L’INPS, con Messaggio numero 7899/2014 del 22 ottobre 2014, illustra il contenuto normativo della Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani, nonché il flusso di processo e gli aspetti procedurali che ne derivano.
Soldi in arrivo. L’indennità di tirocinio prevista dal Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani, sarà erogata dall’INPS per le Regioni che hanno manifestato la volontà di avvalersi del servizio di pagamento, ovvero, al momento Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Valle D’Aosta, Piemonte, Marche, Basilicata, Liguria, Umbria, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Lombardia, Sardegna e Molise. A tale fine, le Regioni devono aderire all’apposita Convenzione che, si precisa, è da intendersi perfezionata nel momento in cui, dopo la firma di Regione e Direzione Regionale dell’Istituto, viene sottoscritta dal rappresentante del Ministero del Lavoro. L’INPS, con Messaggio numero 7899 del 22 ottobre 2014, illustra il contenuto normativo della Convenzione in parola, nonché il flusso di processo e gli aspetti procedurali che ne derivano. Modalità di pagamento. In particolare, tra le indicazioni fornite, l’Istituto specifica le modalità di pagamento dell’indennità e il relativo regime fiscale. Il tirocinante, infatti, potrà scegliere il pagamento • tramite accredito su conto corrente bancario o postale, provvisto di relativo IBAN, indicato dal tirocinante • qualora non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico cd. “domiciliato” cioè a mezzo Ufficio postale competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dal tirocinante che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per incassare l’importo a lui assegnato. L’importo dell’indennità di tirocinio è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali. L’indennità è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ex articolo 50, co. 1, lett. c, TUIR e pertanto, è soggetta a regime della tassazione corrente, con le aliquote previste all’articolo 11 TUIR e con il riconoscimento delle detrazioni ex articolo 12 e 13 TUIR. L’INPS rilascerà la certificazione unica dei redditi. fonte www.fiscopiu.it
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