Nel caso in cui un istituto di credito non fornisca la prova rigorosa della non imputabilità per mancata prestazione, risulta provato il suo inadempimento contrattuale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4806 del 28 febbraio 2014. La vicenda. Una società conviene in giudizio una Banca, presso la quale era titolare di conto corrente, esponendo di aver richiesto, come convenzionalmente pattuito all’istituto bancario,di ritirare un effetto cambiario in scadenza giacente presso altro istituto di credito, e, di aver successivamente riscontrato l’avvenuto protesto del titolo nonostante la piena copertura dell’importo in esso contenuto nel conto corrente della società attrice. Quest’ultima conseguentemente, richiede l’accertamento della responsabilità contrattuale della banca ed il risarcimento danni derivante dalla lesione all’immagine commerciale della società. Il giudice di primo grado rigetta la richiesta, mentre in appello viene accolta la richiesta. Pertanto avverso tale sentenza ricorre per cassazione la banca. La banca afferma la propria diligenza. L’istituto di credito, ritiene di essersi comportato con la necessaria diligenza provvedendo ad ordinare alla Banca Nazionale dell’Agricoltura l’ordine di ritiro nonché di aver documentato tutti i solleciti per l’estinzione ed il ritiro. Inoltre, secondo il ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe considerato ai fini della responsabilità concorrente del cliente, che quest’ultimo non aveva provveduto al pagamento dell’effetto a fronte di notifica del protesto da parte dell’ufficiale giudiziario, e non aveva di conseguenza provveduto alla contestazione della pretesa sin dal primo momento. La banca non fornisce prove idonee. La Corte di Cassazione, ritiene infondate le lamentele della banca, e corrette le conclusioni del giudice d’appello, ritenendo in primo luogo l’insussistenza di una responsabilità concorrente della società, perché ha escluso che vi fosse la conoscenza tempestiva dell’obbligo di pagamento da parte del cliente e successivamente, affermando la responsabilità dell’istituto di credito in quanto lo stesso avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa della non imputabilità ad esso della mancata prestazione, mentre dagli atti risultava soltanto il mancato pagamento dell’effetto nonostante l’ordine tempestivo e l’addebito in conto corrente. Infatti la Corte, continua stabilendo che in mancanza di prova, risulta provato l’inadempimento contrattuale dell’istituto, non escluso affatto dall’evitabilità del protesto da parte del debitore. Anche di questa evitabilità avrebbe dovuto fornire idonea prova la banca inadempiente, dovendo ritenersi del tutto insufficiente il mero richiamo al verbale di protesto nel quale la persona qualificatasi come obbligato rispondeva “provvederò”, non essendo state raccolte le generalità del predetto destinatario e non essendo conseguentemente possibile attribuire tale comportamento al legale rappresentante della società o ad altro soggetto titolare del potere di agire per conto di essa. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 dicembre 2013 – 28 febbraio 2014, numero 4806 Presidente Salmè – Relatore Acierno Svolgimento del processo e motivi della decisione La s.numero c. Biliardo Club Ascoli conveniva in giudizio al Banca Popolare Marchigiana ed Abbruzzese, presso la quale era titolare di conto corrente, esponendo di aver richiesto, come convenzionalmente pattuito all'istituto bancario di ritirare un effetto cambiario di L. 2.000.000 in scadenza giacente presso al sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura di aver riscontrato l'avvenuto protesto del titolo nonostante la piena copertura dell'importo in esso contenuto nel conto corrente della società attrice. Veniva pertanto richiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale della banca ed il risarcimento dei danni derivante dalla lesione all'immagine commerciale della società, quantificati in L. 400.000.000. Il giudice di primo grado rigettava le domande ma la Corte d'Appello, in riforma della pronuncia di primo grado le accoglieva. A sostegno della decisione assunta la Corte d'Appello affermava a non poteva accogliersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello fondata sull'asserita acquiescenza alla sentenza di primo grado da parte della società Biliardo Club Ascoli, desunta dal pagamento delle spese processuali del primo grado del giudizio b nel merito l'istituto di credito avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa della non imputabilità ad esso della mancata prestazione, mentre risulta agli atti soltanto il mancato pagamento dell'effetto nonostante l'ordine tempestivo e l'addebito in conto corrente. In mancanza risulta provato l'inadempimento contrattuale dell'istituto, non escluso affatto dall'evitabilità del protesto da parte del debitore. Anche di questa evitabilità avrebbe dovuto fornire idonea prova la banca inadempiente, dovendo ritenersi del tutto insufficiente il mero richiamo al verbale di protesto nel quale la persona qualificatasi come obbligato rispondeva provvedere , non essendo state raccolte le generalità del predetto destinatario e non essendo conseguentemente possibile attribuire tale comportamento al legale rappresentante della società od ad altro soggetto titolare del potere di agire per conto di essa. c Il danno derivante dall'indubbio discredito commerciale, doveva quantificarsi equitativamente in L. 50 milioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria. d Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'istituto bancario, affidandosi a sei motivi. Ha resistito con controricorso la s.numero c. Biliardo Club Ascoli. Il ricorrente ha depositato memoria. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 329 cod. proc. civ. per non avere la Corte d'Appello ritenuto inammissibile l'appello per acquiescenza della società, desumibile dal pagamento delle spese di lite del primo grado seguito a trattative stragiudiziali tra le parti dalle quali emergeva in equivocamente la volontà di non avvalersi dell'impugnazione. La censura viene dedotta anche come vizio di motivazione. Il motivo è inammissibile sotto il profilo del vizio di motivazione non concludendosi con la sintesi di fatto richiesta ratione temporis a pena d'inammissibilità dall'articolo 366 bis ultima parte cod. proc. civ. manifestamente infondato in ordine alla configurabilità nel comportamento descritto nel motivo dell'acquiescenza, non potendosi in alcun rinvenire alcuna volontà abdicativa all'esercizio giudiziale dei propri diritti nell'adempimento ad un dispositivo relativamente alle spese di lite, ancorché con modalità stabilite stragiudizialmente e convenzionalmente. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 346 cod. proc. civ. per non aver ritenuto coperti da giudicato i dati e le eccezioni non riproposte con l'atto d'impugnazione concernenti gli aspetti storici della vicenda anche sotto il profilo della violazione dell'articolo 116 cod. proc.civ In particolare nell'attribuire la responsabilità contrattuale alla banca, la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto della data dell'ordine di ritiro da identificarsi nel 4 maggio e non nel 30 aprile come dedotto ingiustificatamente da parte attrice, oltre a non aver considerato che il titolo era domiciliato presso il debitore. Ugualmente non si era tenuto conto della circostanza non contestata consistente nel fatto che era stato impartito l'ordine di ritiro alla Banca Nazionale dell'Agricoltura nonché documentati i solleciti per l'estinzione ed il ritiro lo stesso buon fine dell'altro effetto starebbe ad indicare che l'istituto di credito si era comportato con la necessaria diligenza provvedendo a presentare l'avviso alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a mezzo della stanza di compensazione la quale il 6 maggio restituì l'avviso. Poiché in appello la parte appellante non aveva riproposto l'eccezione relativa alla tempestività dell'ordine di ritiro del titolo così come quella riguardante la mancanza dell'ordine medesimo, tali due circostanze dovevano ritenersi coperte da giudicato e come tali radicalmente escludenti la responsabilità ascritta alla banca. Il motivo è inammissibile per difetto della sintesi del fatto in ordine alla censura relativa al vizio di motivazione e per la mancanza del quesito di diritto, pure richiesto a pena d'inammissibilità ex articolo 366 bis prima parte cod. proc. civ., ratione temporis applicabile. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1227 cod. civ. e dell'articolo 51 primo comma r.d. numero 1669 del 1933 per non avere la Corte d'Appello, considerato, ai fini della responsabilità concorrente del cliente, che quest'ultimo non aveva provveduto al pagamento dell'effetto a fronte della notifica del protesto da parte dell'ufficiale giudiziario ed aveva intrapreso solo dopo alcuni mesi l'azione anche in via cautelare ex L. numero 349 del 1973. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili di censura. La censura viene proposto anche sotto il profilo del vizio di motivazione Quanto al vizio di motivazione per il già rilevato difetto di sintesi ex articolo 366 bis, ultima parte, cod. proc. civ. Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento di un concorso di responsabilità, ex articolo 1227 cod. civ. se ne deve rilevare l'inammissibilità dal momento che la Corte d'Appello, con giudizio insindacabile di fatto, ha escluso che vi fosse la prova della conoscenza tempestiva dell'obbligo di pagamento da parte del cliente. La censura mira, pertanto, a sostituire alla valutazione delle circostanze di fatto contenute nella sentenza impugnata, una ricostruzione sostitutiva non consentita in sede di giudizio di legittimità, mediante l'indicazione di circostanze non specificamente allegate L'altro profilo riguarda una condotta successiva al protesto del tutto estranea all'ambito di applicazione dell'articolo 1227 cod. civ Nel quarto motivo viene censurata la violazione degli articolo 2697 cod. civ. nonché dell'articolo 1218 cod. civ. con riferimento agli articolo 1703 e 1856 cod. civ., per l'errata applicazione dei principi regolativi dell'onere della prova nella specie ed in particolare per aver ritenuto onerato l'istituto di credito della dimostrazione che il pagamento mancato non era ad essa imputabile invece di rilevare che la parte appellante avrebbe dovuto provvedere tempestivamente alla contestazione della pretesa fin dal primo momento. Il motivo è inammissibile mancando sia il quesito di diritto sia la sintesi del fatto richiesta a pena d'inammissibilità per le censure formulate. Nel quinto motivo viene censurata la violazione dell'articolo 1226 cod. civ. e dell'articolo 2697 cod. civ. in ordine alla ritenuta esistenza del danno sulla mera base dell'indubbio valore indiziario, in ordine alla produzione del danno a carico del titolare dell'attività commerciale . Al riguardo, osserva il ricorrente che pur se è vero che il protesto illegittimo sia produttivo di danno, ciò non significa che in concreto tale danno si sia prodotto, essendo necessario che la parte ne fornisca la prova. Né il difetto di prova può essere supplito con il ricorso all'articolo 1226 cod. civ Il quesito di diritto Dica codesta Corte se alla fattispecie concreta sia applicabile l'articolo 1226 cod. civ. è formulato in modo del tutto inidoneo ad integrare l'ammissibilità del motivo, essendo privo di un concreto aggancio alla descrizione della fattispecie concreta. Al riguardo deve menzionarsi la recente pronuncia delle S.U. di codesta Corte numero 21672 del 2013 nella quale è stata ribadita l'inammissibilità del quesito che si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata. Nel sesto motivo viene censurata la violazione dell'articolo 1226 e dell'articolo 2056 cod. civ. sotto il profilo della mancata indicazione dei criteri adottati per la liquidazione in via equitativa del danno riconosciuto. Il motivo è corredato del seguente quesito di diritto dica la Corte se la liquidazione equitativa del danno senza enunciazione del criterio utilizzato costituisca o meno motivo di nullità della sentenza. . Anche tale quesito è privo dei requisiti minimi di specificità e riconducibilità alla fattispecie richiesti al fine d'integrarne l'ammissibilità. Cass. 8463 del 2009 3530 del 2012 21672 del 2013 . In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio di soccombenza in ordine alle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte contro ricorrente liquidate in Euro 8000 per compensi, 200 per esborsi oltre accessori di legge.