Ente creditore o concessionario l’azione del contribuente può essere svolta indifferentemente nei loro confronti in caso di omessa notifica di un atto presupposto.
Per far valere la nullità della cartella di pagamento non preceduta da atto presupposto, il contribuente può citare in giudizio indifferentemente l’amministrazione o la società di riscossione. Tale principio è stato statuito dalla Cassazione, con sentenza 1532/2012 depositata il 2 febbraio, respingendo il ricorso di Equitalia. Il caso. La fattispecie riguarda una cartella di pagamento notificata per mancato pagamento di tasse auto. La società di riscossione aveva notificato il plico senza aver prima consegnato l’atto presupposto. Il contribuente aveva citato in giudizio Equitalia, la quale aveva opposto che il cittadino avrebbe dovuto citare sia l’amministrazione sia la società di riscossione. Tale tesi non è stata condivisa dal giudice di legittimità, che ha richiamato un consolidato orientamento delle Sezioni Unite civili della Suprema Corte secondo cui «l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo» e l’azione del contribuente può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario. Correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria. Orbene, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite del giudice di legittimità Sent. numero 5791/2008 la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo non notificato per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto consequenziale in base all’una o all’altra opzione compete al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che nel primo caso deve verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi , nel secondo la pronuncia deve riguardare l’esistenza o no di tale pretesa Cass., sent. numero 18356/2008 È affetto da nullità l'atto impositivo per il quale risulti omessa la notificazione al contribuente dell'atto che ne costituisce antecedente logico e presupposto giuridico e tale invalidità derivata può essere fatta valere in sede di impugnazione per mezzo di apposito motivo di ricorso sez. Trib., sent. numero 20935/2007 . Nullità dell’atto perché il vizio è procedurale. In definitiva, costituisce principio consolidato l’affermazione secondo cui l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale vizio, l’atto consequenziale notificatogli.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 10 gennaio – 2 febbraio 2012, numero 1532 Presidente Di Blasi – Relatore Terrusi Osserva Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. “1. Equitalia Cerit s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, numero 8/5/2010, che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto un ricorso di S.U. avverso talune cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche degli anni 2000 e 2001. Deduce un motivo cui l’intimato resiste con controricorso. Non ha svolto attività difensiva la Regione Calabria. 2. – L’unico motivo di ricorso lamenta essere errata l’impugnata sentenza nella misura in cui ha ritenuto – così disattendendo la speculare eccezione sollevata in appello – la legittimazione passiva di Equitalia Cerit nel giudizio instaurato contro la cartella esattoriale. Assume che l’agente della riscossione è parte del giudizio solo quando l’oggetto della contestazione sia costituito dalla validità o dalla regolarità degli atti esecutivi da esso predisposti mentre lo stesso non può ritenersi parte nel momento in cui vengano sollevate questioni che esulano dalla legittimità del giudizio di opposizione. 3. – Il ricorso appare inammissibile in relazione all’articolo 360-bis, numero 1, c.p.c Invero l’impugnata sentenza ha accolto l’appello del contribuente sull’essenziale rilievo della mancata notifica degli atti impositivi presupposti dalle cartelle in oggetto. Lo ha fatto affermando la concorrente legittimazione, nel relativo giudizio di opposizione, della Regione ente impositore e del concessionario emittente la cartella . Tanto è conforme all’orientamento recepito dalle sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, in materia tributaria, l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo e – per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell’odierno ricorso – l'azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione senza litisconsorzio necessario tra i due , essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo cfr. sez. unumero 16412/2007 . È quindi da ritenere che l’impugnata sentenza abbia deciso la questione di diritto in conformità alla giurisprudenza della Corte. Donde il ricorso è inammissibile a misura del fatto di non indicare, in seno al motivo, elemento alcuno finalizzato a modificare l’orientamento summentovato.” - che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione - che le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.