Per le multe ai semafori con T-Red serviva il vigile, ma solo prima delle omologazioni

Per scattare regolarmente le fotografie ed inviare le multe agli automobilisti che passano con il rosso non serve la presenza del vigile. Purché si utilizzi uno degli strumenti omologati per l'uso automatico approvati dal ministero dopo la riforma della patente a punti. Lo ha chiarito definitivamente la Corte di cassazione, sez. II civile, con la sentenza numero 21605 del 19 ottobre. Il caso. Un automobilista è transitato con il semaforo rosso e si è visto recapitare a casa il verbale elevato dalla polizia municipale di Pistoia. Contro questa multa seriale l'interessato ha proposto censure al giudice di pace che ha accolto le doglianze dell'autista ma il Tribunale, in sede d'appello, ha ribaltato l'esito della vicenda confermando la sanzione pecuniaria. Gli Ermellini sono dello stesso parere. Dopo la riforma della patente a punti, validi i controlli semaforici anche in assenza di vigili. La riforma della patente a punti d.l. 151/2003, convertito nella legge 214/2003 ha introdotto formalmente in Italia la possibilità di attivare i controlli semaforici completamente automatici. Lo prevede specificamente l'articolo 201 del codice stradale. Solo il 18 marzo 2004, peraltro, sono stati emanati i primi provvedimenti tecnici che hanno dato definitivamente il via libera alla novella. In buona sostanza, specifica il Collegio, in tema di violazione dell'articolo 146, comma 3, del codice della strada attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa , per effetto della nuova disciplina recata dall'articolo 201, comma 1-ter, del decreto legge numero 151 del 2003, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia . Lecita l'installazione di sistemi di rilevazione automatici, se omologati. Sulla legittimità di questi strumenti si è espressa anche l'Avvocatura generale dello stato con il parere numero 46819 del 10 aprile 2008 che ha confermato la liceità dell'installazione dei sistemi semaforici regolarmente omologati, anche senza presidio. Con il dl 151/2003, specificava infatti la nota centrale, l'utilizzo dei sistemi automatici di controllo delle intersezioni stradali debitamente omologati è legittimo anche senza la presenza degli agenti. La valutazione preventiva terza, necessaria per ammettere l'installazione sulle strade degli altri sistemi automatici di controllo del traffico, non è infine richiesta dal codice stradale per il posizionamento dei controlli semaforici. Resta però necessario, concludeva l'autorevole parere, che la delibera con cui gli enti decidono di installare un sistema automatico per il controllo degli incroci dovrà essere adeguatamente motivata in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza stradale. Competerà poi al giudice di pace eventualmente valutare se le modalità in cui sia avvenuta l'installazione od operi il funzionamento dell'apparecchiatura stessa, oltre che rispettosi delle prescrizioni del decreto di omologazione del modello, costituiscano in concreto un valido ed inequivoco mezzo di accertamento della violazione .