Le Casse private di previdenza, organizzate con il sistema di finanziamento a ripartizione, sono obbligate a riserve legali, pari a 5 annualità delle pensioni in essere, ma non dispongono di riserve tecniche a garanzia delle promesse pensionistiche contratte. Si impone quindi la rivisitazione dell’attuale normativa affinché le Casse private evidenzino anche l’entità del debito previdenziale già contratto. E questo al fine di valutare la sostenibilità di lungo periodo.
Per il concetto di debito previdenziale il riferimento d’obbligo è Onorato Castellino 1985 , C’è un secondo debito pubblico più grande del primo ? In Moneta e credito, numero 149, L. Beltrametti 1996 , Il debito pensionistico in Italia significato, dimensioni e implicazioni, Bologna, Il Mulino e R. Disney 2001 , How Should We Measure Pension Liabilities in EU Countries ? Castellino propone tre diverse definizioni di debito pensionistico i. valore attuale delle prestazioni promesse dalla legislazione vigente agli attuali pensionati e agli attuali appartenenti alle forze di lavoro, al netto dei contributi che, sempre secondo la legislazione vigente, i secondi dovranno ancora versare ii. come in i , ma estendendo il calcolo a un orizzonte infinito, ossia sommando a i il valore attuale delle prestazioni promesse ai futuri entranti nelle forze di lavoro, anche se oggi non ancora nati, al netto dei contributi che essi verseranno iii. come in i , ma limitando, per contro, il calcolo al valore attuale dei ‘diritti acquisiti’, cioè alla somma delle prestazioni promesse agli attuali pensionati e della quota già maturata accrued delle prestazioni promesse agli attuali appartenenti alle forze di lavoro. Nell’attuale sistema dei conti nazionali e finanziari, basati sullo S.N.A. 93 System of National Accounts 93 e il successivo aggiornamento del sistema europeo dei conti SEC 95 , non vengono considerati gli impegni pensionistici futuri delle più importanti tipologie. Sono in particolare esclusi gli impegni degli Enti previdenziali pubblici. Secondo Gabriele Semeraro E’ possibile tener conto delle pensioni future nei conti finanziari? la ratio di tale trattamento è connessa al funzionamento dello schema pensionistico ed infatti i rapporti pensionistici di tipo privatistico sono riconosciuti dallo S.N.A. 93 perché in essi l’assicurato versa dei contributi e la sua controparte accantona delle corrispondenti riserve, destinate a finanziaria la futura pensione. Considerazioni analoghe non valgono invece per gli schemi a ripartizione, in cui le pensioni correnti sono finanziate da contributi correnti e trasferimenti, piuttosto che dal rendimento di attività precedentemente accumulate e investite. Gli impegni del debitore non sono dunque incorporati in corrispondenti riserve o attività segregate e quindi non sono assimilabili ai tradizionali strumenti finanziari. In buona sostanza, in base alla normativa citata, mentre le polizze del ramo vita o le quote di un fondo comune sono entrambe riconosciute nel sistema dei conti, tutta la previdenza a ripartizione pubblica e privatizzata non vi rientra, con la conseguenza che se un sistema a ripartizione è in disequilibrio strutturale, nel senso che sta accumulando impegni pensionistici non coperti da corrispondenti contributi, ma i contributi ricevuti nel corso dell’anno eguagliano o addirittura superano le pensioni corrisposte, non si ha alcun effetti visibile sull’indebitamento netto che peraltro esiste ed è enorme sia per la previdenza pubblica che per quella privata. Un nuovo metodo per misurare le passività pensionistiche. Oggi è in corso un giusto processo di revisione dello S.N.A. 93 diretto a proporre nuove regole per la misurazione delle passività pensionistiche al fine del riporto degli impegni previdenziali futuri ma già contratti a dati correnti, mediante l’uso di metodo attuariali. I vantaggi del nuovo metodo appaiono legati alla sua capacità di segnalare con anticipo gli squilibri del sistema, di aumentare la trasparenza di quest’ultimo, di ridurre le possibilità di manipolazioni contabili Elsa Fornero in Discussione del lavoro di G. Semeraro . IAS 19 non si applica alle casse di previdenza private, ma merita comunque attenzione. Del resto proprio i principi contabili internazionali e in particolare lo IAS 19 disciplina le modalità di rendicontazione contabile delle prestazioni che una società può garantire a favore dei propri lavoratori dipendenti. L’obiettivo del principio è quello di far sì che i costi relativi alle prestazioni disciplinate dallo IAS 19 siano riconosciuti dalla società nel periodo in cui tali prestazioni vengono maturate e non nel momento in cui sono, o potrebbero essere, erogate. E’ vero che oggi lo IAS 19 non si applica alle casse di previdenza private però quel principio è meritevole di attenzione e di applicazione. Le Casse private di previdenza sono organizzate con il sistema di finanziamento a ripartizione, sono obbligate a riserve legali che sono diverse dalle riserve tecniche , pari a 5 annualità delle pensioni in essere, ma non dispongono di riserve tecniche a garanzia delle promesse pensionistiche contratte. Si impone quindi anche per le Casse private di previdenza la rivisitazione dell’attuale normativa al fine di indurle ad evidenziare anche l’entità del debito previdenziale già contratto e questo al fine di valutare la sostenibilità di lungo periodo e un tanto perché il debito previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che il sistema previdenziale sia in equilibrio o in disavanzo. Facciamo un esempio pratico per tirare le fila del nostro discorso. Se Cassa Forense ha un patrimonio di 5 miliardi di Euro, in gran parte destinati a riserva legale, e un debito previdenziale di circa 25 miliardi di Euro è evidente che l’incrocio dei due dati è in grado di segnalare con anticipo gli squilibri del sistema, di aumentare la trasparenza di quest’ultimo e di indurre quanto prima l’organo competente ad adottare riforme strutturali in grado di far fronte al debito previdenziale già maturato senza dover accendere continue ipoteche sul futuro pensionistico delle giovani generazioni. E oggi proprio l’introduzione nel sistema previdenziale forense della quota modulare facoltativa della pensione fino al 9% del reddito imponibile richiederebbe che, quantomeno la promessa pensionistica modulare, sia garantita da riserve tecniche ancorché si rimanga - in linea di diritto - nella previdenza di primo pilastro. Insomma sul punto la normativa che disciplina le casse private di previdenza appare carente e andrebbe implementata a garanzia degli Enti, degli iscritti, delle promesse pensionistiche e della contribuzione versata.