Nel comparto scuola ci sono specifici termini di cessazione del rapporto, tali per cui il dipendente che ha maturato i requisiti costitutivi del diritto alla pensione prima, deve comunque aspettare la fine dell’anno scolastico, cioè il 31 agosto, per poterne godere. Pertanto, se un docente ha maturato i requisiti prima del 31 agosto, ma al fine di salvaguardare il servizio e garantire la continuità didattica continua a lavorare fino a tale data, non può essere assoggettato agli effetti di leggi successive modificative del suo diritto già acquisito e non ancora esercitato.
Questa la decisione del Tribunale di Salerno emersa nella sentenza numero 4216 del 3 novembre 2014. Il fatto. Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2012, i ricorrenti, nella loro qualità di docenti attualmente in servizio, convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ritenendo sussistente il loro diritto alla pensione dal 31 agosto 2012 in forza di quanto delineato dal sistema ante d.l. numero 201/2011 convertito in l. numero 214/2011. D.l. numero 201/2011 fissa solo i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione. Opportuno, innanzitutto, ricordare che l’articolo 24, comma 3, del d.l. numero 201/2011 fissa quale elemento discriminante del regime applicabile la data di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2011 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale termine vale il vecchio regime, per gli altri il regime successivo. Riforma, pertanto, solo i requisiti per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, andando a modificare le regole stabilite precedentemente in riferimento all’età ed all’anzianità contributiva. Dunque, non occupandosi della decorrenza, considerando, infatti, quale discrimine solo il momento di maturazione dei requisiti di età e anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa. Circolare numero 2/2012 distingue i fatti costitutivi del diritto alla pensione e il momento di decorrenza. Il Dipartimento Funzione Pubblica al punto 6 della circolare numero 2/2012 afferma che, per il comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti con riferimento all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze di servizio. Tale circolare distingue la data di maturazione del diritto, dai termini di cessazione del servizio, cioè i fatti costitutivi del diritto alla pensione dal momento della decorrenza. Risulta, pertanto, essere in linea con il testo della citata legge. Comparto scuola sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo. Che il termine della decorrenza è regolata dalla vecchia normativa è quanto succede nel comparto scuola, ove il d.P.R. numero 358/1998 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo, che coincide con la fine dell’anno. La circolare sopra richiamata, evidenziando che nel comparto scuola, a differenza degli altri comparti, ci sono specifici termini di cessazione del rapporto, tali per cui il dipendente che ha maturato i requisiti costitutivi del diritto alla pensione al 31 dicembre 2011, deve aspettare la fine dell’anno scolastico, che termina il 31 agosto 2012, dà atto di questa sfasatura temporale. Il docente continua a lavorare, nonostante abbia maturato i requisiti della pensione, fino alla fine dell’anno scolastico. Il Tribunale di Salerno ha, pertanto, ritenuto irragionevole che, il docente, a cui viene “imposto” di continuare a lavorare fino al 31 agosto 2012 al fine di evitare un disservizio e garantire la continuità didattica, subisca, proprio in forza di tale esigenza, gli effetti negativi o positivi non importa di leggi successive modificative del suo diritto già acquisito e non ancora esercitato. Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dai docenti e, per l’effetto, accertato e dichiarato il loro diritto al collocamento in quiescenza alla data dell’1 settembre 2012. Compensa, poi, le spese di lite tra le parti in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia.
Tribunale di Salerno, sentenza 3 novembre 2014, numero 4216 Ragione di fatto e di diritto Con ricorso in riassunzione depositato in data 11.10.2012, i ricorrenti come in premessa epigrafati, nella loro qualità di docenti attualmente in servizio, convenivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ritenendo sussistente il loro diritto alla pensione dal 31.8.2012 in forza di quanto delineato dal sistema ante d.l. 201/11 conv. in L. 214/11. L’articolo 24 d.l. 201/11, al comma 3, individua quale elemento discriminante del regime applicabile la data di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva alla data del 31.12.2011 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale termine vale il vecchio regime, per gli altri il regime successivo. La circolare numero 2 dell’8.3.2012 del Dip. Funzione Pubblica al punto 6 prende in esame la particolarità del comparto scuola affermando espressamente che rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze di servizio. Orbene, condividendo quanto già statuito da parte della giurisprudenza di merito, ad avviso dell’ufficio detta circolare appare in linea con il testo della citata legge la quale si occupa esclusivamente della riforma dei requisiti per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, e dunque dei fatti costitutivi del diritto a pensione, modificando le regole stabilite in precedenza con riferimento all’età ed all’anzianità contributiva. Non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto età-anzianità contributiva ed il termine dal quale si può far valere tale diritto cessando di fatto la prestazione lavorativa . La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa. Questo è quanto accade nel comparto scuola laddove il DPR numero 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie. Di questa sfasatura dà atto la circolare numero 2/12 che evidenzia che nel comparto scuola ci sono specifici termini di cessazione del rapporto a differenza di altri comparti, per cui il dipendente - pur avendo maturato i requisiti costitutivi del diritto a pensione al 31.12.2011 - deve aspettare la fine dell’anno scolastico che termina il 31.8.2012. Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene imposto di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti negativi o positivi poco importa di leggi successive che modificato il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso deve esser accolto e, per l’effetto, accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza alla data dell’1.9.2012. Spese di lite compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia. P.Q.M. 1 Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accertata e dichiara il diritto dei ricorrenti tutti ad esser collocati in quiescenza alla data dell’1.9.2012 2 Compensa le spese di lite. Motivi contestuali.