L'inestricabile guazzabuglio della ‘Cessione fabbricato’

Siamo alle solite, l'ordinamento italiano è talmente ricco di norme ed è talmente complesso che anche i cosiddetti ‘esperti’, alla resa dei conti, devono arrendersi dinanzi all'evidenza dei fatti e non sempre sono in grado di fornire risposte certi e soddisfacenti. Se il parere degli esperti non assicura alcuna certezza, figuriamoci quale possa essere la posizione del semplice cittadino che, il più delle volte, è quanto meno spaesato e non sa quali pesci prendere. Di cosa parliamo questa volta? Dell'obbligo di provvedere alla ‘cessione del fabbricato’ per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento degli immobili.

Qualche cenno storico. Tutto parte nel lontano 1978, le Brigate Rosse imperversano e, il 16 marzo 1978, con il sequestro Moro, lo Stato subisce una perdita incalcolabile. Si presume che lo statista sia stato rinchiuso in un comune appartamento capitolino e qualcuno ha un'idea geniale monitorare le locazioni! Viene immediatamente predisposto il Decreto Legge 21 marzo 1978, numero 59, che sarà successivamente convertito dalla legge 18 maggio 1978, numero 191, la cosiddetta ‘Legge antiterrorismo’. L'articolo 12 prevede che «chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato». In buona sostanza, si cerca di monitorare costantemente tutti gli spostamenti alla faccia della privacy dei cittadini. La procedura. La comunicazione, la c.d. ‘cessione di fabbricato’ deve essere presentata all’autorità locale di pubblica sicurezza Questore nel capoluogo di provincia, Commissariato di Polizia negli altri comuni, in mancanza sarà il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ad occuparsene. Tutto passa, anche gli anni di piombo, e l'interesse di monitorare le locazioni viene meno ma l'obbligo della famosa “comunicazione” no, quella rimane, e si trasforma in uno dei tanti balzelli burocratici a cui siamo purtroppo abituati. Nuove norme Una nuova svolta viene con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, numero 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale. L'articolo 3, nell’introdurre la cosiddetta ‘cedolare secca sugli affitti’, stabilisce al comma 3 che «fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, numero 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, numero 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986». Un ulteriore colpo di spugna arriva con il Decreto Legge 13 maggio 2011, numero 70. L'articolo 5, comma 1, lettera d dispone testualmente che «la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza». La Legge 30 dicembre 2004, numero 311 ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2005 ’ porta una ulteriore novità sul fronte delle semplificazioni. L'articolo 1, comma 344, ultimo capoverso, stabilisce nuovamente che «la presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge numero 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12». In sostanza, l'obbligo della comunicazione viene messo in pensione almeno lui ci riesce e con esso anche la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1.549,00. Il pensionamento viene sottolineato dal Ministero degli Interni che, con la propria Circolare del 31 maggio 2011 numero 557/LEG/010.418.6 chiarisce come la ‘comunicazione di cessione fabbricato’ non è più obbligatoria sia per i contratti di locazione registrati a decorrere dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 23/2011 che per i contratti di vendita di immobili registrati a far data dal 14 aprile 2011, data in cui entra in vigore il Decreto Legge numero 70/2011 . vecchi obblighi. Allora, ci si chiede, l'onere della comunicazione è definitivamente caduto? Ebbene no! Gli Interni, infatti, sottolineano che esistono delle ipotesi residuali in cui l'onere della comunicazione di cessione fabbricato continua a rimanere in vigore. L'articolo 3, comma 6 del Decreto Legge numero 23/2011, infatti, non è stato abrogato per cui l'obbligo permane relativamente alle locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni. E non finisce qui! Alcuni dubbi permangono relativamente alle ipotesi di comodato d'uso articolo 1803 del Codice Civile che viene sottoposto ad un duplice regime se il contratto viene registrato, l'onere della comunicazione deve considerarsi decaduto, viceversa, se esso non viene sottoposto a registrazione, le parti dovranno farsi carico di provvedere alla relativa comunicazione alla Pubblica Sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell’immobile. In conclusione, l’obbligo della ‘cessione di fabbricato’ introdotto nel 1978 non è stato abrogato ma è stato semplicemente ‘assorbito’, per volontà del Legislatore, da un altro adempimento la registrazione del contratto. Tale ‘assorbimento’, d'altra parte, con tutta probabilità è stato reso possibile dalla implementazione delle banche dati che permette al ‘grande fratello’ di monitorare costantemente la situazione. Le ultime novità in attesa della conversione . In tutta questa situazione si innesta il recente Decreto Legge 20 giugno 2012, numero 79 ‘misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile’, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 142, del 20 giugno scorso. L’articolo 2 del decreto, intitolato ‘Comunicazione della cessione di fabbricati’ avrebbe dovuto introdurre delle novità nella normativa ma, a ben guardare, non sembra chiaro quale siano tali novità e, qualora non ce ne fossero, non si vede la ragione del nuovo decreto che sarebbe solo un pleonastico. E' mai possibile che il nostro Legislatore si sia confuso? Il quesito non può avere risposta certa. Sta di fatto che le nuove norme sembrano cancellare la comunicazione sulla cessione di fabbricati relativamente ai contratti di locazione ed ai contratti di comodato relativi a fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione. Il problema è che tale norma è già contenuta nel nostro ordinamento! Forse la novità riguarda l'organizzazione interna degli Uffici. Il comma 2, infatti, contiene alcune disposizioni relative alla gestione delle informazioni ed alla loro trasmissione telematica dall'ufficio del Registro al Ministero dell'interno. Appare però quantomeno strano che il Legislatore venga scomodato per problematiche di tale consistenza. Unica novità potrebbe essere quella contenuta nel comma 3 relativamente ai contratti non soggetti a registrazione in termine fisso. In questo caso la norma prevede la possibilità di assolvere all'obbligo della comunicazione mediante un ‘formulario elettronico’ che, peraltro, dovrà essere disciplinato con un successivo decreto ministeriale. Nulla di fatto, quindi, anche sotto questo profilo. A questo punto non rimane che attendere aspettando la conversione in legge del decreto, sperando che l'arcano sia risolto.

Decreto-legge 20 giugno 2012, numero 79 G.U. 20 giugno 2012, numero 142 Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, al fine di introdurre misure indispensabili, da un lato, a garantire livelli incrementali di sicurezza e, dall'altro, ad assicurare la piena efficienza operativa delle articolazioni del soccorso tecnico urgente e di quelle impegnate nel settore dell'immigrazione, nonché la continuità dell'attività del Servizio civile nazionale Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione internazionale e l'integrazione, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport Emana il seguente decreto-legge Capo I Disposizioni in materia di sicurezza articolo 1 Disposizioni in materia di armi 1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi a all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, numero 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.». b l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, numero 85, é sostituito dal seguente «articolo 2 - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, numero 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.». 2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, numero 110. articolo 2 Comunicazione della cessione di fabbricati 1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, numero 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, numero 191. 2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d , e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, numero 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, numero 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge numero 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno. 3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, numero 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, numero 191, può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto. 5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23, é soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 1, 2, 4 e 5». 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Capo II Disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno articolo 3 Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a , del decreto legislativo 13 ottobre 2005, numero 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso é fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si é verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, numero 217. 2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a , del decreto legislativo 13 ottobre 2005, numero 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso é fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si é verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, numero 217. 3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra é conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, numero 521, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica é fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione. 4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009. 5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, numero 217. 6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera a , e 16, comma 1, lettera a , del decreto legislativo 13 ottobre 2005, numero 217, é ridotta a cinque settimane. 7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, numero 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, numero 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, numero 183. articolo 4 Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, numero 183, il comma 10 é sostituito dal seguente «10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco é ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, numero 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. articolo 5 Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione 1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, numero 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, numero 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, numero 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, numero 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri. 2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, numero 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, numero 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, numero 14, é prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, numero 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, numero 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 é assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. articolo 6 Fondazione Gerolamo Gaslini 1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, é trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, numero 361. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica numero 361 del 2000, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, numero 897, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione. articolo 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 2012.