Le leggi tributarie richiamate dall’art 76, comma 3, d.P.R. numero 115/2002 sono qualificate quale legge extrapenale rispetto al delitto di cui all’art 95 del medesimo d.P.R., pertanto l’errore sul periodo di riferimento della dichiarazione dei redditi richiesta ai fini della istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato non può essere qualificato come errore sul fatto ai sensi dell’art 47 c.p. e non vale a scusare eventuali errori sulla dichiarazione stessa.
Lo stabilisce la Quarta Sezione della Corte di Cassazione con sentenza numero 27969 del 2014 depositata il 27 giugno 2014. La condanna in primo grado e la difesa, il riferimento temporale della dichiarazione dei redditi richiesta ai fini dell’ammissione. Con sentenza del 18 gennaio 2013 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza di condanna ad un anno di reclusione e 400 euro di multa del GIP all’esito del giudizio abbreviato per delitto di cui all’art 95 d.p.r. numero 115/2002 per avere falsamente attestato nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento davanti a quel Tribunale che il reddito familiare era inferiore a quello previsto dalla legge mentre dalle verifiche tributarie effettuate risultava essere invece il contrario. La difesa in giudizio sosteneva che le attestazioni richieste dalla norma per essere ammessi al gratuito patrocinio e presentate nell’istanza datate marzo 2009 si riferissero alla situazione reddituale dell’anno in corso cioè il 2009, in tal senso dovendosi interpretare la locuzione ‘ nel corso dell’ultimo anno’ dichiarata nell’istanza. La Corte di Appello non condivideva affatto tale tesi, sottolineando come essendo stata l’istanza depositata nei primi mesi dell’anno 2009 non era possibile si potesse riferire ad un periodo non ancora trascorso, per cui il riferimento normativo era inequivocabilmente all’anno pregresso, il 2008 appunto, da cui emergeva un reddito superiore ai limiti. La sottoscrizione dell’istanza a cura dell’avvocato vale a dimostrare la buona fede del cliente o quanto meno l’assenza del dolo. L’imputato promuove pertanto ricorso in Cassazione deducendo in primis la mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di condanna in quanto si sarebbe trattato di un errore del difensore, mentre piena era la buona fede dell’imputato e quindi l’assenza dell’elemento soggettivo del delitto. Era quindi contestata anche l’omessa assunzione di prova decisiva rappresentata proprio dall’esame testimoniale dell’avvocato per attestare appunto la buona fede del ricorrente. La sottoscrizione dell’istanza vale a qualificare la paternità e consapevolezza dell’atto, e soprattutto dei suoi contenuti La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, riteneva il motivo infondato chiarendo come « con la sottoscrizione il richiedente assume la paternità della stessa e del suo contenuto, in quanto proprio tale assunzione di paternità è requisito formale dell’istanza medesima in quanto l’attestazione delle condizioni reddituali forma oggetto di una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato ai sensi dell’art 46 d.p.r. n 45/2000» . Pertanto non poteva neanche essere considerata come decisiva la prova volta a dimostrare l’assenza del contributo cosciente e volontario del ricorrente nella redazione dell’istanza assumendo la testimonianza dell’avvocato. L’errore sull’annualità della dichiarazione dei redditi ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio costituisce errore sul fatto? Il ricorrente sosteneva poi con il secondo motivo di ricorso come la sussistenza di un errore sul fatto, ovvero sulla temporalità della dichiarazione dei redditi idonea a permettere l’ammissione al gratuito patrocinio, sufficiente ad escludere la punibilità in base all’art 47 c.p., avendo sia l’imputato che il difensore ritenuto erroneamente di considerare l’annualità corrente per la richiesta del beneficio. Sulla temporalità del reddito da dichiarare la norma parla chiaro ed un errore in tal senso non scusa ne valgono mutamenti reddituali successivi, anzi Anche questo motivo è manifestamento infondato, non vi è dubbio, ragiona la Corte, che l’attestazione richiesta dalla norma sia riferita ai redditi percepiti nell’anno precedente a quello in cui è presentata l’istanza, in quanto la lettera e la stessa funzione del testo di legge esclude con certezza che possa essere richiesta una dichiarazione dei redditi riferita ad un tempo in cui non è ancora maturato l’obbligo di presentazione della denunzia Cass., Sez. IV, n 7710/2010 , ne a tal fine assumono rilievo mutamenti peggiorativi successivi alla dichiarazione del reddito richiesto Cass., Sez IV, n 34456/2011 . L’imputato aveva infatti rilevato come nell’anno corrente alla richiesta marzo 2009 il proprio reddito avesse subito un drastico mutamento peggiorativo rilevante pertanto ai fini dell’ammissibilità al beneficio. La Corte è di diverso avviso statuendo come quandanche i redditi successivi abbiano avuto dei peggioramenti qualitativi che fanno rientrare nei limiti della norma, la mancata dichiarazione dei redditi previsti per l’anno precedente obbligatoria ai sensi di legge fa comunque scattare l’integrazione piena del delitto in quanto integrano il delitto di cui all’art 95, d.p.r. numero 115/1992 sia le false indicazioni ma anche le « omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato» Cass., SSUU, n 6591/2009 Infanti, Rv 242152 . E potendo la legge tributaria richiamata dall’art 76, comma 3, d.p.r. numero 115/2002 qualificarsi a pieno titolo quale legge extrapenale nessun pregio potrà esserci per l’errore sul periodo di riferimento, che non può essere qualificato come errore sul fatto ai sensi dell’art 47 in quanto « ai sensi dell’art 47 legge diversa da quella penale è quella destinata in origine a regolare i rapporti giuridici di carattere non penale non esplicitamente citata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente, pertanto deve essere considerato errore sulla legge penale e quindi inescusabile sia quello che cade sulla struttura del reato sia quello che incide su norme nozioni e termini proprie di altre branchie del diritto introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa» Cass., Sez IV, n 37590/2010 .
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 – 27 giugno 2014, numero 27969 Presidente Brusco – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/1/2013 la Corte d'Appello di Salerno confermava la sentenza con la quale il G.I.P. del Tribunale della stessa città, in data 26/1/2011, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato C.F. responsabile del delitto p. e p. dall'articolo 95 d.p.r. 30 maggio 2002, numero 115, per avere falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento penale avanti quel Tribunale, che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare relativo all'anno 2008, determinato ai sensi dell'articolo 76 d.P.R. 115/02, era inferiore alla somma stabilita dalla legge a tal fine, mentre dalle verifiche tributarie risultava, in riferimento all'anno 2008, la percezione di un reddito familiare complessivo pari a Euro 29.000, superiore al limite massimo previsto per l'ammissione al beneficio fatto commesso il , con l'aggravante di aver ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio e con la recidiva infraquinquennale. Negate le attenuanti generiche e applicata la diminuente del rito, il predetto era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed Euro 400,00 di multa. Con il proposto gravame l'imputato aveva sostenuto che quanto dichiarato nell'istanza, presentata nel marzo 2009, intendeva riferirsi alla situazione reddituale relativa all'anno in corso, in tal senso dovendosi interpretare l'espressione “ nel corso dell'ultimo anno ”, utilizzata dal difensore che aveva materialmente redatto l'istanza tanto, secondo l'appellante, poteva del resto evincersi dal fatto che era stata prodotta la comunicazione di licenziamento del genitore, datata 12/3/2009 produzione che non avrebbe avuto altrimenti alcun significato. La Corte d'appello, premesso che tale tesi era stata già esaminata e disattesa nella sentenza di primo grado, alla cui motivazione era pertanto consentito richiamarsi, rilevava che la sua infondatezza emergeva anche dalla considerazione che, essendo stata l'istanza depositata nei primi mesi dell'anno 2009 31/3/2009 , la stessa “ non poteva in alcun modo attestare il reddito per un periodo che ancora non era trascorso ”, di guisa che il riferimento all'ultimo anno non poteva, comunque, che essere inteso come rivolto al 2008, discendendone la piena correttezza dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Rigettava, inoltre, le richieste accessorie e, in particolare, per quel che in questa sede ancora interessa, quella tendente all'applicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria ai sensi dell'articolo 53 legge numero 689/81, trattandosi di condanna ad una pena superiore al limite previsto dalla legge perché sia consentito procedere alla richiesta sostituzione e, inoltre, perché l'imputato risulta versare nella condizione ostativa prevista dall'articolo 59, comma 1, legge numero 689/81. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il C. , per mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermata responsabilità penale. Lamenta che la Corte d'appello ha omesso di prendere in esame il motivo di gravame con il quale egli lamentava che il G.I.P. avesse trascurato di considerare che la redazione dell'istanza, come nella prassi, costituiva compito del difensore che l'errore in cui questo era incorso era facilmente desumibile dal fatto che, insieme all'istanza, era stata prodotta la comunicazione del licenziamento del padre dell'imputato, datata 12/3/2009 che non avrebbe avuto senso fornire tutta la documentazione relativa al nucleo familiare e nascondere il reddito di un lavoratore dipendente, la cui posizione era facilmente riscontrabile in pochissimo tempo subito dopo l'inoltro dell'istanza che pertanto avrebbe dovuto rilevarsi l'assoluta buona fede dell'imputato e l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del delitto ascritto. Lamenta, inoltre, che la Corte d'appello ha omesso di prendere in esame la tesi difensiva secondo cui i descritti elementi dimostravano l'esistenza di un errore sul fatto che costituisce il reato, idoneo ad escluderne la punibilità ai sensi dell'articolo 47 cod. penumero , avendo l'imputato e il proprio difensore erroneamente ritenuto di considerare il 2009 quale annualità di riferimento per le attestazioni finalizzate al chiesto beneficio. 2.2. Con il secondo motivo deduce omessa assunzione di prova decisiva, secondo il ricorrente rappresentata dall'esame testimoniale dell'avvocato che aveva redatto materialmente la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio esame richiesto al fine di chiarire se vi fosse stato un contributo cosciente e volontario del C. o se questi si fosse limitato a sottoscrivere l'istanza già redatta. 2.3. Con il terzo motivo deduce, infine, violazione di legge con riferimento al rigetto della subordinata richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata ex articolo 53 legge numero 689/81. Rileva infatti che, diversamente da quanto postulato dalla Corte territoriale, non sussisteva la condizione ostativa prevista dall'articolo 59, comma 1, legge cit. atteso che, alla data di commissione del fatto, egli non aveva patito condanne a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione. Considerato in diritto 2. I primi due motivi sono manifestamente infondati. 2.1. L'articolo 95 d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, punisce con la reclusione e con la multa “la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b , c e d ”. A sua volta, quest'ultima disposizione prescrive che “l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio contiene c una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o , del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”. A fronte di tali chiare indicazioni normative, le argomentazioni difensive - la cui omessa considerazione il ricorrente lamenta - si appalesano del tutto prive di pregio sul piano logico giuridico e non possono pertanto valere a palesare l'esistenza di un vizio di carenza o manifesta illogicità nella decisione impugnata. Non è dubbio, anzitutto, che con la sottoscrizione dell'istanza, il richiedente assume la paternità della stessa e del suo contenuto assunzione di paternità che, anzi, costituisce requisito formale dell'istanza medesima, dovendo l'attestazione delle condizioni reddituali formare oggetto, come visto, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. o , del d.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445. Non può pertanto certamente costituire motivo di esonero dalle connesse responsabilità la circostanza che alla materiale redazione dell'atto abbia provveduto un terzo, se non a prezzo di riconoscere comunque, per tal verso, la violazione della norma che invece richiede la provenienza delle attestazioni direttamente dall’”interessato” violazione essa stessa, comunque, idonea a integrare il reato contestato. Ne discende che, a fortiori, non può considerarsi prova decisiva quella volta a supportare l'assunto dell'assenza di un contributo cosciente e volontario da parte del C. nella redazione dell'istanza. 2.2. Ciò detto, è poi appena il caso di rilevare che non può sorgere dubbio - e per vero non è posto in dubbio nemmeno dal ricorrente - che l'attestazione richiesta dalla norma debba essere riferita ai redditi percepiti nell'anno precedente a quello nel quale è presentata l'istanza. Come questa Corte ha avuto modo di evidenziare, l'articolo 76 d.P.R. numero 115 del 2002, nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato. La lettera e la funzione del testo di legge escludono, dunque, con certezza che possa essere richiesta una segnalazione di redditi riferiti ad un tempo per il quale non è ancora maturato l'obbligo di presentazione della denunzia Sez. 4, numero 7710 del 05/02/2010 - dep. 25/02/2010, Varane ed altro, Rv. 246698 . Né può di contro assumere rilievo ai fini in esame l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa S.C. che ammette la rilevanza di mutamenti peggiorativi intervenuti successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento e che determinano un ammontare complessivo del reddito contenuto entro i limiti di legge per l'ammissione al beneficio v. Sez. 4, numero 34456 del 23/06/2011 - dep. 22/09/2011, Rossella, Rv. 251099 Sez. 4, numero 2620 del 11/11/2010 - dep. 26/01/2011, Scalinci, Rv. 249493 , ciò comunque non esonerando il richiedente dall'obbligo di dare chiara e fedele rappresentazione dei dati a tal fine rilevanti e, dunque, in ipotesi, di attestare compiutamente l'entità dei redditi risultanti dall'ultima dichiarazione ovvero comunque relativi all'anno precedente, sia pure segnalando l'esistenza di rilevanti mutamenti sopravvenuti. Quand'anche dunque la valutazione di questi ultimi consentisse di ricondurre il reddito rilevante al di sotto del tetto fissato per l'ammissione al beneficio, ciò non escluderebbe comunque la configurabilità del reato contestato atteso che, secondo consolidato indirizzo di questa Suprema Corte, integrano il delitto di cui all'articolo 95 d.P.R. numero 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio Sez. U, numero 6591 del 27/11/2008 - dep. 16/02/2009, Infanti, Rv. 242152 . 2.3. Alla luce delle superiori indicazioni si appalesa altresì privo di pregio l'assunto secondo cui l'errore nella individuazione del periodo di riferimento costituirebbe errore di fatto idoneo ad escludere la punibilità ai sensi dell'articolo 47 cod. penumero . È noto infatti che “ai sensi dell'articolo 47 cod. penumero , legge diversa dalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente. Pertanto deve essere considerato errore sulla legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale a integrazione della fattispecie criminosa” Sez. 4, numero 37590 del 07/07/2010 - dep. 21/10/2010, P.G. in proc. Barba, Rv. 248404 Sez. 1, numero 36298 del 12/09/2001 - dep. 08/10/2001, Saccone C, Rv. 219729 Sez. 5, numero 2174 del 11/01/2000 - dep. 23/02/2000, Di Patti ed altri, Rv. 215480 Sez. 6, numero 7817 del 18/11/1998 - dep. 16/06/1999, Benanti, Rv. 214730 . Orbene, solo il complesso delle norme tributarie richiamato dall'articolo 76, comma 3 d.lgs. numero 115 del 2002, può ritenersi legge extrapenale volta a disciplinare in origine rapporti giuridici di carattere non penale, come tale né direttamente né indirettamente incorporata nella norma penale, ma non certo la norma stessa di cui all'articolo 76 cit. che è volta a disciplinare direttamente la materia del gratuito patrocinio ed è indirettamente ma espressamente richiamata dalla norma incriminatrice per la quale si procede articolo 95 , attraverso il riferimento ad essa contenuto nell'articolo 79, lett. c , a sua volta richiamato espressamente nell'articolo 95. Pertanto, non può ravvisarsi in radice un caso di errore sulla legge extrapenale con la conseguente ritenuta esclusione dell'elemento soggettivo del reato in tal senso, Sez. 4 numero 37590 del 2010, P.G. in proc. Barba, cit. . 3. È invece fondato il terzo motivo. I precedenti attestano condanne per complessivi tre anni di reclusione, di guisa che non può ritenersi sussistente la condizione ostativa alla concessione della richiesta sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 59, comma 1, legge 24 novembre 1981, numero 689, consistente nella sussistenza di precedenti condanne infraquinquennali ad una pena “complessivamente superiore a tre anni di reclusione”. Nell'atto d'appello, inoltre, il difensore aveva espressamente richiesto la semilibertà, non la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ed il limite fissato dall'articolo 53 legge numero 689/81 per la concessione della semilibertà è la condanna ad un anno limite nella specie rispettato, posto che il ricorrente è stato condannato a un anno di reclusione . Si appalesano, pertanto, insussistenti i motivi di diniego ritenuti in sentenza e, per contro, sussistente il denunciato vizio. Limitatamente a tale profilo, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, per nuovo esame. Il ricorso va invece rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena e rinvia sul punto alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto.