Riviste vecchie, cartoline ‘incomplete’: può essere ‘legittimo’ il prelievo della postina dalla corrispondenza

Secondo l’addetta alla corrispondenza, ella ha agito così solo perché quel materiale era destinato al macero. Questa giustificazione ha portato all’azzeramento della condanna per il reato di sottrazione di corrispondenza, e ora mette in discussione anche l’ipotesi del peculato.

Colta con le mani nel sacco, letteralmente, nel sacco della posta, più precisamente. A una postina, difatti, viene contestato un comportamento davvero sgradevole aver preso e portato a casa, in maniera illegittima, alcune riviste e alcune cartoline, regolarmente facenti parte del pacchetto’ quotidiano di corrispondenza da smistare palazzo per palazzo. Condanna in discussione, però, perché quel materiale era destinato al macero Cassazione, sentenza n. 37202, Sesta sezione Penale, depositata oggi Macero . Nessun dubbio sulla poco professionale condotta tenuta da una addetta allo smistamento della corrispondenza difatti, riviste e cartoline, indirizzate ai legittimi destinatari sono state rinvenute nella sua abitazione e nella sua autovettura . Ad avviso della donna, però, non si può trascurare il fatto che le riviste e le cartoline erano state sottratte solo in quanto destinate al macero . Questo elemento viene ritenuto sufficiente, in secondo grado, per azzerare la condanna per il reato di sottrazione di corrispondenza , ma non quella relativa al reato di peculato . Per i giudici di Cassazione, però, questa diversa valutazione è una contraddizione in termini. Perché le giustificazioni addotte dalla donna e ribadite anche nelle aule del Palazzaccio presentano un alone di plausibilità , soprattutto tenendo presenti che si è trattato di riviste risalenti ad anni addietro nonché di alcune cartoline postali prive di dati sufficienti per l’inoltro . Per queste ragioni, va considerata ancora aperta la questione sulla legittimità della giustificazione presentata dalla donna dovranno approfondire ed esprimersi nuovamente i giudici della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 luglio 11 settembre 2013, n. 37202 Presidente Agrò Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale dl Parma in data 12 febbraio 2009, in sede di giudizio abbreviato, ha assolto M.B. dal reato di cui all'art. 619 c.p. perché il fatto non sussiste, e ha confermato la sua responsabilità per il residuo delitto di peculato, determinando la pena in otto mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la responsabilità per il peculato, in quanto l'imputata, dipendente di Posta Italia s.p.a. e addetta allo smistamento della corrispondenza, si sarebbe impossessata, nel corso del suo servizio, di alcune riviste e cartoline indirizzate ai legittimi destinatari, oggetti che sono stati rinvenuti presso la sua abitazione e all'interno della sua autovettura. 2. L'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione e, con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in quanto i giudici di merito l'avrebbero, in maniera contraddittoria, considerata attendibile con riferimento alle giustificazioni offerte per il reato di cui all'art. 619 c.p., inattendibile in ordine al fatto che le riviste e le cartoline erano state sottratte solo in quanto destinate al macero. Con il secondo motivo lamenta che le sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, nonostante il primo giudice avesse applicato l'indulto, da ritenere più favorevole. 3. Il ricorso è fondato. I giudici di appello hanno ritenuto che le giustificazioni offerte dall'imputata circa la destinazione al macero, almeno di una parte della documentazione di cui è stata trovata in possesso, fossero mere petizioni di principio non suffragate da alcun elemento di prova. Tuttavia, dal capo di imputazione risulta che si è trattato di riviste risalenti ad anni addietro nonché di alcune cartoline postali prive di dati sufficienti per l'inoltro, per cui che fosse materiale destinato effettivamente al macero è argomento che presenta una qualche plausibilità e sul quale la sentenza avrebbe dovuto spiegare, in maniera coerente, le ragioni per cui tale tesi difensiva è stata ritenuta inattendibile inoltre, la decisione impugnata non contiene alcuna considerazione in ordine alle cartoline, limitandosi a fare riferimento solo alle riviste. 4. Per tali motivi la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio. Il secondo motivo è, allo stato, assorbito dall'accoglimento del primo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.