Fermo amministrativo e sequestro amministrativo sono incompatibili: configurato un reato sbagliato

Il reato di cui all’articolo 334 c.p. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa non sussiste qualora la condotta di sottrazione riguardi beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma dell’articolo 214 c.d.s., ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali che, per il divieto di analogia in malam partem, esclude la riconducibilità del fermo amministrativo nella nozione di sequestro amministrativo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 21625 del 27 maggio 2014. Il caso. Il Tribunale di Milano applicava a un uomo la pena su richiesta delle parti ai sensi degli articolo 444 e ss. c.p.p. per essere stato colto alla guida del veicolo di sua proprietà, sottoposto a fermo amministrativo provvisorio e a lui affidato in custodia. L’uomo ricorre in Cassazione, sostenendo che il fatto andava sussunto sotto la fattispecie dell’articolo 334 anziché sotto quella ex articolo 213, comma 4 c.d.s. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa , con suo conseguente proscioglimento. Il fermo amministrativo non è riconducibile nel sequestro. Il ricorso è fondato se si considera che secondo la Corte di Cassazione il reato di cui all’articolo 334 c.p. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa non sussiste qualora la condotta di sottrazione riguardi beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma dell’articolo 214 c.d.s., ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali che, per il divieto di analogia in malam partem, esclude la riconducibilità del fermo amministrativo nella nozione di sequestro amministrativo. Ora, l’ipotesi oggetto di esame è punita solo in via amministrativa, in quanto sovrapponibile a tale orientamento. La sentenza, quindi, deve essere annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 aprile – 27 maggio 2014, numero 21625 Presidente Conti – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 ottobre 2013, il giudice monocratico presso il Tribunale di Milano ha applicato a U.G. la pena su richiesta ai sensi degli articolo 444 e seguenti cod. proc. penumero in relazione ai reati di cui agli articolo 334 cod. penumero e 116 comma 13 e 18 D.Lvo numero 285 del 1992, commessi in data 4 aprile 2011. 2. Avverso il provvedimento ha presentato personalmente ricorso U.G., difeso di fiducia dall'Avv. F.S., chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi 2.1. Violazione dell'articolo 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. penumero , in relazione agli articolo 15 cod. penumero e 9 legge numero 689 del 1981. Lamenta il ricorrente che il giudice di Milano, nell'applicare la pena su richiesta, non avrebbe considerato che il fatto contestato - sostanziatosi nell'essere stato U.G. colto alla guida del veicolo di sua proprietà, sottoposto a fermo amministrativo provvisorio ed a lui affidato in custodia - andava sussunto sotto la fattispecie di cui all'articolo 334 anzichè sotto quella ex articolo 213 comma 4 del Codice della Strada, da ritenere speciale rispetto alla disposizione penale, così come sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 21 gennaio 2011 numero 1963, con conseguente proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. penumero 2. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto nella specie il reato contestato ai sensi dell'articolo 334 cod. penumero non concorre con l'illecito di cui all'articolo 213 del Codice della Strada, bensì con il reato di cui all'articolo 116 del Codice della Strada, e l'auto sottoposta a fermo amministrativo era affidata in custodia allo stesso proprietario e conducente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il reato di cui all'articolo 334 cod. penumero non sussiste qualora la condotta di sottrazione riguardi beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma dell'articolo 214 del Codice della Strada, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in malam partem , esclude la riconducibilità del fermo amministrativo nella nozione di sequestro amministrativo Cass. Sez. 6, numero 2162 del 28/11/2007, Rv. 238409 Cass. Sez. 6, numero 47342 del 27/11/2009, Rv. 245491 . Ebbene, la fattispecie concreta, così come delineata nel capo d'imputazione, risulta in tutto sovrapponibile a quella oggetto del costante orientamento sopra ricordato. E' invero contestato ad U.G. di avere condotto il mezzo sottoposto a fermo amministrativo e affidato in custodia al medesimo, di tal che si tratta di ipotesi punita in via soltanto amministrativa. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo A in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Deve pertanto essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio in ordine al capo B , non potendo questa Corte procedere alla rideterminazione della pena a norma dell'articolo 620, comma primo, lett. I , cod. proc. penumero Va invero evidenziato come, nell'accordo ex articolo 444 e seguenti cod. proc. penumero ratificato dal giudice di prime cure, la pena base fosse stata fissata con riguardo al reato di cui all'articolo 334 cod. penumero e su essa fosse stato applicato solo un aumento per la continuazione con il reato ex articolo 116 commi 13 e 18 Codice della Strada. Ne discende che la determinazione della pena da infliggere con riguardo al residuo reato contravvenzionale non si riduce ad un mero calcolo matematico ma implica valutazioni in ordine agli elementi di cui all'articolo 133 cod. penumero che fuoriescono dalle competenze di questo giudice. La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'articolo 620, lett. I , cod. proc. penumero , di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve infatti ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità Cass. Sez. 4, numero 41569 del 27/10/2010, Rv. 248458 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di cui al capo A non è previsto dalla legge come reato e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.