Ai sensi dell’articolo 179 c.p.p., costituisce nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione di appello all’imputato, con domicilio eletto presso il difensore di fiducia effettuata via telefax, ad un numero telefonico diverso da quello dell’avvocato domiciliatario.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 23854, depositata il 6 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello di Ancona condannava un uomo per il reato di ricettazione. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando l’inosservanza delle norme processuali, poiché il decreto di citazione in appello era stato notificato via telefax ad un numero diverso da quello del difensore domiciliatario. Nullità insanabile. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che la notifica del decreto di citazione all’imputato, che aveva eletto domicilio presso il difensore, era stata effettuata ad un numero diverso da quello del legale domiciliatario. Questo costituiva, ai sensi dell’articolo 179 c.p.p., una nullità assoluta ed insanabile, che travolgeva l’intero giudizio d’appello. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 maggio – 6 giugno 2014, numero 23854 Presidente Petti – Relatore Casucci Svolgimento del processo Con sentenza in data 13 luglio 2012, la Corte di appello di Ancona, sezione penale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, appellata da P.A. con la quale questi era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di autovettura Ford Escort tg. AP 407821 provento di furto e condannato alla pena di due anni di reclusione ed € 516 di multa. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità perché fondato sulle dichiarazioni attendibili e non contraddittorie del M.llo R Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi - inosservanza di nome processuali stabilite a pena di nullità, perché il decreto di citazione in appello è stato notificato a mezzo telefax a numero telefonico diverso da quello del difensore domiciliatario. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all' imputato, con domicilio eletto presso il difensore di fiducia, è stata effettuata a mezzo telefax ma a numero telefonico 0736/255778 diverso da quello dell' avv. P.A., domiciliatario che è invece 0736/261672 . Il ricorrente, in omaggio alla regola di autosufficienza del ricorso, si è preoccupato di allegare in copia estratto dell' Albo degli Avvocati di Ascoli Piceno, da cui risulta la fondatezza della rilevata erroneità del numero telefonico indicato nel provvedimento di trasmissione. Trattasi di nullità assoluta ed insanabile, a norma dell' articolo 179 cod. proc. penumero , che travolge l'intero giudizio di appello. La sentenza deve in conseguenza essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.