Il Ministero del Lavoro, con la recente Lettera Circolare numero 14876/2014, fornisce nuovi dettagli per la rideterminazione delle sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni afferenti durata massima dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali, ferie annuali.
Nella direzione di precetti omogenei. L’importante pronuncia della Consulta del giugno scorso numero 153/2014 ha evidenziato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18-bis, commi 3 e 4, d.lgs. numero 66/2003 in materia di sanzioni in ipotesi di violazione delle disposizioni riguardanti la durata massima dell’orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali, le ferie annuali. Il dispositivo della Corte Costituzionale indicava come si fosse ravvisato nel d.lgs. numero 213/2004 un regime sanzionatorio indubbiamente più severo del precedente, in contrasto alle logiche di «necessaria identità» insite nell'Ordinamento. I chiarimenti del Ministero. In materia, il Min Lav già lo scorso luglio ricordava quanto fosse cruciale stabilire gli importi sanzionatori per le situazioni pregresse ancora aperte o pendenti. Con Lettera Circolare prot. numero 12552, del 10 luglio 2014, sono state fornite le prime indicazioni operative al personale ispettivo nello specifico la nota ha stabilito la necessità di rideterminare il quantum degli importi sanzionatori scaturiti dalle violazioni oggetto del vaglio di legittimità della Corte articolo 4, 7, 9 e 10 d.lgs. numero 66/2003 . Ad integrazione di quanto indicato - come enuncia la Lettera Circolare del 28 agosto, numero 14876 - si rende necessario chiarire che la rideterminazione dei suddetti importi deve essere effettuata tenendo conto della previsione di cui all'articolo 1, comma 1177, l. numero 296/2006, secondo cui «Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati », e nel cui periodo temporale è da ritenersi ricompreso l’impianto sanzionatorio previsto dalla normativa previgente. fonte www.lavoropiu.info