Questo anche se la graduatoria viene formata in base ai titoli e con l'esclusione, quindi, di ogni forma di esame.
Impiego pubblico. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5431 depositata il 4 novembre, ha affermato che il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla controversia, in quanto «In tema di impiego pubblico, sono devolute alla giurisdizione del g.a., ai sensi dell’articolo 63, comma 4, d.lgs. numero 165/2001, le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione a tempo determinato, posto che a dette procedure si applicano le norme generali, discendenti dal principio di cui al comma 3 dell’articolo 97 Cost., che governano la gestione dei concorsi pubblici, le quali non hanno ragione di essere derogate per il solo fatto che l’assunzione sia stata effettuata con contratti a termine, in funzione dell’esecuzione di uno specifico progetto, ed il bando di concorso abbia considerato una selezione per soli titoli, senza prevedere lo svolgimento di prove d’esame». In tal senso, infatti, si è già espressa la Cassazione, Sezioni unite, con la sentenza numero 529/2010 e Cons. Stato, sez. III, numero 3704/2011. Competenza del giudice amministrativo. Ha errato, pertanto, nel caso specifico, il Giudice di primo grado che aveva deciso per la competenza del giudice ordinario nel decidere a proposito della controversia relativa ad una procedura selettiva finalizzata al reclutamento di animatori teatrali per la realizzazione del relativo laboratorio a cui affidare l’incarico mediante la stipula di un contratto d’opera professionale per un determinato numero di ore ancora da definire. Secondo il Giudice di prima istanza la suddetta controversia esulava dalla previsione di cui all’articolo 63, comma 4, del d.lgs. numero 165/2001, secondo cui “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi” e va, invece, devoluta, alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14 ottobre – 4 novembre 2014, numero 5431 Presidente De Felice – Estensore Pannone Fatto e diritto 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per ha declinato la propria giurisdizione in base ai seguenti argomenti “Si osserva, in primo luogo, che la controversia posta al vaglio del giudice concerne una procedura selettiva finalizzata al reclutamento di animatori teatrali per la realizzazione del relativo laboratorio a cui affidare l’incarico mediante la stipula di un contratto d’opera professionale per un determinato numero di ore ancora da definire”. “La controversia in esame, pertanto, esula dalla previsione di cui all’articolo 63, comma 4, del d.lgs. numero 165/2001, secondo cui “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi” e va, invece, devoluta, alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro cfr. TAR Puglia - Lecce, sez. II, 17 febbraio 2014, numero 466 TAR Sicilia - Palermo, sez. II, 4 giugno 2013 numero 1211 e 19 febbraio 2013 numero 401 ”. 2. L’appellante sostiene che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo alla luce della recente pronuncia della V Sezione del Consiglio di Stato, 31 maggio 2012, numero 3274. 3. Ad avviso del Collegio il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla presente controversia, in quanto “In tema di impiego pubblico, sono devolute alla giurisdizione del g.a., ai sensi dell’articolo 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 numero 165, le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione a tempo determinato, posto che a dette procedure si applicano le norme generali, discendenti dal principio di cui al comma 3 dell’articolo 97 cost., che governano la gestione dei concorsi pubblici, le quali non hanno ragione di essere derogate per il solo fatto che l’assunzione sia stata effettuata con contratti a termine, in funzione dell’esecuzione di uno specifico progetto, ed il bando di concorso abbia considerato una selezione per soli titoli, senza prevedere lo svolgimento di prove d’esame” Cass. SSUU, 15 gennaio 2010, numero 529 Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2011, numero 3704 . Pertanto, in accoglimento dell’appello, la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo Tribunale amministrativo regionale. 3. Spese al definitivo. P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado, con rinvio al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce. Spese al definitivo. Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.