Ultimi giorni per la sanatoria 2012 la finestra di un mese per procedere alla regolarizzazione si chiuderà lunedì 15 ottobre. Dopo le indicazioni, arrivate a scaglioni, di Inps e Inail, il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una Comunicazione prot numero 6121 allegata al parere dell’Avvocatura dello Stato.
Ecco l’interpretazione fornita dall’Avvocatura, destinata a confluire anche nell’aggiornamento delle “FAQ” sul sito ministeriale dell’Interno. Permanenza sul territorio da almeno il 31 dicembre 2011. Uno dei requisiti previsti dall’articolo 5 del d.lgs. numero 109/2012 per procedere alla regolarizzazione di lavori extracomunitari è che il cittadino straniero sia presente sul territorio italiano – senza interruzioni – dal 31 dicembre 2011 o da data antecedente. La presenza deve essere attestata da apposita documentazione proveniente da organismi pubblici. Indagare sulla ratio della norma. In ragione della «peculiare categoria dei destinatari della procedura di emersione» soggetti che raramente vantano contatti con le amministrazioni strictu sensu e della volontà sottesa di includervi anche soggetti pubblici, privati o municipalizzati che svolgono attribuzioni o funzioni pubbliche, la gamma dei possibili fornitori della documentazione è da ritenersi ampliata. Cosa può legittimamente confluire nel calderone delle attestazioni? Assumono massima rilevanza le certificazioni mediche provenienti da strutture pubbliche, l’iscrizione scolastica dei figli, tessere nominativa di mezzi pubblici, schede telefoniche di operatori italiani. Insomma, si tratta di documentazione che – pur non arrivando da pp.aa. – è «rilasciata da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere lato sensu pubblici, e ciò indipendentemente dalla condizione di regolarità dell’utente». Altri timbri più o meno rilevanti. La documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, in data anteriore al 31/12/2011, «non può che far supporre la presenza del destinatario nel territorio nazionale». Il passaporto recante il timbro di entrata in area Schengen, invece, non è sufficiente a testimoniare la presenza dello straniero sulla Penisola, indicandone soltanto l’ingresso nei ben più grandi confini del territorio privo di frontiere.
OK_TP_AMM_CircMiInt_n