L’inglese è un incubo, un amico per sostenere il proprio esame. Punito solo per la carta d’identità taroccata

Condanna durissima in primo grado, alleggerita poi in Appello. Lo studente paga per la sostituzione della fotografia sul proprio documento, a prescindere dalla qualificazione come alterazione o come contraffazione.

Bluff all’esame di inglese, con un cambio di persona per riuscire a fronteggiare le domande della commissione. Ma l’espediente si rivela inutile E poi, oltre al danno dell’ennesima bocciatura – indiretta, questa volta –, anche la beffa della condanna in sede penale che la si chiami contraffazione o che la si chiami alterazione, nulla cambia – come da Cassazione, sentenza numero 9604, sezione Quinta Penale, depositata oggi – in merito alla valutazione del reato. Ostacolo. Nella lunga e lenta carriera universitaria anche l’esame di inglese può diventare un ostacolo difficile da superare. Come sbrogliare la matassa? Con un gioco di prestigio, pensa lo studente carta d’identità ufficiale, con un piccolo aggiornamento, ossia la foto del proprio amico. Bravo in inglese, we can presume Tutto ciò per raggirare la commissione esaminatrice. Ma il bluff viene scoperto. E per lo studente – bocciato anche tramite terza persona – arrivano gravi accuse penali Alleggerimento. Durissime le conseguenze a livello penale in primo grado, difatti, lo studente viene condannato a un anno e due mesi di reclusione. Non solo per aver contraffatto la propria carta d’identità ma anche per aver fatto presentare «un proprio amico», munito di documento ‘taroccato’, con l’obiettivo di «far attestare alla commissione esaminatrice il superamento dell’esame di Inglese». A rendere la situazione più leggera provvede la Corte d’Appello, che limita l’accusa alla contraffazione della carta d’identità – non ritenendo sussistente l’altro reato –, e, di conseguenza, commina una pena più contenuta quattro mesi di reclusione. Lana caprina. Siccome il ferro va battuto finché è caldo, lo studente si gioca anche l’ultima carta, in ambito giudiziario ricorso per cassazione, con l’obiettivo di vedere azzerate completamente le accuse. Chiara la tesi proposta dal legale dello studente la condotta incriminata, ossia «la sostituzione della fotografia apposta sul documento d’identità, lasciando inalterati i dati anagrafici», integrerebbe «gli estremi non già della contraffazione, bensì dell’alterazione». Seguendo questa linea, lo studente «avrebbe dovuto essere assolto dall’addebito, così riqualificato, con formula dell’insussistenza del fatto». Ma tale prospettiva è assolutamente non condivisa dai giudici di Cassazione, i quali ricordano che, alla luce della giurisprudenza, la condotta tenuta dallo studente integra «gli estremi della falsità materiale in certificato amministrativo, punibile se commessa da privato». Ma ciò che conta davvero è il fatto che la norma punisce sia la contraffazione che l’alterazione del documento di conseguenza, è irrilevante la «qualificazione della fattispecie». Ecco perché il ricorso del legale va rigettato, con logica conferma della condanna più mite pronunciata in Appello per lo studente.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 novembre 2011 – 13 marzo 2012, numero 9604 Presidente Amato – Relatore Bruno Svolgimento del processo S.F. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Siena, dei reati di seguito indicati a ai sensi degli articolo 110 cpv. 61 numero 2, 476 e 492 c.p. perché, in concorso con persona rimasta non identificata, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, contraffacevano la carta d’identità intestata a S.F., sostituendo la sua fotografia con quella dell’altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici. b ai sensi degli articolo 110, 56, 48, 479 c.p. perché, in concorso con persona rimasta non identificata, compiva atti idonei, consistiti nel far presentare un proprio amico rimasto non identificato, alla commissione esaminatrice per l’esame di inglese munito dalia carta di identità di cui al capo che precede, atti diretti in modo non equivoco a far attestare falsamente alla commissione stessa il superamento dell’esame di inglese da parte sua, non riuscendo nell’intento per fatti indipendenti dalla propria volontà. Con sentenza del 4 febbraio 2008, il Tribunale dichiarava l’imputato colpevole dei reati ascrittigli e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra gli stessi, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di reclusione, oltre consequenziali statuizioni. Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava in parte la sentenza impugnata, assolvendo l’imputato dal reato di cui al capo b perché il fatto non sussiste e, ritenuto integrato, quanto alla contestazione di cui al capo a il reato di cui agli articolo 110, 477, 482 c.p., riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione confermava nel resto. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. Motivi della decisione 1. - Con unico, articolato, motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia violazione di legge, inosservanza od erronea applicazione della legge penale mancanza o manifesta illogicità di motivazione inosservanza di norme processuali. Sostiene, al riguardo, che la condotta consiste nella sostituzione della fotografia apposta sul documento d’identità, lasciando inalterati i dati anagrafici, integrerebbe gli estremi non già della contraffazione, bensì dell’alterazione, di talché delle due l’una o il fatto ritenuto in sentenza era da ritenere diverso rispetto all’originaria imputazione, con conseguente violazione del principio di contestazione, ai sensi dell’articolo 521 c.p.p. ovvero l’imputato avrebbe dovuto essere assolto dall’addebito, così riqualificato, con formula dell’insussistenza del fatto. 2. - La censura è destituita di fondamento. Ed invero, è indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che la sostituzione della fotografia della carta di identità, lasciando inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi, integra gli estremi della falsità materiale in certificato amministrativo, punibile, se commessa da privato, ai sensi del combinato disposto degli articolo 477 e 482 c.p. cfr., tra le altre, Cass. sez. 5.20.1.1982. numero 4715, rv, 153579, id. Sez. 5, 14.3.1978, numero 9427 rv. 139700 . La norma di cui all’articolo 477 c.p. punisce, indifferentemente, la condotta della contraffazione od alterazione del documento, donde l’irrilevanza della corretta qualificazione della fattispecie in esame in termini dell’una o dell’’altra ipotesi. Pertanto, pur al di là del rilievo che il giudice a quo ha comunque confermato la qualificazione giuridica in termini di contraffazione, nessuna violazione del principio di correlazione avrebbe potuto ravvisarsi nella fattispecie, tanto più che l’imputato - a tutto concedere - ha avuto ampia possibilità di difesa in ordine all’oggetto dell’addebito a suo carico, puntualmente descritto nei suoi elementi essenziali. Non ha ragion d’essere, infine, la doglianza espressa nella memoria difensiva indicata in premessa, in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante il riconoscimento della non menzione. Ed invero, il beneficio della sospensione era stato già concesso dal primo giudice, mentre la Corte di merito, nel ritenere l’imputato meritevole anche della non menzione, ne ha fatto espressa menzione nel dispositivo, limitandosi a confermare nel resto la pronuncia di primo grado e, dunque, anche nella statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena. 2. - Per quanto precede, il ricorso - complessivamente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.