Ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio, pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è, tuttavia, indispensabile che risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 21548, depositata il 27 maggio 2014. Il caso. Il tribunale del riesame di Ragusa confermava il provvedimento di sequestro, disposto dal pm, nei confronti di un indagato per il reato di riciclaggio, ex articolo 648-bis c.p L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la mancanza, nel provvedimento cautelare, sia degli elementi di fatto, sotto il profilo della sussistenza del fumus commissi delicti, che indichino la natura del reato presupposto al delitto di cui all’articolo 648-bis c.p., sia dell’indicazione della finalità probatoria concretamente perseguita. Nessuna motivazione. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione riteneva che l’ordinanza del tribunale non avesse fornito alcuna indicazione in ordine alla tipologia del reato presupposto al delitto di riciclaggio, limitandosi semplicemente a formulare supposizioni sull’illegittima provenienza di quanto in sequestro, sulla sola base di un’incompatibilità, peraltro non esplicitata, tra le movimentazioni bancarie ed i profili finanziari dell’imputato, senza l’indicazione di concreti indizi, da cui ricavare la provenienza delittuosa dei beni. Reati presupposti. Invece, ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio, pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è, tuttavia, indispensabile che risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 febbraio – 27 maggio 2014, numero 21548 Presidente Gallo – Relatore De Crescienzo Motivi della decisione L.A. , sottoposto ad indagini per la violazione dell'articolo 648 bis cp, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 15.11.2013 con la quale il Tribunale del Riesame di Ragusa ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro disposto ex articolo 253 cpp dal Pubblico Ministero. La difesa richiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo p.1. ex articolo 606 1 comma lett. b e c cpp, la violazione degli articolo 253 e 255 cpp, perché il provvedimento cautelare emesso dal Pubblico ministero e l'ordinanza del Tribunale del riesame non danno conto, sotto il profilo della sussistenza del fumus commissi delicti, degli elementi di fatto che seppure in modo sommario indichino la natura del reato presupposto al delitto di cui all'articolo 648 bis cp contestato all'indagato. La difesa lamenta inoltre la mancanza nel provvedimento cautelare della indicazione della finalità probatoria in concreta perseguita e denuncia che tale motivazione sia stata illegittimamente integrata dal Tribunale del riesame p.2. ex articolo 606 1 comma lett. b e c inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 253, 255 e 355 cpp con specifico riferimento al sequestro del personal computer marca Acer e della pendrive marca TIM. Sul punto la difesa afferma che il provvedimento di sequestro del Pubblico ministero non faceva riferimento alcuno al computer marca ACER e alla pendrive marca TIM e che gli oggetti in questione sono stati sequestrati di iniziativa dalla Polizia Giudiziaria nel corso della perquisizione del sequestro disposti dal Pubblico Ministero. La difesa rileva inoltre che per questa parte dell'eseguito sequestro, in quanto atto di iniziativa della Polizia Giudiziaria, doveva essere disposta la convalida da parte del Pubblico Ministero che non vi aveva provveduto, né poteva provvedervi il Tribunale del riesame in modo implicito. Ritenuto in diritto Il ricorso è fondato e va accolto con le seguenti precisazioni. Il provvedimento impugnato si caratterizza per il vizio di omessa motivazione , nella specie, non riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 606 1 comma lett. e cpp, non deducibile in questa sede ex articolo 325 cpp , ma a quella dell'articolo 125 cpp, che sanziona con la nullità il provvedimento che presenti il suddetto vizio la sanzione prevista dall'articolo 125 cpp, riconduce il vizio nell'ambito della disciplina dell'articolo 606 1 comma lett. ce cpp, deducibile ex articolo 325 cpp in questa sede. Nella specie l'ordinanza del Tribunale del riesame non fornisce alcuna indicazione in ordine alla tipologia del reato presupposto al contestato delitto di cui all'articolo 648 bis cp. Sul punto il Tribunale del riesame [pag. 2] afferma L'incompatibilità dei valori detenuti, nonché delle movimentazioni bancarie riscontrate con i profili finanziari relativi a LU.Al. e L.A. c.numero r. cit. pag. 3 trattasi di movimentazione che, salvi i successivi approfondimenti e riscontri, non pare per entità, modalità e profili temporali riconducibile ai redditi legittimamente percepiti , unitamente al fondamentale rilievo rivestito dall’occultamento di titoli e denaro contante, corroborino la tesi di una configurabilità del delitto di cui all'articolo 648 bis perché sussista il delitto di riciclaggio non è oltretutto necessario che il denaro, i beni o le altre utilità debbano provenire direttamente o immediatamente dai delitti presupposti, essendo sufficiente anche una loro provenienza mediata Cass. sez. VI 36759/2012 ”. La motivazione del Tribunale del riesame ha il carattere dell'apparenza, come tale ricadente nella disciplina dell'articolo 125 cpp [Cass. 24862/2010]. Infatti, va ribadito che ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'articolo 648 bis cod. penumero , pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili. Nel caso in esame il Tribunale che ha escluso correlazione tra il reato qui contestato e quello di associazione per delinquere ascritto al padre del prevenuto si è limitato semplicemente a formulare supposizioni sull'illegittima provenienza di quanto in sequestro, sulla sola base di un'incompatibilità non esplicitata tra le movimentazioni bancarie e i profili finanziari degli imputati Cass. 4769/1997 Cass. Cass. 813/2003 Cass. 36940/2008 Cass. 495/2008 Cass. 26308/2010 , senza indicare concreti indizi dai quali possa, anche solo logicamente, inferirsi la provenienza delittuosa, se pur solo in via mediata, dei beni stessi. Con riferimento al secondo motivo di doglianza va rilevato che il provvedimento si caratterizza per il difetto totale di motivazione in ordine al tema relativo alla legittimità del sequestro della pendrive e del computer Acer rinvenuti presso la abitazione del ricorrente. Per le suddetta ragioni il ricorso deve essere accolto e il provvedimento va annullato con rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo esame.