusta e condivisibile, in special modo dal punto di vista della tutela delle prerogative difensive. L’interrogatorio di garanzia è un momento cruciale della procedura ed è legittimo pretendere la massima osservanza dei precetti normativi inerenti la celebrazione e gli effetti dello stesso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 novembre 2014 – 10 febbraio 2015, numero 6088 Presidente Milo – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 aprile 2014, dato atto della omessa celebrazione dell'interrogatorio di garanzia, il Gip presso il Tribunale di Palermo ha dichiarato nei confronti di L.N.F. la perdita di efficacia ex articolo 302 e 294 cod. proc. penumero della misura degli arresti domiciliari applicata in relazione a due violazioni dell'articolo 73 d.P.R. numero 309/1990 dal Tribunale del riesame di Palermo con ordinanza del 27 gennaio 2014, a seguito di appello proposto dal P.M. ai sensi dell'articolo 310 cod. proc. penumero . 2. Con ordinanza del 20 maggio 2014, il Tribunale, sezione del riesame, di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. ai sensi dell'articolo 310 cod. proc. penumero , ha annullato la predetta ordinanza dell'aprile 2014 ed ha, per l'effetto, ripristinato nei confronti di L.N.F. la misura cautelare applicata dal Tribunale del riesame di Palermo, con le modalità previste in tale provvedimento. Il Tribunale ha premesso che, secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, l'interrogatorio di garanzia disciplinato dall'articolo 294 del codice di rito è volto a creare un contatto immediato tra il giudice che ha disposto la misura cautelare e la persona sottopostavi affinché possa esplicare una difesa in ordine alla sussistenza ab origine , oltre che nel momento in cui viene reso l'interrogatorio, delle condizioni di applicabilità della misura che, in caso di applicazione di una misura cautelare di natura interdittiva a seguito di appello del P.M., non è necessario procedere all'interrogatorio dell'indagato in quanto l'instaurazione del procedimento incidentale di impugnazione integra un contraddittorio delle parti sulla tematica de libertate e che una volta intervenuta la sentenza di condanna non è più necessario celebrare l'interrogatorio di garanzia. Sulla scorta di tali principi, il Collegio ha affermato che l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 294 del codice di rito non deve essere celebrato ogni qualvolta l'imputato sia stato posto in grado di proporre le sue difese sulla sussistenza dei presupposti della misura cautelare, di tal che, nel caso di specie, essendo il provvedimento cautelare stato eseguito dopo due gradi di giudizio cautelare - innanzi al Tribunale del riesame ed alla Corte di cassazione - ed essendo l'indagato stato messo nelle condizioni di comparire personalmente in udienza e di rendere spontanee dichiarazioni, non ricorre l'esigenza di assicurare la funzione di garanzia normalmente assolta dall'interrogatorio. 3. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso ex articolo 311 cod. proc. penumero l'Avv. Vincenzo Zummo, difensore di fiducia di L.N.F. , e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge penale in relazione agli articolo 294 e 302 cod. proc. penumero , per avere il Tribunale erroneamente ripristinato la misura degli arresti domiciliari in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, laddove, secondo l'insegnamento della Suprema Corte anche nella pronuncia a Sezioni Unite numero 18190/2009 e della Corte costituzionale nella sentenza numero 95/2001 , l'interrogatorio di garanzia costituisce un ineludibile strumento di difesa e momento di verifica della legittimità della misura cautelare, essendo finalizzato a verificare la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 2. Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto argomentato dal giudice a quo, in caso di applicazione di una misura cautelare da parte del Tribunale investito dell'appello del P.M. ex articolo 310 cod. proc. penumero , avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di un provvedimento coercitivo, non si possa prescindere dall'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura, salvo che non sia già iniziato il dibattimento, e che pertanto, in caso di mancata o tardiva celebrazione dell'incombente processuale, la misura cautelare venga a perdere di efficacia. 2.1. A sostegno di tale conclusione, va in primo luogo evidenziato, sotto il profilo squisitamente letterale, che l'articolo 294, comma 1, cod. proc. penumero dispone che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita . Il comma I-bis della stessa norma dispone che se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre 10 giorni dalla esecuzione del provvedimento dalla sua notificazione ed il comma I-ter recita che l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di 48 ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare . Strettamente correlata a tale norma è la previsione dell'articolo 302, comma 1 prima parte, cod. proc. penumero , alla stregua del quale la custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294 . Giova rammentare che il giudice delle leggi, con sentenza numero 95 del 2001, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma in oggetto nella parte in cui non prevedeva lo stesso meccanismo di caducazione in caso di mancato interrogatorio previsto dal comma I-bis dell'articolo 294 per misure diverse da quelle custodiali, di tal che l'inefficacia sopravvenuta della misura riguarda qualunque misura cautelare, coercitiva o interdittiva, in caso di omesso tardivo interrogatorio. 2.2. Da tale quadro normativo si evince chiaramente che il giudice che abbia emesso un provvedimento limitativo della libertà personale è tenuto ad interrogare la persona sottoposta alla misura l'incombente processuale è doveroso e sanzionato a pena di inefficacia della misura, salvo che, giusta le espresse clausole di riserva, il decidente abbia già provveduto all'interrogatorio all'atto della convalida del provvedimento pre-cautelare, ovvero che abbia già preso avvio la fase dibattimentale, nell'ambito della quale l'imputato ha facoltà di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, nel pieno contraddittorio fra le parti. Nessuna eccezione è invece prevista per l'ipotesi in cui l'ordinanza di custodia cautelare sia stata emessa dal Tribunale del riesame a seguito di appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari reiettivo della richiesta ex articolo 291 del codice di rito. In tale caso, salvo che il giudice non abbia rigettato la richiesta di emissione del provvedimento coercitivo dopo avere celebrato l'interrogatorio in udienza di convalida dell'arresto o del fermo ovvero che sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento cioè, salvo che non si versi in taluno dei casi eccezionali contemplati dalle sopra ricordate clausole di riserva delineate nell'articolo 294 , non può che valere la regola generale secondo la quale l'interrogatorio di garanzia è doveroso a pena di inefficacia della misura cautelare. Sulla stessa linea si pone, del resto, il disposto dell'articolo 302, comma 1 seconda parte, cod. proc. penumero , che impone, in caso di caducazione della misura cautelare per omessa o intempestiva celebrazione dell'interrogatorio di garanzia, la rinnovazione dell'interrogatorio libero pede, a conferma dell'assoluta inderogabilità dell'incombente processuale, pena l'inapplicabilità del provvedimento coercitivo. 3. Sotto diverso aspetto, deve essere posto in risalto come l'interrogatorio di garanzia costituisca un momento processuale assolutamente necessario al fine di consentire al soggetto sottoposto a limitazione della libertà personale di rendere la propria versione dei fatti innanzi al giudice e dunque di svolgere appieno la propria difesa nell'interrogatorio il giudice deve osservare le regole e dare gli avvertimenti previsti dall'articolo 64 cod. proc. penumero secondo quanto stabilito dal seguente articolo 65, deve contestare in forma chiara e precisa il fatto attribuito, rendere noti alla persona indagata gli elementi di prova esistenti e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, comunicare alla medesima le fonti quindi, deve invitare la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e porre direttamente le domande, cui la persona può rifiutarsi di rispondere. L'interrogatorio ha invero una finalità non istruttoria bensì squisitamente difensiva, essendo volto a consentire al giudice di verificare, alla luce delle stesse parole della persona assoggettata a vincolo, la sussistenza ab origine e la persistenza, in quel momento, delle condizioni di applicabilità della misura, il che rende ragione della assoluta inderogabilità dell'incombente processuale, imprescindibile salvo che esso non sia già stato celebrato nell'udienza ex articolo 391 e seguenti cod. proc. penumero , o che lo stesso non possa comunque essere celebrato nel dibattimento ormai inaugurato. 4. Né - come argomenta il Tribunale palermitano - alla celebrazione dell'interrogatorio di garanzia potrebbe supplire la facoltà della persona di rendere dichiarazioni spontanee nell'ambito dell'udienza camerale di discussione dell'appello cautelare. 4.1. In primo luogo, mette conto evidenziare come le dichiarazioni spontanee rappresentino un momento processuale del tutto eventuale e che - ovviamente - presuppone la scelta dell'interessato di prendere parte alla udienza camerale, mentre l'interrogatorio postula la fissazione di un'udienza ad hoc, dedicata alla raccolta delle dichiarazioni dell'indagato/imputato a fronte delle specifiche contestazioni dei fatti ascritti e degli elementi a carico. 4.2. Diversamente da quanto accade per l'interrogatorio, in sede di dichiarazioni spontanee, il giudicante non provvede alle ammonizioni previste nell'articolo 64 cod. proc. penumero e, soprattutto, non procede alla contestazione del fatto reato attribuito, degli elementi di prova e delle relative fonti ai sensi dell'articolo 65 cod. proc. penumero . Le dichiarazioni spontanee sono rese in libertà dall'interessato, seguendo un proprio percorso logico argomentativo e scegliendo liberamente i temi da illuminare, mentre l'interrogatorio - ammesso che l'indagato/imputato intenda assoggettarvisi e rispondere alle domande postegli dal giudice - si svolge e stimola chiarimenti a difesa secondo lo schema tracciato idealmente dal giudicante, sulla scorta della cornice delle accuse e del compendio probatorio o indiziario a carico. I due atti si appalesano come ontologicamente diversi e non possono ritenersi tra loro equivalenti, sì da poter surrogare l'uno con l'altro. 4.3. La non equipollenza dell'interrogatorio di garanzia e delle dichiarazioni spontanee emerge con evidenza anche da altre considerazioni. Da un lato, va notato come le dichiarazioni spontanee, che l'interessato ha facoltà di rendere nel procedimento incidentale de libertate ex articolo 310 cod. proc. penumero , intervengono in un momento in cui si sta discutendo del ricorso dell'organo d'accusa avverso il provvedimento del Gip reiettivo della richiesta di applicazione della misura cautelare, dunque in una situazione nella quale, seppure v'è stata piena discovery degli elementi a carico e delle imputazioni provvisorie elevate, il provvedimento coercitivo non è in atto e costituisce solo un'ipotesi, seppure concreta e da contrastare l'interrogatorio di garanzia viene invece reso a seguito della emissione del provvedimento applicativo della misura cautelare, di tal che l'interessato ha la possibilità di confrontarsi, anziché con la richiesta unilaterale ex articolo 291 cod. proc. penumero e, dunque, con l'ipotesi dell'accusa e gli elementi raccolti che la sorreggono, direttamente con le imputazioni provvisorie stimate fondate - anche se solo ex articolo 273 cod. proc. penumero - dal giudicante e con gli elementi valorizzati a fondamento del titolo coercitivo. In tale fase, la persona è dunque chiamata a svolgere la sua difesa in relazione, non ad una mera ipotesi di restrizione, bensì ad un titolo coercitivo già in esecuzione e dunque concreto. 4.4. Ancora, va posto in risalto come, di norma, fra l'applicazione della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame ex articolo 310 cod. proc. penumero e l'esecuzione della misura cautelare intercorra un significativo iato temporale spesso di molti mesi , legato ai tempi di celebrazione del ricorso per cassazione che paralizza , ai sensi del comma 3 della stessa norma, l'esecutività dell'ordinanza coercitiva. Ne discende che solo la celebrazione dell'interrogatorio dopo l'esecuzione della misura, entro i termini delineati nell'articolo 294 cod. proc. penumero , può garantire la piena realizzazione degli scopi dell'istituto che, come sopra già evidenziato, è volto a garantire il controllo del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare non solo ab origine, ma anche - e soprattutto - in ordine alla concretezza ed all'attualità, in quel momento, delle stesse. 5. infine, non può essere sottaciuto come questa Corte, investita del conflitto negativo di competenza, abbia avuto modo di chiarire che, in caso di applicazione della misura cautelare da parte del Tribunale della libertà, adito ex articolo 310 cod. proc. penumero dal pubblico ministero la cui istanza il giudice medesimo aveva m precedenza rigettato, competente a procedere all'interrogatorio dell’indagato è sempre il giudice delle indagini preliminari Cass. Sez. 1 numero 2761 del 10/06/1992, Confl. comp. Trib. Sassari e G.I.P. Pret. Sassari in proc'. Pazzola Rv. 191383 Cass. Sez. 1, numero 3608 del 28/09/1992, Confl., comp. G.I.P. Pret. Crotone e Trib. Catanzaro in proc. Arabia, Rv. 192079 . Tale affermazione di principio postula, quale necessario antecedente logico che, in caso di emissione del provvedimento coercitivo da parte del Tribunale dei riesame a seguito di appello de. P.M. ex articolo 310 cod. proc. penumero , l'interrogatorio di garanzia debba essere comunque celebrato. 6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.