Identificazione dell’elemento oggettivo del reato: qual è la minaccia penalmente rilevante?

Il reato di violenza privata è integrato laddove sia stata perpetrata una minaccia che, anche se non esplicita, si concretizzi in un qualsiasi comportamento od atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto, al precipuo fine di ottenere che proprio mediante tale intimidazione il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 8767/14, depositata lo scorso 24 febbraio. Il caso. La Corte di Appello di Roma confermava in toto la statuizione di prime cure con cui era stata affermata la penale responsabilità di L.M. ed A.P.M. per plurimi episodi di violenza privata ex articolo 610 c.p. . In particolare, L.M. – dirigente di una società di calcio – ed A.P.M. – procuratore sportivo e figlio del primo - avrebbero, sia autonomamente che in concorso tra loro, esercitato minacce nei confronti di più soggetti, calciatori e dirigenti sportivi, al fine di ottenere ingiusti vantaggi. Più specificamente, L.M. era stato condannato per violenza privata in danno di M.B., calciatore, realizzata al fine di indurre la persona offesa a revocare la procura conferita ad altro soggetto e concederla alla società di rappresentanza sportiva di cui il figlio A.P.M. era legale rappresentante. A.P.M. era stato condannato per tentata violenza privata nei confronti di I.Z. e V.B., calciatori, indebitamente pressati al fine di far loro conferire la procura sportiva ad esso imputato. Inoltre, la Corte territoriale aveva dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione di altre due ipotesi delittuose, rispettivamente afferenti il reato di tentata violenza privata di L.M. ai danni di F.B. – dirigente sportivo, reo di non favorire l’acquisizione di procure sportive in favore della società di cui l’imputato era legale rappresentante – e quello realizzato da entrambi gli imputati ai danni di N.A. – calciatore, obbligato ad accettare il trasferimento ad altra squadra di calcio. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati ricorrevano per Cassazione, deducendo plurimi motivi di gravame sostanzialmente afferenti vizi motivazionali nonché inosservanza od erronea applicazione dell’articolo 610 c.p. violazione dell’articolo 522 c.p.p. relativamente alla operata riqualificazione giuridica di una fattispecie delittuosa violazione dell’articolo 74 c.p.p con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Violenza privata se è stata perpetrata una minaccia, anche se non esplicita. La Corte di Cassazione, con la sentenza de qua, ha avuto modo di riprendere e precisare i principi di diritto in materia di violenza privata, statuendo come tale reato è integrato laddove sia stata perpetrata una minaccia che, anche se non esplicita, si concretizzi in un qualsiasi comportamento od atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto, al precipuo fine di ottenere che proprio mediante tale intimidazione il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa. Altrimenti detto, chiarisce ulteriormente la Suprema Corte, il concetto penalistico di minaccia non richiede l’effettiva lesione del bene protetto dalla norma, essendo meramente sufficiente l’astratta idoneità che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale fermo restando che la valutazione dell’idoneità della minaccia a realizzare tale finalità andrà ovviamente effettuata avendo riguardo ad un criterio valutativo che utilizzi come parametro le reazioni dell’uomo comune. Riqualificazione giuridica del fatto. Con riguardo alla dedotta violazione dell’articolo 522 c.p.p. la Corte Regolatrice ha chiarito come la riqualificazione giuridica operata dal Primo Giudice non ha in alcun modo disatteso il disposto di cui all’articolo 6 CEDU, rispettando le condizioni richieste dalla giurisprudenza della Corte Europea. Infatti, affinché l’operazione di riqualificazione giuridica del fatto originariamente contestato sia legittima è necessario in primis, che per il ricorrente sia sufficientemente prevedibile che l’accusa inizialmente formulata nei suoi confronti possa essere riqualificata in secundis, che lo stesso abbia potuto invocare adeguati mezzi di difesa in terziis, che la riqualificazione non abbia operato a detrimento della posizione dell’imputato, in termini di reformatio in peius del trattamento sanzionatorio e del computo dei termini di prescrizione. La costituzione di parte civile. Quanto alla lamentata violazione dell’articolo 74 c.p.p., la Corte di Cassazione ha specificato come le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non solo quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale ma, più in generale, quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l’interesse perseguito da una associazione con riferimento ad una statuizione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, con l’effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 gennaio – 24 febbraio 2014, numero 8767 Presidente Ferrua – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 25/03/2011 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva affermato la responsabilità A di M.L. in relazione al delitto di violenza privata in danno di B.M. capo d , in tal modo diversamente qualificata dal giudice di primo grado l'originaria imputazione ex articolo 513 bis cod. penumero B di M.A. in relazione al delitto di tentata violenza privata in danno di Z.I. e B.V. , in tal modo diversamente qualificata dal giudice di primo grado l'originaria imputazione ex articolo 56 e 513 bis cod. penumero capi n, o . La Corte territoriale ha, altresì, confermato la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di M.L. per intervenuta prescrizione del reato di tentata violenza privata in danno di Ba.Fr. capo I e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.L. e M.A.P. , in relazione al delitto di violenza privata in danno di A.N. , per intervenuta estinzione del reato per prescrizione capo b . Infine, la Corte d'appello ha confermato la condanna dei due imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, in favore della parte civile FIGcomma 1.1. Il reato di cui al capo d concerne le minacce esercitate da M.L. per indurre B.M. a revocare la procura sportiva conferita ad altro soggetto, A.S. , e concederla alla Gea World s.p.a La Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità del M. tenuto conto, per un verso, del fatto che il primo, nel mese di agosto 2004, aveva imposto al B. di non farlo più chiamare dall'Anumero , e, per altro verso, del fatto che, in effetti, a metà ottobre dello stesso anno, dopo il mutamento di procuratore, era intervenuto l'auspicato adeguamento stipendiale. L'impossibilità di raggiungere tale risultato in agosto non era giustificabile né con il recente rientro del calciatore dopo una squalifica per doping, affermata dall'imputato, ma smentita da precise circostanze di segno contrario, né con la non valutabilità delle qualità tecniche del calciatore, il quale, pochi giorni prima delle telefonate di agosto, era stato convocato in nazionale e aveva giocato la partita omissis . 1.2. I reati di cui ai capi n e o riguardano le pressioni esercitate su due giocatori Z.I. e B.V. , al fine di conferire la procura sportiva ad M.A. , attraverso la prospettazione della possibilità di ottenere il trasferimento a squadre di calcio più blasonate rispetto a quelle di appartenenza e dell'impossibilità di conseguire tali risultati attraverso altri canali. La Corte d'appello ha valorizzato le deposizioni dei due giovani calciatori, sottolineando la loro concordanza e l'assenza di costituzione degli stessi come parti civili. 1.3. Il reato contestato al capo I , concerne la seguente espressione indirizzata da M.L. a B.F. , direttore sportivo dell'A.S. Roma s.p.a., al quale il primo rimproverava la difficoltà del figlio A. e di altro coimputato di acquisire le procure sportive dei giocatori del settore giovanile della Roma il lavoro nel mondo del calcio è un lavoro particolare, un anno si lavora da una parte, un anno dall'altro e un anno non si lavora . La Corte territoriale ha ritenuto, per un verso, che la minaccia proferita dovesse ritenersi pacificamente dimostrata, giacché l'attendibile dichiarazione della persona offesa trovava conferma nelle parole dello stesso imputato e, per altro verso, che era irrilevante il grado di perturbamento psichico cagionato in concreto, variabile da soggetto a soggetto. 1.4. Il reato contestato al capo b è riferito a M.L. , quale socio di fatto, e al figlio A. , quale legale rappresentante della Gea World s.p.a., e concerne la costrizione esercitata in danno del calciatore A.N. , affinché accettasse il trasferimento dalla Juventus alla squadra di calcio del Perugia per la stagione calcistica omissis . La Corte d'appello ha rilevato che la declaratoria di estinzione del reato era imposta dall'acquisita prova della sussistenza del fatto fondata a sulle attendibili dichiarazioni del calciatore, lineari, prive di contraddizioni e non sorrette da intenti calunniosi o ritorsivi, come confermato dalla mancata costituzione dello stesso come parte civile b sul fatto che l'effettiva sussistenza del potere di stroncare la carriera del calciatore, se non avesse accettato il trasferimento, era dimostrata proprio dalla circostanza che l'anno prima proprio M.L. aveva consentito il rientro dell'A. presso la Juventus c sul fatto che, nel caso di specie, a differenza di quanto accaduto il giocatore F. , non erano intervenute trattative finalizzate al componimento della vicenda d sulle incertezze legate all'impugnativa presso gli organi di giustizia sportiva del provvedimento di messa fuori rosa , che comunque non avrebbe escluso gli evidenti danni di carriera e di stipendio e sull'irrilevanza del sostanzioso aumento di compenso conseguito dal giocatore, il quale non voleva quel trasferimento, comunque destinato ad inserirlo in una squadra di provincia, lontano dai riflettori del grande calcio, anche Europeo, con i conseguenti ritorni negativi sulla carriera. 1.5. Con riguardo alla costituzione come parte civile della F.I.G.C., la sentenza impugnata ha sottolineato che tra i fini e i compiti della Federazione articolo 1 dello Statuto figura quello di garantire la corretta partecipazione di tutti gli appartenenti allo svolgimento dell'attività sportiva, talché diretto ed immediato era il danno derivato dalla commissione dei reati sopra descritti. 2. Nell'interesse dei due imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di M.L. si affida ai seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 610 cod. penumero , in relazione al reato di cui al capo d commesso in danno di B.M. . In particolare, si rileva che il ricorrente, all'epoca direttore generale della Juventus, si era limitato, con una condotta circoscritta all'agosto 2004, a rifiutare un incontro con il nuovo procuratore del calciatore Blasi, il quale aveva chiesto la revisione del contratto in scadenza nel 2008. Una volta venuta meno l'originaria contestazione di avere inteso favorire il figlio M.A. e società la Gea World, prospettando il conseguimento dell'agognato aumento di ingaggio attraverso il cambio di procuratore, non erano ravvisabili nella condotta del M. , al di là dei toni utilizzati, alcuna violenza o minaccia, ossia le modalità tipiche di espressione del reato di cui all'articolo 610 cod. penumero . 3.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 610 cod. penumero e vizi motivazionali, con riferimento al capo della sentenza che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo b , commesso in danno del calciatore A.N. . Anche con riferimento a tale episodio, il ricorrente contesta l'esistenza di una violenza o minaccia, dal momento che l'attività posta in essere era espressione del diritto di una società di calcio di individuare, attraverso il direttore generale e l'allenatore, i giocatori che, per meriti sportivi, possono rientrare nella rosa dei titolari. Per questa ragione, la società aveva cercato di convincere l'A. ad accettare il trasferimento presso la squadra del Perugia, certo meno blasonata della Juventus, ma che aveva assicurato al calciatore un aumento di ingaggio. Proprio in tale prospettiva l'A. , pur avendo la possibilità di rifiutare, aveva invece accettato l'operazione. 3.3. Con il terzo motivo, si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 610 cod. penumero in relazione al reato di cui capo I , commesso in danno di B.F. e dichiarato estinto per prescrizione già dal giudice di primo grado. Il ricorrente lamenta che il teste e persona offesa B. era stato più volte smentito da altri testimoni inoltre, egli stesso aveva riconosciuto che la frase attribuita a M.L. aveva suscitato in lui ilarità, in tal modo dimostrando che la condotta ascritta al primo era inidonea ad eliminare o a ridurre sensibilmente la sua capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di M.A.P. si affida ai seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo, concernente i capi o e n , si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'articolo 610 cod. penumero . In particolare, si rileva che i calciatori Z. e B. , nel descrivere l'incontro avuto con un dirigente della Juventus e con il ricorrente, in vista del conferimento della procura a favore di quest'ultimo, avevano sempre fatto riferimento a consigli e a possibili vantaggi per la propria carriera, ma non a possibili ripercussioni negative. Da tale premessa discende la conclusione dell'insussistenza della violenza o della minaccia necessarie per integrare il delitto di cui all'articolo 610 cod. penumero . 4.2. Con il secondo motivo, sempre concernente i capi o e n , si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'articolo 110 cod. penumero . Al riguardo, si critica il fatto che la Corte territoriale abbia omesso di argomentare in ordine alla dedotta estraneità del ricorrente alle pressioni esercitate dall'altra persona presente all'incontro, che, invece, per quanto concerne il M. , era stato sostanzialmente occasionale e di breve durata, giacché, per la maggior parte del tempo, era stato finalizzato a convincere i due giovani calciatori a rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Tale deficit motivazionale non aveva consentito, anche alla luce del venir meno della fattispecie associativa, di precisare la natura dell'apporto concorsuale attribuito al ricorrente. 4.3. Con il terzo motivo, sempre concernente i capi o e n , si lamenta violazione dell'articolo 522 cod. proc. penumero , attesa la diversità tra il fatto contestato, ossia il reato di illecita concorrenza di cui all'articolo 513 bis cod. penumero , e quello, ritenuto in sentenza, di tentata violenza privata. Aggiunge il ricorrente che, anche a voler accedere alla tesi accolta dalla Corte d'appello, quanto all'identità del fatto materiale, comunque ricorrerebbe la violazione degli articolo 521 e 522 cod. proc. penumero , alla luce del diritto dell'accusato di comprendere anche la qualificazione giuridica dei fatti contestati Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, 11/12/2007, Drassich . 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta vizi motivazionali e violazione degli articolo 110 e 610 cod. penumero , in relazione all'episodio di cui al capo b . In particolare, si rileva a per un verso, l'insussistenza della violenza o della minaccia, dal momento che, al di là delle espressioni adoperate peraltro dal coimputato M.L. , nella specie, non vi era stata alcuna costrizione, ma un'attività di convincimento indirizzata verso il giocatore A. ad accettare il trasferimento presso società di minore prestigio, in cambio di un sostanzioso aumento dell'ingaggio b per altro verso, la mancata specificazione del contributo causale fornito dal ricorrente, sempre tenendo conto del fatto che era stata esclusa la fattispecie associativa. 4.5. Con il quinto motivo, si lamenta violazione dell'articolo 74 cod. proc. penumero , dal momento che, venuta meno la contestazione del reato associativo, erano stati ritenuti a carico del ricorrente solo reati contro la persona, con connotazione essenzialmente privata pertanto, l'ipotetico e non dimostrato pregiudizio della FIGC aveva natura indiretta. Considerato in diritto 1. In difetto di evidenti cause di inammissibilità dei ricorsi proposti, va dato atto, con riferimento alla posizione di M.L. , dell'estinzione del reato di cui al capo d per effetto della prescrizione intervenuta in data 01/03/2012 e, con riferimento alla posizione di M.A.P. , dell'estinzione dei reati di cui ai capi n e o , per effetto della prescrizione intervenuta in data 01/11/2011. Ciò posto, attesa la presenza della parte civile, occorre scrutinare i vizi lamentati dai ricorrenti. 2. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.L. è inammissibile. Le critiche rivolte alla sentenza impugnata muovono, infatti, da una ricostruzione della vicenda, contrassegnata dalla legittima pretesa del direttore generale di una società sportiva di non discutere nell'agosto 2004 del rinnovo delle condizioni economiche di un contratto con scadenza nel 2008, che collide con il motivato accertamento della sentenza impugnata, secondo cui a appena qualche mese dopo, nell'ottobre 2004, era già avvenuto l'incontro nel corso del quale era stato comunicato al calciatore che il nuovo contratto sarebbe stato sottoscritto per un compenso significativamente superiore la Corte territoriale richiama la telefonate numero 2138 del 15/10/2004 e la numero 3064 del 18/10/2004 b siffatto adeguamento stipendiale contrasta con la tesi difensiva secondo la quale il rifiuto del M. di confrontarsi sul tema con, A.S. , procuratore sportivo del B. dell'epoca, era motivato dalla necessità di verificare le qualità tecniche del giocatore c che la tesi, oltre che dalla vicinanza temporale tra le due date, era del pari smentita dal fatto che il B. , proprio nell' omissis , era stato convocato in nazionale. La logicità di tale accertamento non è messa in discussione nel ricorso che si limita a reiterare la prospettazione difensiva, senza contrastare né gli elementi probatori valorizzati dalla Corte territoriale né la rilevanza degli stessi in vista della raggiunta conclusione dell'assoluta implausibilità della ricostruzione alternativa proposta. Né, in senso contrario, può valorizzarsi il fatto che dalla medesima imputazione siano stati assolti M.A. e i coimputati L.D. e Za.Fr. , interessati, al pari del primo, all'assunzione dell'incarico di procuratore sportivo del B. , al posto dell'A. . Al riguardo, la Corte territoriale, pur dando atto della consapevolezza da parte degli stessi in ordine ai contorni della vicenda, ha rigettato l'appello del P.M. sul punto, sottolineando l'assenza di elementi di prova in ordine al compimento da parte degli imputati di concreti atti di minaccia. Tale conclusione, tuttavia, non elide, sul piano logico, il movente perseguito, con le attività di pressione sopra descritte, dal ricorrente, al fine di favorire il figlio. A fronte di tale accertamento dei fatti, va solo ribadito, in punto di diritto, che integra gli estremi del reato di violenza privata la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto, al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa Sez. 2, numero 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249162 . 3. Inammissibile è, del pari, il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.L. . Anche in questo caso, l'accertamento operato dalla Corte territoriale muove dalla concreta efficacia intimidatoria della minaccia formulata dal M. in danno del calciatore A. di stroncargli la carriera, se non avesse accettato il trasferimento al , alla luce del fatto che essa proveniva dal datore di lavoro che solo l'anno precedente aveva consentito il rientro nel giocatore presso la società torinese. La sentenza impugnata ha, inoltre, rilevato che la prospettazione negativa sul futuro del giocatore aveva svolto un'efficacia determinante, in quanto, a differenza di quanto era accaduto per altro giocatore, il trasferimento sgradito non risultava essere stato accompagnato da alcuna trattativa e dal raggiungimento di un accordo economico, al quale ricollegare la scelta della persona offesa. Il motivo di ricorso, sul punto, insiste sull'aumento di ingaggio, ma neppure deduce che esso sia entrato in gioco nella trattativa con il giocatore ciò, che come s'è visto, la Corte territoriale, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha positivamente escluso , al fine di convincerlo ad accettare il trasferimento presso una squadra meno prestigiosa, con la conseguenza che la censura difetta di specificità, in quanto non attinge l'argomento speso per giungere all'affermazione di responsabilità. Del resto, proprio le considerazioni sviluppate in ricorso, quanto all'interesse economico della società calcistica a favorire il trasferimento del giocatore, legato da un contratto pluriennale e tuttavia non più in linea con i programmi sportivi della prima, da un lato, dimostrano il movente della condotta posta in essere e, dall'altro, non rendono per ciò lecito lo strumento utilizzato. 4. Il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.L. è, nel suo complesso, infondato. Ed infatti, per un verso, la critica relativa al fatto che le dichiarazioni della persona offesa sarebbero smentite dalle deposizioni di altri testimoni è assolutamente generica nella sua prospettazione, in quanto non indica né le generalità di tali testi né il contenuto delle loro affermazioni, mentre, per altro verso, la censura che concerne la concreta reazione di ilarità del B. alla minaccia dell'imputato trascura di considerare che il concetto penalistico di minaccia non richiede affatto l'effettiva lesione del bene protetto dalla norma, essendo necessario e sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale la valutazione dell'idoneità della minaccia a realizzare tale finalità va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell'uomo comune v., con riferimento al reato di cui all'articolo 612 cod. penumero , Sez. 5, numero 8264 del 29/05/1992, Mascia, Rv. 191433 . 5. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di M.A. è inammissibile. La doglianza che attiene all'insussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia muove da una premessa in fatto - la mera prospettazione di vantaggi e non di possibili ripercussioni negative - che si scontra con quanto riportato nella sentenza di primo grado, a proposito della deposizione del teste B. , che aveva dato conto della contestuale pressione operata su di lui e sull'altro giocatore russo, al fine di ottenere la sottoscrizione del contratto con la Juventus e il conferimento della procura al M. pag. 65 e 295 della sentenza di primo grado , esercitata anche facendo riferimento alla possibilità di problemi nel trovare una nuova squadra. La frammentaria citazione di brani della deposizione del calciatore contenuta in ricorso e tesa a valorizzare la menzione dei vantaggi che sarebbero stati conseguiti con il conferimento della procura alla società Gea World non è sufficiente a dimostrare un travisamento della prova da parte della Corte territoriale e priva di base argomentativa la conseguente censura di inosservanza dell'articolo 610 cod. penumero , per insussistenza delle minacce. 6. Del pari inammissibile è il secondo motivo del medesimo ricorso, relativo alla mancata individuazione del contributo causale del M. , in quanto la valutazione della Corte territoriale è saldamente ancorata a quanto accertato dai giudici di primo grado, a proposito dell'intervento - la cui durata poco rileva - del ricorrente, il quale, secondo quanto riferito dal teste B. pag. 295 della sentenza di primo grado , si era attivato personalmente, assieme ad altro soggetto, per sollecitare il rilascio della procura, usando gli stessi argomenti in precedenza adoperati da un dirigente della società calcistica Juventus. Che poi le pressioni esercitate sui giocatori fossero anche dirette ad ottenere il rinnovo del contratto con quest'ultima società non esclude affatto l'esistenza di altro obiettivo peraltro, l'unico cui formalmente potesse aspirare M.A. quale procuratore sportivo . 7. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di M.A. è infondato. Ed, infatti, nel caso di specie, a fronte della riqualificazione giuridica operata dal primo giudice, non è stato in alcun modo disatteso il precetto dell'articolo 6 CEDU, posto che risultano rispettate le condizioni che, secondo la Corte Europea Corte eur. dir. uomo, 11 dicembre 2007, Drassich. c. Italia , occorre sussistano per ritenere legittima quella operazione di riqualificazione, ossia a che sia sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti possa essere riqualificata , giacché, nel caso concreto, nei capi di imputazione si fa specifico riferimento a minacce indirizzate ai due giocatori, al fine di indurli a conferire la rappresentanza al M. b che il ricorrente abbia potuto invocare adeguati mezzi di difesa, in quanto la riqualificazione operata in primo grado ha certamente lasciato inalterato il diritto di articolare difese si veda, al riguardo, Sez. 3, numero 2341 del 07/11/2012 - dep. 17/01/2013, Manara, Rv. 254135 c infine, che la riqualificazione non abbia operato a detrimento della posizione dell'imputato la citata sentenza della Corte Europea nel caso Drassich impone, infatti di valutare le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente e in particolare se la nuova qualifica abbia comportato una modifica in peius del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione , giacché il delitto di cui all'articolo 610 cod. penumero è punito con al reclusione sino a quattro anni, mentre il reato originariamente contestato di cui all'articolo 513 bis dello stesso codice è punito con la reclusione da due a sei anni. 8. Il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di M.A. è, nel suo complesso, inammissibile. Per quanto concerne la dedotta insussistenza della minaccia, si rinvia, per ragioni di economia espositiva, alle considerazioni svolte al numero 3 del Considerato in diritto, in relazione al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di M.L. . Con riguardo, invece, agli specifici profili di doglianza che investono la posizione del ricorrente e il contributo causale da lui fornito, va rilevato che le considerazioni sintetiche della Corte d'appello, si saldano con quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado ed, infatti, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo cfr., in motivazione, Sez. 2, numero 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550 . Ora, la decisione del Tribunale di Roma ha ampiamente illustrato che le ragioni che avevano concretamente impedito all'A. di agire diversamente a seguito della minaccia del M.L. di stroncargli la carriera , per es. attraverso la pur incerta strada del ricorso ai rimedi sportivi di fronte alla collocazione fuori rosa . Al riguardo, si è valorizzato non solo il fatto che, così facendo, il giocatore avrebbe dovuto entrare in rotta di collisione anche con il proprio procuratore, ossia M.A. , ma anche il fatto che quest'ultimo, nonostante l'impegno assunto, non aveva versato al precedente procuratore del giocatore, C.A. , quanto di sua spettanza, in tal modo provocando una controversia civilistica promossa dal medesimo C. , a seguito della quale il M. aveva chiamato in giudizio l'A. . Tale situazione era ancora in corso al momento del trasferimento dell'A. a Perugia e, secondo il motivato accertamento del giudice di merito, aveva svolto un ruolo essenziale nel creare il contesto che aveva indotto il primo a subire la minaccia rivoltagli. 9. Infondato è, infine, il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di M.A. . Al riguardo, va ribadito che le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio Sez. 3, numero 38290 del 03/10/2007, Abdoulaye, Rv. 238103 . Nel caso di specie, con motivazione assolutamente puntuale, la Corte territoriale ha rilevato che la condotta degli imputati si è tradotta nella lesione diretta ed immediata dei fini perseguiti istituzionalmente dalla FIGC, che, al pari di ogni altra federazione sportiva nazionale riconosciuta, persegue lo scopo di garantire la corretta partecipazione di tutti gli appartenenti al mondo sportivo formante il proprio bacino di interesse al compimento dell'attività sportiva. 10. In conseguenza delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata va, pertanto, agli effetti penali, annullata senza rinvio, ai sensi dell'articolo 620, comma 1, lett. a , cod. proc. penumero , limitatamente al capo d , per quanto concerne M.L. , e ai capi n e o per quanto concerne M.A. , con rigetto dei ricorsi agli effetti civili. Quest'ultima statuizioni comporta, altresì, la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile FIGC, che, alla luce delle questioni trattate, si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al capo d , per quanto concerne M.L. , e ai capi n e o per quanto concerne M.A. , per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione rigetta nel resto i ricorsi agli effetti civili rigetta nel resto i ricorsi condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione della spese sostenute dalla parte civile FIGC, che liquida in Euro 2.200,00, oltre accessori di legge.