Il pericolo di fuga dell’estradando giustifica la misura custodiale

La richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, dopo sentenza favorevole dell’estradabilità, deve essere fondata o sulla sopravvenuta inefficacia della misura o sulla sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga in vista della consegna allo Stato richiedente.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 45130, depositata il 31 ottobre 2014. Il fatto. Con due diverse ordinanze, la Corte d’appello di Firenze aveva respinto l’istanza di revoca prima e quella di sostituzione poi, della misura cautelare in carcere per fini estradizionali con quella degli arresti domiciliari. Con successiva sentenza, la Corte d’appello di Firenze disponeva la consegna dell’imputato alle competenti Autorità giudiziarie degli Stati Uniti d’America, ritenendo sussistenti i presupposti per l’accoglimento della relativa domanda di estradizione. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari della Corte d’appello di Firenze. La sentenza favorevole dell’estradabilità e il riesame della misura cautelare. Interviene la S.C. ribadendo, alla stregua di una pacifica linea interpretativa tracciata nei suoi precedenti, il principio secondo cui l’esaurimento del procedimento principale conclusosi con la sentenza favorevole all’estradabilità della persona assoggettata a misura coercitiva non può determinare automatiche e negative conseguenze sul suo status libertatis, con un generale effetto preclusivo del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. Il pericolo di fuga. Occorre, tuttavia, che la richiesta sia fondata o sulla sopravvenuta inefficacia della misura o sulla sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga in vista della consegna allo Stato richiedente, dato che, dopo la pronuncia di quella sentenza, il presupposto della prognosi della sussistenza delle condizioni per una sentenza favole alla estradizione risulta ormai definito dalla predetta decisione. Dunque, ritiene la Cassazione, avuto riguardo alla condizione della necessaria sopravvenienza di elementi dimostrativi del già ravvisato pericolo di fuga, deve rilevarsi come la misura cautelare adottata dalla Corte d’appello di Firenze sia stata ritenuta pienamente funzionale ad assicurare l’esecuzione del provvedimento di estradizione. Infatti, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la necessità della misura custodiale per scongiurare il pericolo di fuga, reso concreto non solo da disponibilità economiche e dalla facilità di spostamento in altri paesi, ma soprattutto dalla valutazione del comportamento già tenuto dall’estradando. La Corte di Cassazione ha, pertanto, deciso per il rigetto del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 – 31 ottobre 2014, numero 45130 Presidente Ippolito – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata in data 5 agosto 2014 la Corte d'appello di Firenze ha revocato la sua precedente ordinanza del 7 luglio 2014, in quanto emessa senza l'espletamento dell'udienza camerale nelle forme dell'articolo 127 c.p.p., ed ha respinto l'istanza - avanzata da F.P.M.M.C. , in quanto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per fini estradizionali dall'11 novembre 2013 - di revoca o di attenuazione della misura cautelare in atto, attraverso la prospettata sostituzione con quella degli arresti domiciliari tramite la sottoposizione a controllo con lo strumento del braccialetto elettronico. 2. Con ordinanza pronunciata in data 12 settembre 2014, inoltre, la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'ulteriore istanza, avanzata dallo stesso F.P.M.M.C. , di sostituzione della misura cautelare custodiale con quella degli arresti domiciliari, a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente ordinanza di rigetto emessa da quella Corte d'appello in data 5 maggio 2014, disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 agosto 2014 per un vizio formale del provvedimento cautelare, in quanto emesso de plano senza procedere all'audizione delle parti in camera di consiglio, in violazione degli articolo 718 e 127 c.p.p 3. Con sentenza pronunciata in data 28 marzo 2014, la Corte d'appello di Firenze ha disposto la consegna del F. alle competenti Autorità giudiziarie degli Stati Uniti d'America, ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento della relativa domanda estradizionale. 4. Con sentenza del 24 settembre - 13 ottobre 2014, numero 42777, infine, questa Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal F. avverso la su menzionata sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28 marzo 2014. 5. Con separati atti di impugnazione, il difensore di fiducia del F. ha proposto ricorso per cassazione avverso le su indicate ordinanze cautelari della Corte d'appello, prospettando motivi di doglianza sostanzialmente analoghi, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. 5.1. Violazione di legge con riferimento agli articolo 714, comma 2 e 274, comma 2, lett. b , c.p.p., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il concreto pericolo di fuga sulla base di precedenti condotte del F. e della sua attuale situazione di vita, che non consentirebbe di individuare legami con il territorio italiano. L'arresto è avvenuto in Siena nel novembre 2013, mentre l'allontanamento dal Canada risale al 2008 e negli anni successivi l'estradando non ha in alcun modo tentato di rendersi irreperibile, ma anzi si è spostato, assieme alla moglie, dalla omissis , ove ha stipulato un regolare contratto d'affitto annuale, per poi prendere alloggio in un albergo senese ove è stato arrestato, usando sempre i propri documenti di identità. La successiva stipula di un contratto di locazione quadriennale per un alloggio in Siena, seguita dall'esborso delle relative spese per le utenze e l'arredamento, costituiscono elementi sintomatici della sua volontà di risiedervi stabilmente assieme alla moglie. La documentazione medica prodotta, inoltre, dimostra che la moglie è affetta da una infezione contratta nel 2005 e che la stessa è per tale motivo in cura da anni, mentre i coniugi hanno raggiunto l'Italia dalla Francia solo nel 2013, ossia dopo almeno cinque anni dal loro arrivo dal Canada, con la conseguente esclusione di ogni rischio di fuga. 5.2. Violazione di legge con riferimento agli articolo 714, comma 2 e 274, comma 2, lett. b , c.p.p., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la mancata conoscenza della lingua italiana dimostri un'assenza di radicamento, atteso che il pericolo di fuga non può desumersi da una mera presunzione, quale è la condizione di straniero, ma deve ancorarsi ad elementi concreti. 5.3. Violazione di legge con riferimento agli articolo 714, comma 2 e 274, comma 2, lett. b , c.p.p., 275 e 277 c.p.p., non avendo la Corte territoriale tenuto conto dei criteri di adeguatezza delle misure cautelari e dell'esigenza di salvaguardare i diritti della persona con riferimento alla documentazione medica riguardante lo stato di salute del F. e della moglie affetta da una patologia cronica che necessita, oltre che dell'assunzione quotidiana di farmaci e di visite specifiche, anche e soprattutto di un sostegno familiare che solo la vicinanza del marito, a sua volta sofferente di claustrofobia e per il fumo passivo, potrebbe garantire un quadro clinico, quello emergente dalla prodotta documentazione, del tutto incompatibile con l'affermato pericolo di fuga. 5.4. Violazione di legge con riferimento agli articolo 714, comma 2 e 275-bis, c.p.p., avendo la Corte territoriale erroneamente escluso che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte attraverso il ricorso al controllo tramite il braccialetto elettronico, poiché la abitazione del F. si trova in un'area non lontana dal centro della città, non isolata e abbastanza vicina alle Stazioni dei Carabinieri e della Polizia, sì da rendere impossibile qualsiasi tentativo di fuga. Considerato in diritto 1. I su indicati ricorsi proposti in materia cautelare dalla difesa dell'estradando, in questa Sede preliminarmente riuniti in ragione dell'identità delle doglianze che ne costituiscono l'oggetto, sono infondati e vanno conseguentemente rigettati. 2. Deve anzitutto ribadirsi, alla stregua di una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte Sez. Unumero , numero 26156 del 28/05/2003, dep. 18/06/2003, Rv. 224613 , il principio secondo cui l'esaurimento del procedimento principale conclusosi con la sentenza favorevole all'estradabilità della persona assoggettata a misura coercitiva non può determinare automatiche e negative conseguenze sul suo status libertatis, con un generale effetto preclusivo del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. Occorre, tuttavia, che la richiesta sia fondata o sulla sopravvenuta inefficacia della misura o sulla sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga in vista dell'eventuale consegna allo Stato richiedente, dato che, dopo la pronuncia di quella sentenza, il presupposto della prognosi della sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione, richiesto dall'articolo 714, terzo comma, cod. proc. penumero , risulta ormai definito dalla predetta decisione v. Sez. 6, numero 4497 del 18/11/1997, dep. 07/01/1998, Rv. 210052 . 3. Entro tale prospettiva, dunque, avuto riguardo alla condizione della necessaria sopravvenienza di elementi dimostrativi della insussistenza del già ravvisato pericolo di fuga, deve rilevarsi come la misura cautelare adottata dalla Corte d'appello sia stata ritenuta, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, pienamente funzionale ad assicurare l'esecuzione del provvedimento di estradizione. Al riguardo, infatti, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la necessità della misura custodiale per scongiurare il pericolo di fuga, reso concreto non solo da disponibilità economiche e dalla facilità di spostamento in altri Paesi, ma soprattutto dalla valutazione del comportamento già tenuto dall'estradando, che nel 2008 non esitò a vanificare il decorso della procedura estradizionale allontanandosi dal XXXXXX - ove era stato arrestato a seguito della medesima domanda estradizionale avanzata dalle Autorità statunitensi - avendo ottenuto nelle more la liberazione su cauzione, alla condizione, non soddisfatta, che si presentasse alle successive udienze della relativa procedura. Conseguentemente infondata, in tal senso, deve ritenersi la connessa richiesta di applicazione del controllo personale attraverso il c.d. braccialetto elettronico, che costituisce una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, rimanendo come tale assorbita dalla decisione di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura massima della detenzione in carcere Sez. 5, ord. numero 40680 del 19/06/2012, dep. 17/10/2012, Rv. 253716 . 4. Sotto altro, ma connesso profilo, la impugnata pronunzia ha motivatamente escluso la presenza di situazioni o condizioni patologiche idonee a determinare di per sé uno stato di incompatibilità rilevante ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere a norma dell'articolo 275 c.p.p Rilevata, inoltre, l'assenza di rapporti familiari o di lavoro tali da richiedere la presenza del F. sul territorio italiano, la Corte territoriale ha mostrato di considerare con attenzione i rilievi difensivi, escludendo, con lineari ed esaustive argomentazioni, la fondatezza dell'ipotizzato radicamento dell'estradando e della moglie in Italia, poiché trasferitisi in Siena solo in epoca successiva all'arresto, mentre la documentazione dalla difesa prodotta relativamente ad un precedente rapporto locatizio immobiliare di cui la moglie del F. è stata parte in OMISSIS non è stata ritenuta dimostrativa, per la evidente transitorietà del lasso temporale, della necessaria connotazione di stabilità della relativa dimora. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 203, disp. att., c.p.p P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 203, disp. att., c.p.p