La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ha valenza probatoria privilegiata ma, se non viene presentata, non può dirsi configurato il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 11384/14, depositata il 10 marzo scorso. Il caso. In primo grado un uomo veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 6 mesi di reclusione, per aver attestato falsamente, nella domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi, una data di ultimazione delle opere non corrispondente alla realtà. La pena viene resa più lieve dai giudici di appello che, concesse le attenuanti generiche, la riducevano a 2 mesi di reclusione. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non è stata presentata. L’imputato, però, ritenendo insussistente il reato, in quanto la condotta posta in essere non poteva farsi rientrare nella fattispecie di reato disciplinata dall’articolo 483 c.p. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico , ricorre per cassazione. Anche perché – sostiene il ricorrente – non aveva allegato alla domanda di condono la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per questo non può dirsi sussistente il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico non è configurabile. Gli Ermellini, confermando quanto affermato dal ricorrente, annullano senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Nel caso di specie, infatti, l’imputato aveva compilato un modello facsimile che gli aveva fornito l’ufficio tecnico del Comune, nel quale aveva indicato falsamente la temporalità dell’edificazione del manufatto, ma non aveva presentato una domanda di concessione con allegata la rituale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Elemento, questo, secondo consolidata giurisprudenza, «che avrebbe determinato la concretizzazione del reato in contestazione», in quanto l’atto in questione rientra tra quelli qualificati come atti pubblici articolo 2699 c.c. .
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 gennaio – 10 marzo 2014, numero 11384 Presidente Mannino – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 17/1/2011, dichiarava O.C. responsabile del reato di cui all'articolo 483 cod.penumero per avere attestato falsamente, nella domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi, quale data di ultimazione delle opere il 31/1/2002 dichiarava, altresì, estinta per intervenuta prescrizione la contravvenzione ex articolo 44 lett. b , d.P.R. 380/01 condannava l'imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione. La Corte di Appello di Cagliari, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse dell'imputato, con sentenza del 7/2/2013, in parziale riforma del decisum di prime cure, concesse le attenuanti generiche, ha ridotto la pena a mesi 2 di reclusione con conferma nel resto. Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, formulando i seguenti motivi - insussistenza del reato contestato, in quanto la condotta posta in essere dall'O. non può farsi rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 483 cod.penumero , considerato, peraltro, che il prevenuto non ha allegato alla domanda di condono la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di tal che non può ritenersi sussistente il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va accolto. Va, preliminarmente, osservato come per giurisprudenza costante di questa Corte integri il reato di falsità ideologica, commesso dal privato in atto pubblico, ex articolo 483 cod.penumero , la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegata alla domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la data di ultimazione dell'opera da sanare, considerato che l'ordinamento attribuisce a detta dichiarazione valenza probatoria privilegiata e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico ciò anche a seguito della abrogazione della legge 4/1/1968 numero 15, attuata dall'articolo 77, d.Lvo 445/2000, per effetto della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere autenticata da pubblico ufficiale Cass. 11/6/2010, numero 22227 Cass. 16/4/2012, numero 14259 . Nella specie, l'imputato ha compilato un modello facsimile fornitogli dall'ufficio tecnico comunale, nel quale ha indicato falsamente la temporalità della edificazione del manufatto in questione, non presentando una domanda di concessione con allegata la rituale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, elemento, questo, che avrebbe determinato la concretizzazione del reato in contestazione, in quanto tal tipo di atto rientra tra quelli qualificati come pubblici ex articolo 2699 cod.civ In dipendenza di quanto osservato questo Collegio ritiene di dovere annullare la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, visto che la istanza, così come inoltrata dall'O. , non può farsi rientrare nella categoria degli atti la cui falsificazione determina la sussistenza del delitto ex articolo 483 cod.penumero . P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.