La morte dell’Ispettore Raciti ancora nell’occhio del ciclone: allo stadio la condotta deve essere correttamente qualificata

Si applica l’art. 6, l. n. 401/1989 Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche allorché il contenuto delle frasi incriminate consista in un in equivoco e diretto incitamento alla violenza.

È quanto stabilito dallo Corte di Cassazione nella sentenza n. 972 del 13 gennaio 2014. La domenica allo stadio Il gip del Tribunale di Milano convalida il provvedimento con cui il Questore della stessa città ha imposto a un tifoso del Milan di presentarsi per tre anni presso gli uffici di pubblica sicurezza in occasione delle partite della predetta squadra. Questo perché, sulla base dell’art. 6, l. n. 401/1989, è stata qualificata come condotta che istiga alla violenza l’apposizione, da parte dell’imputato, all’interno dello stadio San Siro di uno striscione inneggiante agli autori dell’omicidio dell’Ispettore Raciti, avvenuto in occasione dei gravi disordini verificatisi nel 2007 a seguito del derby Catania-Palermo. Secondo i giudici, si tratterebbe di una forma indiretta ma univoca di incitazione alla violenza contro le forze dell’ordine che giustifica la misura adottata. L’uomo ricorre per cassazione. Attenzione alla qualificazione della condotta! Osserva la Cassazione che l'art. 2 -bis della l. n. 377/2001 punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena dell'arresto da tre mesi le condotte consistenti in introduzione o esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengono ingiurie o minacce . Ora, si applica l’art. 6, l. n. 401/1989 Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche allorché il contenuto delle frasi incriminate consista in un in equivoco e diretto incitamento alla violenza, restando invece punite ai sensi del citato art. 2 -bis le frasi che possano essere interpretate in tal senso induzione indiretta alla violenza . Nel caso in esame, difetta il carattere di chiara e diretta induzione alla violenza e l'ordinanza non ha fatto corretta applicazione della legge, con la conseguenza che l'ordinanza stessa deve essere annullata nella parte in cui dispone l'obbligo per l’uomo di presentarsi alle autorità di pubblica sicurezza.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 dicembre 2013 – 13 gennaio 2014, numero 972 Presidente Squassoni – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21/1/2013 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha convalidato il provvedimento con cui il Questore di Milano ha imposto per la durata di tre anni al sig. F. l'obbligo ex articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, numero 401 di presentarsi presso gli uffici di pubblica sicurezza in occasione degli incontri di calcio cui partecipa la squadra di calcio Milan F.C. . 2. Avverso tale decisione il sig. F. propone ricorso in sintesi lamentando Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett.b cod. proc. penumero per essere la condotta presa in esame non riconducibile alle ipotesi previste dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, numero 401, bensì alla diversa ipotesi disciplinata dall'articolo 2-bis della legge numero 41 del 2007 in particolare, l'articolo 6 prevede un elenco tassativo di ipotesi che contemplano condotte di diretto incitamento alla violenza, così che forme indirette non possono costituire il presupposto di applicazione della misura Sez.1, 15/7/2003, numero 29581 e 26/2/2002, numero 7534 . Considerato in diritto 1. PROBLEMI a tassatività, articolo 6 - b diritto di critica. Il provvedimento del Questore di Milano e l'ordinanza di convalida hanno qualificato come condotta che istiga alla violenza l'apposizione all'interno dello stadio Meazza di Milano di uno striscione recante la scritta M. e S. innocenti onore a A. . Osserva a tale proposito il Giudice delle indagini preliminari che M. e S. vanno identificati nei due tifosi del Catania condannati con sentenza irrevocabile per l'omicidio dell'Ispettore capo R. a seguito dei gravi disordini verificatisi nel 2007 al termine dell'incontro fra le squadre di calcio di Catania e Palermo a sua volta, A. va identificato nel calciatore che ha esibito la maglietta con la scritta S. è innocente e che fu per questo destinatario di provvedimento ex articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, numero 401. Ciò premesso, ritiene il giudice che l'affermazione dell'innocenza dei due tifosi condannati costituisce una forma indiretta ma univoca di incitazione alla violenza contro le forze dell'ordine, riconducibile al dettato dell'articolo 6, citato, e che occorre procedere al fine di prevenire futuri simili comportamenti. 2. Osserva la Corte che l'articolo 2-bis della legge 19 ottobre 2001, numero 377 punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena dell'arresto da tre mesi le condotte consistenti in introduzione o esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengono ingiurie o minacce . La differenza fra le previsioni contenute nell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, numero 401 e successive modifiche e quella della adesso richiamata legge numero 377 del 2001 è stata posta a fondamento della sentenza della Sez.1, numero 29581 dell'1/7/2003, Troise, che ha chiarito come possa applicarsi la più grave ipotesi ex articolo 6 allorché il contenuto delle frasi incriminate consista in un inequivoco e diretto incitamento alla violenza, restando invece punite ai sensi del citato articolo 2-bis della legge numero 377 del 2001 le frasi che possano essere interpretate in tal senso induzione indiretta alla violenza . 3. La Corte ritiene che, nel caso in esame, difetti il carattere di chiara e diretta induzione alla violenza e che l'ordinanza non abbia fatto corretta applicazione della legge, con la conseguenza che l'ordinanza stessa deve essere annullata nella parte in cui dispone l'obbligo per il sig. F. di presentarsi alle autorità di pubblica sicurezza e così come deve essere dichiarata l'inefficacia del decreto del Questore di Milano in data 10 gennaio 2013. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del decreto del Questore di Milano in data 10 gennaio 2013, limitatamente all'obbligo di presentazione.