Il sindaco si disfa della garanzia reale del credito del comune danneggiato: può essere competente il giudice ordinario

L’azione revocatoria promossa dal Procuratore regionale della Corte dei Conti, in rapporto strumentale ad azione di responsabilità per danno erariale, spetta, a sua volta, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20597, depositata il 9 settembre 2013. Donazione stipulata tre giorni dopo la notificazione della sentenza di condanna della Corte dei Conti. Un Comune aveva proposto azione revocatoria al fine della declaratoria dell’inefficacia dell’atto di donazione con il quale il Sindaco – e presidente di commissione tecnica incaricata dell’esame delle domande per l’aggiudicazione di un appalto – aveva trasferito ai figli alcuni immobili di sua proprietà. In pendenza del giudizio, è stato proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. Ad avviso dei ricorrenti, l’azione revocatoria esercitata a fini di conservazione della garanzia patrimoniale in rapporto strumentale ad azione di responsabilità per danno erariale, deve ritenersi riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti. Amministrazione danneggiata esercita azione revocatoria. Invece, per il Comune, deve ritenersi persistere il diritto dell’Amministrazione danneggiata a esercitare azione revocatoria davanti al giudice ordinario, soprattutto se a ciò non abbia provveduto il P.M. contabile innanzi alla Corte dei Conti. Innanzitutto, la Suprema Corte ha rilevato che al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’art. 1, comma 174, l. 266/2005, ha riconosciuto al Pubblico Ministero contabile, in via di dichiarata interpretazione dell’art. 26 r.d. 1038/1933, la legittimazione all’esercizio di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile . In particolare, in funzione del rilievo che la disposizione in oggetto risulta testualmente inclusa nel corpo della disciplina dei giudizi contabili, l’azione revocatoria, ai sensi della novella, a tutela di ragioni creditorie rientranti nella competenza giurisdizionale del giudice contabile, spetta, alla giurisdizione della Corte dei Conti. Premesso ciò, Piazza Cavour ha affermato che questo indirizzo giurisprudenziale non è pertinente ai fini della soluzione del caso di specie. Non è competente la Corte dei Conti. Infatti, secondo gli Ermellini, in questo giudizio, occorre definire la giurisdizione, in relazione ad azione revocatoria promossa - non dal Procuratore regionale della Corte dei Conti - ma dall’Amministrazione danneggiata, a tutela delle proprie ragioni risarcitorie nella prospettiva dell’esecuzione di sentenza di condanna pronunciata dalla Corte dei Conti in giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. In tale prospettiva, per i giudici di legittimità, non appare dubitabile che si debba affermare la giurisdizione del giudice ordinario.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 11 giugno - 9 settembre 2013, n. 20597 Presidente Adamo – Relatore Cappabianca Svolgimento del processo Il Comune di Pescorocchiano citò, davanti al Tribunale di Rieti, G.P. ed i suoi cinque figli, proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c., al fine della declaratoria dell'inefficacia dell'atto di donazione 21 aprile 2011, con il quale il G. aveva trasferito ai figli alcuni immobili di sua proprietà. A fondamento della domanda, il Comune esponeva che la donazione era stata stipulata tre giorni dopo la notificazione della sentenza della Corte dei Conti, con la quale il G. era stato condannato - quale sindaco e presidente di commissione tecnica incaricata dell'esame delle domande per l'aggiudicazione di un appalto - al pagamento della somma di Euro 284.799,73 per danno erariale, sicché era evidente che, attraverso la liberalità, il G. non aveva perseguito altro che la finalità di disfarsi della garanzia reale del credito risarcitorio del Comune danneggiato. In pendenza del giudizio, i figli di P G. hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., illustrato anche con memoria, sostenendo la giurisdizione della Corte dei Conti. Il Comune di Pescorocchiano ha resistito con controricorso, sostenendo la giurisdizione del Giudice ordinario. Con requisitoria scritta confermata in sede di adunanza, il Procuratore generale ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario. Motivi della decisione 1.- Ad avviso dei ricorrenti, l'azione revocatoria esercitata a fini di conservazione della garanzia patrimoniale in rapporto strumentale ad azione di responsabilità per danno erariale, deve ritenersi riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti con legittimazione attiva . al solo P.M. contabile , poiché l'art. 26 r.d. 1038/1933, come interpretato dall'art. 1, comma 174, l. 266/2005, legittima all'esercizio di tale azione il Pubblico Ministero contabile, che è abilitato all'esercizio delle sue funzioni solo presso la Corte dei Conti. Il Comune di Pescorocchiano sostiene, invece, che le norme evocate dai ricorrenti non conferiscono, in via esclusiva, al Pubblico Ministero contabile la legittimazione ad esercitare azione revocatoria a fini di conservazione della garanzia patrimoniale in rapporto strumentale a risarcimento di danno erariale, ma, più semplicemente, legittimano anche il Pubblico Ministero contabile all'esercizio di detta azione con la conseguenza che deve ritenersi persistere il diritto dell'Amministrazione danneggiata ad esercitare azione revocatoria davanti al giudice ordinario, soprattutto se a ciò non abbia provveduto il P.M. contabile innanzi alla Corte dei Conti. 2.- Così sintetizzati i termini della questione devoluta, occorre premettere che - con riguardo all'originaria formulazione dell'art. 26 r.d. 1038/1933 - la legittimazione del Pubblico Ministero contabile ad agire in revocatoria, a tutela del credito risarcitorio connesso all'accertamento di responsabilità amministrativo-contabile, veniva tendenzialmente esclusa per l'assenza di una norma esplicita in tal senso esistente, invece, in tema di sequestro conservativo cfr. gli artt. 48 r.d. cit. e 5 d.l. 453/1993, convertito in L. 19/1994 sicché, in relazione all'indicato dato normativo, non si negava all'Amministrazione danneggiata, titolare del credito risarcitorio per danno erariale, legittimazione all'esercizio, davanti al giudice ordinario, dell'azione revocatoria per la conservazione della garanzia patrimoniale del proprio credito. Si deve, peraltro, rilevare che, al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali , l'art. 1, comma 174, L. 266/2005, ha riconosciuto al Pubblico Ministero contabile, in via di dichiarata interpretazione dell'art. 26 r.d. 1038/1933, la legittimazione all'esercizio di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile , e quindi, segnatamente, anche la legittimazione ad agire in revocatoria. E va osservato, inoltre, che, nell'occuparsi del rinnovato quadro normativo, questa Corte cfr. SS.UU. 11073/12 e 22059/2007 ha effettivamente affermato così come indicato dai ricorrenti che l'azione revocatoria promossa, ai sensi della novella, dal Procuratore regionale della Corte dei conti, in rapporto strumentale ad azione di responsabilità per danno erariale e, dunque, a tutela di ragioni creditorie rientranti nella competenza giurisdizionale del giudice contabile, spetta, a sua volta, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti. Ciò, in particolare, in funzione del rilievo che la disposizione in oggetto - concepita come interpretativa di norma l'art. 26 del r.d. 1038/1933 regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti - risulta testualmente inclusa nel corpo della disciplina dei giudizi contabili ed ha ad oggetto la previsione di una facoltà riconosciuta al Procuratore generale della Corte dei conti, che è abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente presso la sezione giurisdizionale della corte medesima. 3.- Tanto premesso, deve, tuttavia, considerarsi che la richiamata giurisprudenza di queste Sezioni unite non è pertinente ai fini della soluzione del caso di specie. In questo giudizio, occorre, infatti, definire la giurisdizione, in relazione ad azione revocatoria promossa, non dal Procuratore regionale della Corte dei Conti, ma dall'Amministrazione danneggiata, a tutela delle proprie ragioni risarcitorie nella prospettiva dell'esecuzione di sentenza di condanna pronunziata dalla Corte dei Conti in giudizio di responsabilità amministrativo - contabile. E, in tale prospettiva, non appare dubitabile che si debba affermare la giurisdizione del giudice ordinario. Invero - in disparte la questione della legittimazione dell'Amministrazione creditrice alla proposizione della domanda in rassegna successivamente alla novella di cui all'art. 1, comma 174, l. 266/2005, questione che risolta, peraltro, in senso positivo nelle requisitorie scritte del Procuratore generale travalica, tuttavia, i limiti della cognizione propria di questo giudizio di regolamento - decisivi, nel senso della giurisdizione del giudice ordinario, risultano a il rilievo che, prima dell'introduzione della disposizione interpretativa di cui all'art. 1, comma 174, L. 266/2005, non si dubitava della giurisdizione del giudice ordinario in merito all'azione revocatoria promossa dall'Amministrazione creditrice, sicché a prescindere dalla questione della persistente proponibilità di tale domanda , in assenza di specifica disposizione, non sarebbe plausibile ritenere intervenuta al riguardo una modificazione della giurisdizione b il rilievo che - mentre il Pubblico Ministero contabile titolare, non del diritto credito, ma dell'azione di responsabilità per danno erariale è legittimato all'azione revocatoria in funzione strumentale all'azione di responsabilità amministrativo-contabile attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti, sicché, correlativamente, la giurisdizione della Corte dei conti per la revocatoria da lui promossa trova ragione in tale rapporto di strumentante - né siffatto né altro criterio di collegamento con la giurisdizione contabile, si riscontra in relazione all'esercizio dell'azione di revocazione da parte dall'Amministrazione danneggiata, titolare del solo credito risarcitorio. 4.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, respinto il proposto ricorso per regolamento, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Per la soccombenza, i ricorrenti vanno condannati alla refusione delle spese del giudizio, liquidate, in dispositivo, in applicazione dei criteri stabiliti dal d.m. 140/2012. P.Q.M. La Corte di Cassazione, decidendo a sezioni unite, respinge il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario condanna i ricorrenti alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.