Gravemente disabile e con una grande quantità di droga: è spaccio?

Non è inverosimile che un disabile, forte consumatore di hashish – usato anche come antidolorifico – detenga nella propria abitazione una scorta di droga in quantità superiore alla soglia massima prevista per farne uso personale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 44881, depositata il 7 novembre 2013. Il caso. Un imputato era stato condannato per aver illecitamente detenuto 28 gr. di hashish – da cui si potevano ricavare 127 dosi medie singole –. Contro tale decisione, egli ha presentato ricorso, denunciando erronea applicazione della legge penale, in quanto, a suo dire, il giudice di merito avrebbe ritenuto provata la destinazione allo spaccio di parte della sostanza detenuta, in base al solo dato ponderale, in assenza di altri elementi indicativi di quella destinazione. Per la Suprema Corte il ricorso va accolto. Detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso non esclusivamente personale? Innanzitutto, gli Ermellini hanno ripetuto che il superamento dei limiti massimi cui fa riferimento l’art. 73, comma 1- bis , lett. a D.P.R. n. 309/1990 non costituisce una presunzione, assoluta o relativa, in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente a un uso non esclusivamente personale . Bensì, come ricordato da Piazza Cavour, il giudice deve valutare globalmente, sulla base degli ulteriori parametri indicati dalla norma, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da provare la destinazione illecita della sostanza detenuta. Circostanze concrete da prendere in esame. Nel caso di specie, il ricorrente è soggetto notoriamente tossicodipendente , affetto da tetraplegia. In questo contesto, il Collegio ha dichiarato che il mero superamento del valore-soglia non appare, dunque, sufficiente a provare la destinazione allo spaccio , considerato anche che l’incapacità di movimento – dovuta alla patologia – gli rendeva difficoltoso ricorrere a frequenti approvvigionamenti. Dunque, la sentenza impugnata è stata annullata, affinché il giudice del rinvio riesamini il fatto, attenendosi all’interpretazione della norma penale in questione, come delineata dal Collegio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 ottobre - 7 novembre 2013, n. 44881 Presidente Agrò – Relatore Garribba Ritenuto in fatto D.S.A. ricorre contro la sentenza d'appello specificata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per avere illecitamente detenuto g. 28 di hashish da cui si potevano ricavare 127 dosi medie singole, e denuncia erronea applicazione della legge penale, perché il giudice di merito ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio di parte della sostanza detenuta, in base al solo dato ponderale, in assenza di altri elementi indicativi di quella destinazione. Considerato in diritto Questa Corte ha più volte ripetuto che il superamento dei limiti massimi indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento l'art. 73, comma 1 bis, lett. a , d.P.R. n. 309/1990 non costituisce una presunzione, assoluta o relativa, in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente a un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati dalla norma, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da provare la destinazione illecita della sostanza detenuta. Nel caso concreto, l'imputato - come riconoscono i giudici del merito - è soggetto notoriamente tossicodipendente , affetto da tetraplegia, che si presenta come forte consumatore di hashish, usato anche come antidolorifico. Non è dunque inverosimile ch'egli detenesse nella sua abitazione una scorta di droga in quantità superiore alla soglia massima prevista per farne uso personale, considerato anche che l'incapacità di movimento dovuta alla cennata patologia gli rendeva difficoltoso ricorrere a frequenti approvvigionamenti. In questo contesto il mero superamento del valore-soglia non appare, dunque, sufficiente a provare la destinazione allo spaccio. In verità la sentenza impugnata al rilievo circa la quantità detenuta aggiunge la circostanza della pendenza di altri procedimenti per violazione della disciplina sugli stupefacenti, pendenza che, però, non essendo sfociata in condanna definitiva, non consente illazioni colpevolistiche. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata, affinché il giudice del rinvio riesamini il fatto, attenendosi all’interpretazione della norma penale sopra delineata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.