Tossicodipendente ricetta denaro sporco: può esserci continuazione tra reati

Nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare che i reati siano il frutto della medesima, preventiva, risoluzione criminosa e se la tossicodipendenza dell’imputato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 46978 del 25 novembre 2013. Il fatto. Il Gip del Tribunale di Napoli rigetta l’istanza di un tossicodipendente volta al riconoscimento della continuazione tra i reati di cui a più sentenze di condanne definitive nei suoi confronti. Ciò per il lasso di tempo che intercorreva tra gli stessi e che portava ad escludere l’unicità del disegno criminoso, non determinata neppure dallo stato di tossicodipendenza. L’imputato ricorre per cassazione deducendo il fatto che il giudice non aveva considerato l’omogeneità dei reati, il periodo temporale circoscritto e il particolare stato del soggetto. La tossicodipendenza è indicatore di continuazione tra reati. Il ricorso è fondato la Cassazione ha più volte ribadito che nel deliberare in ordine alla continuazione, il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, ove il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori , come la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, l’omogeneità delle violazioni, il bene protetto. Di conseguenza, gli Ermellini annullano l’ordinanza impugnata e rinviano per nuovo esame al Gip di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 6 – 25 novembre 2013, n. 46978 Presidente Giordano – Relatore Rombolà Ritenuto in fatto Con ordinanza 8/3/13 il Gip del Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di V.A. volta ai riconoscimento della continuazione tra i reati di cui a più sentenze di condanna definitive nei suoi confronti. Ciò per il lasso di tempo che intercorreva tra gli stessi, che portava ad escludere l'unicità del disegno criminoso né soccorreva a una diversa soluzione lo stato di tossicodipendenza del soggetto. Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo 1 violazione di legge laddove il giudice non aveva considerato l'omogeneità dei reati ricettazione ed altre illecite condotte connesse alla negoziazione, mediante l'uso di attestati di identità contraffatti, di titoli di credito trafugati , l'identità delle modalità preparatorie ed esecutive, il periodo temporale circoscritto in alcuni casi la continuazione era stata riconosciuta in sede di cognizione, come per le condotte poste in essere tra il luglio 2004 e il settembre 2005, periodo coincidente con altra condotta di reato del luglio 2004 e prossimo ad altra del 6/10/05 ed ancora ad altre successive , il comprovato stato di tossicodipendenza 2 vizio conseguente di motivazione. Chiedeva l'annullamento. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuto che il giudice dell'esecuzione non avesse valutato appieno l'incidenza della tossicodipendenza sulle plurime condotte di reato, omogenee e temporalmente contenute, chiedeva l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Il provvedimento impugnato affronta e liquida il dato della tossicodipendenza in poche righe finali dal contenuto del tutto apodittico, affermando che non poteva ritenersi né risultava che esso fosse all'origine dei reati commessi. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte modo di pronunciarsi e, se è vero che la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione in mancanza di altri elementi concordanti sez. I, n. 39287/10, rv. 248841 , è altresì vero che in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cpp ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, ove il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori, quali a la distanza cronologica tra i fatti criminosi b le modalità della condotta c la sistematicità ed abitudini programmate di vita d la tipologia dei reati e il bene protetto f la omogeneità delle violazioni g le causali h lo stato di tempo e di luogo i la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza sez. II, n. 49844/12, rv. 253846 . Il giudice di merito non ha preso in esame i suddetti indicatori ad esempio l'omogeneità dei reati, spesso tipici del tossicodipendente ovvero ne ha negato la valenza come nel caso del dato temporale senza adeguata motivazione in relazione, ad esempio, ai reati più ravvicinati ad altri già riconosciuti in continuazione in sede di cognizione . Il giudice del rinvio prenderà di nuovo in esame la fattispecie, adeguandosi ai criteri di giudizio sopra richiamati. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Napoli.