Custodia cautelare in carcere: quanto rileva la tempistica?

La durata della custodia cautelare nelle singole fasi non può comunque superare il doppio dei termini ivi previsti da calcolare senza tener conto dell’aumento di sei mesi previsto dall’articolo 303, co. 1, lett. B, c.p.p

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 139 del 7 gennaio 2013. Il fatto. Il Tribunale del riesame di Napoli disponeva la scarcerazione di un uomo, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello in ordine alla possibilità di aggiungere, nel computo dei termini di fase, nel giudizio di secondo grado,il periodo di sei mesi di cui all’articolo 303, co. 1, sub 3-bis, c.p.p. In particolare, non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, la disposizione di cui all’articolo 304, co. 7, secondo la quale, nel computo dei termini di cui al co. 6, vale a dire nel computo del doppio del termine di fase, non si teneva conto dei periodi di sospensione di cui al co. 1, lett. B della stessa disposizione normativa. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli deducendo che l'imputato era stato condannato in relazione a delitto che prevede, con riguardo alla sua pena edittale un termine di fase pari ad un anno e sei mesi. Termine che, una volta sospeso, come nel caso in esame, raddoppia fino a tre anni. Al riguardo rileva che il Tribunale non ha tenuto conto della giurisprudenza della Suprema Corte in virtù della quale, ai fini del calcolo dei termini di fase occorre tenere conto, nel giudizio di appello e in quello di cassazione, della pena edittale prevista per il reato per il quale l'imputato è stato condannato e non della sanzione in concreto irrogata. Normativa processuale in materia di termini di durata delle misure cautelari personali. Deve preliminarmente osservarsi che il codice prevede varie tipologie di termini di durata delle misure cautelari personali. Da un lato vi sono i termini massimi intermedi o di fase ricollegati a determinate fasi o gradi del procedimento articolo 303 c.p.p. , da un altro lato vi è il termine massimo complessivo fino alla sentenza irrevocabile articolo 303, co 4, c.p.p. . I termini massimi intermedi hanno la caratteristica di essere autonomi tra loro, cioè di operare solo in quella determinata fase o grado del procedimento. Una volta conclusa la fase o grado anteriore inizia a decorrere il successivo termine intermedio. Per ciascuna delle tre diverse fasi previste antecedentemente alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado operano termini diversificati in ragione del massimo edittale della pena per il reato in relazione al quale è stata applicata la misura. Per il giudizio di appello e di cassazione il termine di fase è, invece, diversificato in ragione della pena in concreto irrogata, ad eccezione delle ipotesi di condanna in primo grado confermata in appello c.d. doppia conforme o di ricorso per cassazione proposto esclusivamente dal pubblico ministero, in cui articolo 303, co. 1, lett. D, ultimo periodo si applica il termine di durata massima complessivo di cui al comma 4 dell'articolo 303 c.p.p., che fa riferimento nuovamente alla pena edittale. Per la fase del giudizio ordinario di primo grado il numero 3-bis della lettera B del comma 1 dell'articolo 303 prevede un aumento fino a sei mesi dei termini ivi previsti qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, co. 2, lett. A, c.p.p. Il dettato normativo attinente lo status libertatis, in difetto di esplicita deroga, è tassativo e non può essere oggetto di interpretazione analogica estensiva, con la conseguenza che i termini tracciati dall'articolo 303, co. 1, numero 3-bis, proprio per l'eccezionalità di esso, non possono estendersi a quanto disposto dalla successiva lett. B-bis nella quale, in riferimento al giudizio abbreviato, non vi è cenno alcuno, nemmeno indiretto, a tale sistema di recupero . Deve aggiungersi che la sospensione della custodia cautelare disciplinata dall'articolo 304 c.p.p. opera sia sui termini di fase che sui termini di durata complessiva, entro però ben determinati limiti. La durata della custodia cautelare nelle singole fasi non può comunque superare il doppio dei termini ivi previsti, da calcolare senza tenere conto dell'aumento di sei mesi di cui all'articolo 303, co. 1, lett. B, numero 3-bis. Ai fini del limite massimo del termine di fase non si computano i periodi di sospensione di cui alla lettera B del co. 1 dell'articolo 304. Quanto all'incidenza sui termini di durata massima, la custodia cautelare, per effetto della sospensione, non potrà comunque superare detti termini aumentati della metà ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. Nel caso di specie occorre riferirsi alla pena concretamente irrogata. Come affermato dalla Suprema Corte, il termine di durata massima della custodia cautelare non potrebbe essere aumentato fino a sei mesi sommandovi il residuo recuperato nella fase dibattimentale da quelle precedenti, in quanto il “doppio” termine di custodia ha carattere insuperabile. Il processo in questione si è concluso in primo grado con sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 303, co. 1, numero 3-bis, previsto solo per la fase dibattimentale. Così come non ha pregio l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui deve trovare applicazione la lett. D dell'articolo 303 c.p.p. perché tale disposizione riguarda la fase susseguente al giudizio di appello. Nel caso in esame, il termine massimo di due anni previsto per il grado di appello è spirato prima della condanna in secondo grado Correttamente il Tribunale ha perciò fatto riferimento alla pena irrogata e non a quella prevista dalla legge per il reato. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 ottobre 2013 – 7 gennaio 2014, numero 139 Presidente Esposito – Relatore Verga Motivi della decisione Con ordinanza in data 15 aprile 2013 il tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto da N.G. avverso il provvedimento della corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase, disponeva la scarcerazione dell'imputato. Riteneva il tribunale che non potevano essere condivisi gli argomenti svolti dal giudice collegiale in ordine alla possibilità di aggiungere, nel computo dei termini di fase, nel giudizio di appello, ope legis, il periodo di sei mesi di cui all'articolo 303 comma 1 sub 3 bis codice procedura penale. Rilevava che dalla lettura dei verbali delle udienze svolta dinnanzi alla corte d'appello doveva escludersi che alcuna ulteriore sospensione fosse stata pronunciata nel giudizio d'appello, ai sensi dell'articolo 304 comma 1 lett. b codice procedura penale, con la conseguenza che non poteva trovare applicazione nel caso di specie la disposizione di cui all'articolo 304 comma 7 secondo la quale, nel computo dei termini di cui al comma 6, vale a dire nel computo del doppio del termine di fase, non si teneva conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1 lett. b della stessa disposizione normativa, fatto salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della cautelare. Riteneva pertanto che i termini di fase fossero decorsi alla data del 19 dicembre 2012, essendo spirato invano in detta data il termine di due anni dalla pronuncia della sentenza di primo grado Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli deducendo che l'ordinanza impugnata è incorsa in violazione di legge. Ritiene che l'imputato è stato condannato in relazione a delitto che prevede, con riguardo alla sua pena edittale un termine di fase pari ad un anno e sei mesi. Termine che una volta sospeso, come nel caso in esame, raddoppia fino a tre anni. Al riguardo rileva che il tribunale non ha tenuto conto della giurisprudenza della suprema corte in virtù della quale, ai fini del calcolo dei termini di fase occorre tenere conto nel giudizio di appello e in quello di cassazione, della pena edittale prevista per il reato per il quale l'imputato è stato condannato e non della sanzione in concreto irrogata. Richiama sul punto le sentenze sezione 6 numero 8734 del 12 dicembre 2007, sezione 1 numero 3638 del 17 dicembre 2009 ancora sezione 6 numero 27408 del 16.6.2010. Viene altresì sottolineato che nel periodo di due anni, rappresentato dal termine di un anno della sentenza di condanna, raddoppiato ex articolo 304 comma due codice procedura penale a seguito del provvedimento di sospensione dei termini di fase emesso dalla corte d'appello di Napoli, vanno sommati ulteriori sei mesi di cui ai termini della lett. d dell'articolo 303 codice di procedura penale. Richiama sul punto l'indirizzo espresso da questa corte sezione 5 penale con la sentenza numero 30759 del 2012. Il ricorso è infondato. Deve preliminarmente osservarsi che il codice prevede varie tipologie di termini di durata delle misure cautelari personali. Da un lato vi sono i termini massimi intermedi o di fase ricollegati a determinate fasi o gradi del procedimento articolo 303 c.p.p. , da un altro lato vi è il termine massimo complessivo fino alla sentenza irrevocabile articolo 303 co 4 c.p.p. . I termini massimi intermedi hanno la caratteristica di essere autonomi tra loro, cioè di operare solo in quella determinata fase o grado del procedimento. Una volta conclusa la fase o grado anteriore inizia a decorrere il successivo termine intermedio. Per ciascuna delle tre diverse fasi previste antecedentemente alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado operano termini diversificati in ragione del massimo edittale della pena per il reato in relazione al quale è stata applicata la misura. Per il giudizio di appello e di cassazione il termine di fase è invece diversificato in ragione della pena in concreto irrogata, ad eccezione delle ipotesi di condanna in primo grado confermata in appello c.d. doppia conforme o di ricorso per cassazione proposto esclusivamente dal pubblico ministero, in cui articolo 303 comma 1 lett. D ultimo i periodo si applica il termine di durata massima complessivo di cui al comma 4 dell'articolo 303 codice procedura penale che fa riferimento nuovamente alla pena edittale. Per la fase del giudizio ordinario di primo grado il numero 3 bis della lettera B del comma uno dell'articolo 303 prevede un aumento fino a sei mesi dei termini ivi previsti qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lett. a codice procedura penale. Come affermato da questo giudice di legittimità, il dettato normativo attinente lo status libertatis , in difetto di esplicita deroga, è tassativo e non può essere oggetto, di interpretazione analogica estensiva, con la conseguenza che i termini tracciati dall'articolo 303 co. 1 numero 3 bis, con il richiamo al c.d. recupero di cui alla 2 e u.p. di tale comma, proprio per l'eccezionalità di esso, non può estendersi a quanto disposto dalla successiva lett. b bis nella quale, in riferimento al giudizio abbreviato, non vi è cenno alcuno, nemmeno indiretto, a tale sistema di recupero . Non può essere considerato pertinente il richiamo all'articolo 304 co. 1 lett. C bis, posto che detta normativa, pur attinente il giudizio abbreviato, si riferisce alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare e non già alla proroga di tali termini, di ben diversa natura, portata e funzione Cass. Sez. 6 numero 12907 del 2003 Rv. 224157 . Deve aggiungersi che la sospensione della custodia cautelare disciplinata dall'articolo 304 codice di procedura penale opera sia sui termini di fase che sui termini di durata complessiva, entro però ben determinati limiti. La durata della custodia cautelare nelle singole fasi non può comunque superare il doppio dei termini ivi previsti, da calcolare senza tenere conto dell'aumento di sei mesi di cui all'articolo 303 comma uno lettera b numero 3 bis. Ai fini del limite massimo del termine di fase non si computano i periodi di sospensione di cui alla lettera B del comma uno dell'articolo 304. Quanto all'incidenza sui termini di durata massima la custodia cautelare, per effetto della sospensione, non potrà comunque superare detti termini aumentati della metà, ovvero se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. Ciò detto deve rilevarsi che nel caso in esame nessuna rilevanza hanno le doglianze sollevate dal ricorrente e il richiamo alla sentenza Ali Sualaiman dell'11.7.2012 sez. 5 Penale che ha affermato che, in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare, nel computo del doppio di quello di fase, inteso come termine massimo dall'articolo 304 comma 6 cod. proc. penumero , non si debba tenere conto del recupero, nei limiti dei sei mesi, del residuo delle fasi precedenti autorizzato dall'articolo 303, comma 1, lett. b numero 3-bis dello stesso codice ponendosi consapevolmente in contrasto con il contrario ed unanime orientamento di questa Corte, secondo il quale, argomentando dal tenore letterale del sesto comma dell'articolo 304, il termine di durata massima della custodia cautelare non potrebbe essere aumentato fino a sei mesi sommandovi il residuo recuperato nella fase dibattimentale da quelle precedenti, poiché, per un verso, l'avverbio comunque utilizzato dalla disposizione sottolineerebbe il carattere di limite insuperabile del doppio termine di custodia e, per altro verso, la collocazione dell'inciso senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'articolo 303, comma primo, lett. b numero 3 bis subito dopo l'enunciazione della regola in tema di durata massima della custodia, escluderebbe invece l'adozione di ogni criterio di computo che riduca la portata della stessa così Sez. 1, numero 34545 del 11 aprile 2007 - dep. 12 settembre 2007, P.M. in proc. Greco, rv. 237680 in senso identico da ultima Sez. 6 numero 38671 del 7 ottobre 2011 - dep. 25 ottobre 2011, Amasiatu, rv 250847 ed in precedenza tra le tante Sez. 1 numero 26794 del 15 maggio 2003 - dep. 19 giugno 2003, P.M. in proc. Pirrone, rv 225006 Sez. 1 numero 8094 del 9 gennaio 2002 - dep. 27 febbraio 2002, Gulino, rv 221326 Il processo a carico del N. si è concluso in primo grado con sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato sentenza del GUP di Napoli del 2012.2010 , con conseguente inapplicabilità dell'articolo 303 co. 1 numero 3 bis, previsto solo per la fase dibattimentale. Così come non ha pregio l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui, deve trovare applicazione la lett. D dell'articolo 303 c.p.p. perché tale disposizione riguarda la fase susseguente al giudizio di appello. Nel caso in esame il termine massimo di 2 anni previsto per il grado di appello è spirato il 19 dicembre 2012, prima della condanna in appello intervenuta il 12.3.2013. Correttamente il tribunale ha perciò fatto riferimento alla pena irrogata e non a quella prevista dalla legge per il reato. Il ricorso deve pertanto essere respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso.