L’abitazione non rileva ai fini della pensione di inabilità

In tema di pensione di inabilità, ai fini del calcolo del requisito reddituale non va computato il reddito della casa di abitazione.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 20387 del 5 settembre 2013. Il caso . La Corte di Appello di Firenze accoglieva la domanda con cui una ex lavoratrice richiedeva l’erogazione della pensione di inabilità civile, revocata dall’INPS in virtù del preteso superamento del limite reddituale previsto in estrema sintesi dall’art. 12 della legge n. 118/1971. In particolare, la Corte di Appello riteneva errata la valutazione dell’Istituto il quale, nella determinazione del reddito della richiedente, aveva computato quello figurativo derivante dalla casa di abitazione di quest’ultima. Il quadro normativo . Contro tale sentenza l’Istituto ricorreva alla Corte di Cassazione lamentando la violazione di norma di legge da parte della sentenza impugnata. Di diverso avviso è la Corte di Cassazione la quale, richiamando un suo recente precedente Cass. n. 5479/2012 , rigetta il ricorso. Ad avviso dei Giudici, infatti, l’art. 26 della Legge n. 153/1969 cui la Legge n. 118/1971 rinvia per la determinazione del limite reddituale che condiziona il diritto alla pensione in commento , anche a seguito delle modifiche normative intervenute nel corso degli anni, prevedeva e prevede tuttora che dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari e la casa di abitazione . L’abitazione, a questi fini, non è reddito . La Corte ribadisce dunque il principio esposto in massima precisando che, nel contesto normativo in esame, è irrilevante che norme dettate ad altri scopi i.e. l’art. 2 del D.M. n. 553/1992 prevedano ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili” poiché queste ultime nulla dicono sulla determinazione effettiva del reddito da considerare ai fini del diritto alla prestazione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 23 maggio - 5 settembre 2013, n. 20387 Presidente/Relatore La Terza Fatto e diritto Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze accoglieva la domanda proposta da G.L. concernente il diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 legge 118/71, che le era stata revocata per superamento del limite reddituale, ritenendo la Corte territoriale che tra i redditi da prendere in considerazione non andasse computato quello della casa di abitazione. Di questa sentenza l'INPS domanda la cassazione sulla base di un unico articolato motivo. La G. resiste con controricorso. Con l'unico motivo l'Inps, denunziando violazione dell'art. 14 septies DL 663/79 convertito in legge 33/80, sostiene che il reddito della casa di abitazione si computa ai fini del limite reddituale per le prestazioni di invalidità civile. Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili Che il ricorso è manifestamente infondato. L'art. 8 della legge 114/74 di conversione del DL 30/74 Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati e invalidi civili stabiliva che le condizioni economiche per la concessione sia della pensione di cui all'art. 12 legge 118/71, sia per l'assegno di cui all'art. 13, fossero quelle previste dall’art. 3, della stessa legge per la concessione della pensione sociale. Indi l'art. 3 della legge 114/74 di conversione del DL 30/74, concernente la pensione sociale, dopo avere condizionato il diritto a pensione sociale a determinati limiti di reddito prevedeva che dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari e la casa di abitazione . È vero poi che l'art. 14 septies DL 663/79 conv. in legge 33/80, al comma 4, ha elevato i limiti di reddito di cui al citato art. 3 del DL 30/74 convertito in legge 114/74, ma non ha per nulla modificato quella parte di quest'ultimo articolo, che escludeva il reddito della casa di abitazione ai fini del limite di legge. In altri termini, l'elevazione, per tener conto della svalutazione intervenuta nelle more, del limite reddituale non ha però travolto la specifica disposizione che escludeva appunto dal computo la casa di abitazione, facendo rinvio alla disciplina concernente la pensione sociale. Anche nei riguardi di quest'ultima, l'art. 26 della legge 153/69 esclude dal computo dei redditi il reddito dominicale della casa di abitazione. Ed ancora lo stesso art. 3 comma 6 legge 335/95 prevede che per l'assegno sociale, il quale dal primo gennaio 1996 si eroga in luogo della pensione sociale, non si computano redditi casa abitazione. Nello stesso senso si è già espressa la sentenza di questa Corte n. n. 5479 del 05/04/2012, in cui si è affermato che In tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, rinvia per le condizioni economiche, all'art. 26 della legge n. 153 del 1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Né rileva, in senso contrario, la previsione di cui all'art. 2 del d.m. n. 553 del 1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione, non costituisce, a tal scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito”. Da ultimo, nello stesso senso la sentenza di questa Corte emanata il 28 giugno 2012 Inps c. Benente . Detta sentenza rileva giustamente che non si può tenere conto di disposizioni dettate ad altri fini, come quelle che impongono la denuncia dei redditi ai fini assistenziali, perché queste nulla dicono sulla determinazione effettiva del reddito da considerare ai fini del diritto alla prestazione. Antecedentemente aveva deciso nello stesso senso Cass. n. 2509 del 08/04/1983. Non sembra quindi condivisibile il diverso orientamento espresso dall'ordinanza di questa Corte n. 4223/2012. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 50 per esborsi e 2.000 per compensi professionali, oltre Iva e CPA da distrarsi a favore dell'avv. Guido Faggiani antistatario.