Nei casi problematici, in cui c’è un forte conflitto tra il minore ed il genitore non collocatario, acuito dalla lontananza, le video-visite, tramite Skype , favoriscono «una ri-abitudine alla gestualità e allo scambio emotivo foss’anche aspro nei primi tempi senza quella presenza fisica» che il figlio non vuole o non sa più accettare. È una misura eccezionale e provvisoria.
È questo il principio di diritto, supportato anche dalla giurisprudenza della CEDU, elaborato dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, sezione IX Civile, lo scorso 16 aprile 2013. Il caso. Al termine di una travagliata separazione personale, che ha portato al divorzio, oggetto di questa lite, la madre, non collocataria, tornava a vivere in Francia e gli incontri con le figlie erano problematici per il forte conflitto tra i genitori, per la lontananza e per il rifiuto delle ragazze ad incontrala, malgrado la mediazione dei servizi sociali. Le visite «forzate» in «spazi neutri ed istituzionalizzati» hanno comportato il «‘rifiuto’ delle figlie ad un incontro con la madre ne deriva una conseguente impasse nella ripresa di quei contatti che consentano la dovuta ricostruzione di un rapporto genitoriale». Essa è, peraltro, favorita dal padre che, nel frattempo, si è ricostruito una famiglia. Il G.I., dunque, ha escogitato questo espediente al fine di riabilitare il normale rapporto affettivo che deve esserci tra madre e figlie, rieducandole alla sua presenza le videoconferenze via Skype erano il mezzo migliore rectius l’unico per raggiungere tale fine. Le condanne contro l’Italia da parte della CEDU per la mancata tutela della bigenitorialità. L’art.8 della Convenzione Europea evidenzia i diritti ed i doveri per assicurare il rispetto della vita familiare, imponendo alla Stato di dotarsi di leggi volte a «garantire i diritti legittimi delle persone interessate e il rispetto delle decisioni dei tribunali. Tali obblighi non possono, per tanto, limitarsi al mero controllo a che il bambino possa incontrare il suo genitore o avere contatti con lui ovvero a constatare l’inefficienza dei Servizi Sociali in senso lato deputati a supportare – e garantire - la genitorialità, ma includono l’insieme di quelle misure propedeutiche e preparatorie che consentano di raggiungere questo risultato». Esse devono essere adottate rapidamente «perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui”. Non deve, dunque, trattarsi di misure stereotipate ed automatiche. Cfr. Sentenza Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, 29 gennaio 2013 Pres. Jočienė , Affaire Lombardo c/Italia ». La videocamera sostituisce l’assistente sociale. Per consentire il riavvicinamento tra madre e figlie, altrimenti impossibile e riattivare il canale comunicativo tra loro l’unico mezzo utile è Skype che permette uno scambio audiovisivo dei loro gesti, delle loro emozioni etc. e passare così dal rifiuto all’accettazione della figura materna. Inoltre «tale modalità di frequentazione sembra l’unica, al momento, in grado di ‘preparare’ le figlie ad una ripresa dei rapporti con la madre, in grado di realizzare sia pure in via eccezionale e provvisoria una ‘presenza’ ed un confronto propedeutici a futuri incontri». Il ruolo dei servizi sociali, cui sono affidate le bambine, è quello di «‘monitorare’ l’evoluzione dell’atteggiamento delle figlie nei confronti della madre e di saggiare il loro ‘coinvolgimento’ in una modalità del tutto nuova di frequentazione si ribadisce del tutto eccezionale e di ovvio carattere provvisorio e di accertare se vi sia una progressiva evoluzione dei rapporti che possano consentire una frequentazione ordinaria».
Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 16 aprile 2013 Presidente/Estensore Canali Contrasto tra genitore non collocatario e figli minori – Rifiuto dei figli minori di incontrare il genitore – Introduzione delle frequentazioni a mezzo di sistema audiovisivo nel caso di specie Skype – Sussiste articolo 155 c.c., 8 CEDU . Nel caso in cui si registri una difficile ripresa dei rapporti tra l’un genitore e i propri figli minori, una interazione audiovisiva in diretta tra genitore non collocatario e figli minori realizzata attraverso un collegamento Skype può consentire una graduale ripresa di un dialogo tra gli stessi, attraverso una percezione visiva ed in voce fatta, sì, di comunicazione essenzialmente verbale, ma che al contempo può favorire una ri-abitudine alla gestualità e allo scambio emotivo foss’anche aspro nei primi tempi . Fatto e diritto Negli atti introduttivi alla procedura di divorzio - cui i coniugi pervengono dopo una lunga conflittualità che ha caratterizzato la separazione giudiziale - le parti hanno evidenziato la persistente difficoltà di organizzare e regolare i rapporti tra la madre sig.ra R e le figlie anche attraverso i Servizi Sociali la ancora presente conflittualità tra i coniugi, le resistenze delle figlie di incontrare la madre anche in spazi neutri, le stesse difficoltà dei Servizi ad organizzare con continuità le visite, ed infine il serio ostacolo costituto dal rientro della madre in Francia dipartimento impongono di trovare altre soluzioni che consentano una graduale ripresa dei rapporto tra la madre e le figlie avuto riguardo alla concorde opinione delle parti secondo cui gli incontri nella struttura protetta spazi neutri sembrano provocare alle figlie vissuti di ansia e di ribellione nei confronti della madre e di - relativo - rifiuto alla sua presenza fisica va rilevato come all’odierna udienza le parti si siano dichiarate disponibili a pervenire ad un accordo complessivo di divorzio che preveda un diverso assetto dei rapporti tra la madre e le figlie ed una diversa modalità di frequentazione il padre, in particolare, non solo non si oppone ad una graduale ripresa dei rapporti tra le figlie e la madre ma ritiene non più indispensabile l’affidamento delle bambine al Comune di Milano atteso un ricostituito nucleo familiare con una compagna che può aiutarlo nell’accudimento quotidiano delle figlie. Una frequentazione ‘forzata’ in spazi protetti ed istituzionalizzati non sembra aver sortito alcun effetto sì che fin troppo evidente e forse anche comprensibile appare il ‘rifiuto’ delle figlie ad un incontro con la madre ne deriva una conseguente impasse nella ripresa di quei contatti che consentano la dovuta ricostruzione di un rapporto genitoriale. E’ noto che un recente arresto della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sanzionando l’Italia per alcune prassi in punto di tutela della bi-genitorialità, ha evidenziato come dall’articolo 8 della Convenzione Europea discendano precisi obblighi volti a garantire il rispetto della vita familiare e dei relativi doveri\poteri da essa sottesi. Appare indispensabile, nel giudizio della CEDU, che lo Stato si provveda di un arsenale giuridico adeguato ed efficace per garantire i diritti legittimi delle persone interessate e il rispetto delle decisioni dei tribunali. Tali obblighi non possono, per tanto, limitarsi al mero controllo a che il bambino possa incontrare il suo genitore o avere contatti con lui ovvero a constatare l’inefficienza dei Servizi Sociali in senso lato deputati a supportare - e garantire - la genitorialità, ma includono l’insieme di quelle misure propedeutiche e preparatorie che consentano di raggiungere questo risultato. In particolare per essere adeguate, “ le misure deputate a riavvicinare il genitore con suo figlio devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui”. Non deve, dunque, trattarsi di misure stereotipate ed automatiche Cfr Sentenza Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, 29 gennaio 2013 Pres. Jociene , Affaire L. c/ Italia Ora, se le bambine, data la storia matrimoniale e la separazione duramente conflittuale, hanno difficoltà a rapportarsi con la madre di presenza , se le strutture dei Servizi Sociali dell’Ente cui le bambine sono state affidate non sono in grado per l’eccessivo carico di lavoro e la necessità di scadenzare sui tempi lunghi gli incontri di ammortizzare tali difficoltà e, infine, se la distanza della madre – ritrasferitasi nel villaggio di origine in Francia – costituisce una ulteriore e grave criticità, non resta che il ricorso alle risorse tecnologiche per consentire il ‘rapido riavvicinamento’ del genitore con le figlie. In particolare deve ritenersi che una interazione audiovisiva in diretta tra la madre e le figlie con la presenza nei loro pressi del padre in qualità di ‘mediatore’ realizzata attraverso un collegamento Skype possa consentire una graduale ripresa di un dialogo tra la madre e le figlie, attraverso una percezione visiva ed in voce fatta, sì, di comunicazione essenzialmente verbale, ma che al contempo favorisca una ri-abitudine alla gestualità e allo scambio emotivo foss’anche aspro nei primi tempi senza quella presenza fisica che le ragazze hanno già dimostrato di non voler ma meglio sarebbe dire ‘non sapere più’ accettare tale modalità di frequentazione sembra l’unica, al momento, in grado di ‘preparare’ le figlie ad una ripresa dei rapporti con la madre, in grado di realizzare sia pure in via eccezionale e provvisoria una ‘presenza’ ed un confronto propedeutici a futuri incontri. Su indicazione del Presidente, le parti hanno dato un convinto consenso a che la sig.a R possa vedere le figlie con frequenza settimanale attraverso il collegamento via Skype che le parti dichiarano di saper utilizzare è evidente, tuttavia, che tale modalità di contatto impone un serio impegno fisico, emotivo, empatico, relazionale sia da parte della sig.a R che da parte del sig. P e della attuale compagna al fine di coinvolgere le figlie nel nuovo rapporto e con le nuova modalità di frequentazione. Ai Servizi Sociali sarà demandato il compito di ‘monitorare’ l’evoluzione dell’atteggiamento delle figlie nei confronti della madre e di saggiare il loro ‘coinvolgimento’ in una modalità del tutto nuova di frequentazione si ribadisce del tutto eccezionale e di ovvio carattere provvisorio e di accertare se vi sia una progressiva evoluzione dei rapporti che possano consentire una frequentazione ordinaria. P.Q.M. Presidente Delegato Letti gli atti e sentite le parti all’odierna udienza, 1 Revoca l’affidamento delle figlie minori al Comune di Milano e le affida in via esclusiva al padre che le terrà con sé presso l’abitazione sita in Milano in via 2 dispone che la madre R possa vedere e comunicare via Skype con le minori ogni settimana secondo un calendario che verrà predisposto d’accordo con il sig. P e che preveda almeno un collegamento – o il sabato o la domenica secondo gli impegni e le necessità delle figlie – la cui durata sarà determinata dalle parti tale durata dovrà essere tale da garantire un effettivo scambio tra la madre e le figlie e dovrà prevedere che gli stessi genitori instaurino costruttivi dialoghi che non abbiano per contenuto le conflittualità pregresse ovvero lo stato delle attuali pendenze giudiziarie 3 dispone che il padre garantisca la sua presenza nella frequentazione via Skype tra la madre e le figlie almeno per i primi 2-3 contatti 4 dispone che tale modalità di frequentazione abbia la durata di almeno 7 settimane consecutive e lascia all’accordo delle parti di eventualmente incrementare i contatti settimanali via Skype tra la madre e le figlie 5 dispone che le parti collaborino e sostengano – ciascuno secondo le proprie possibilità - le eventuali prime difficoltà delle figlie ad accettare questa modalità di frequentazione evitando ogni forma di imposizione a dispone che i servizi sociali del Comune di Milano tengano monitorata la situazione familiare e personale delle minori e continuino a fornire loro ogni supporto psicologico ritenuto necessario per il loro equilibrio psicosociale e per rafforzare, altresì, la capacità e competenze genitoriali delle parti, verificando, ove possibile, la riuscita dei contatti via Skype tra madre e figlie b Dispone, per tanto e di conseguenza, che i Servizi Sociali favoriscano e regolino la ripresa della frequentazione tra la madre e le figlie attraverso Skype e verifichino le reazioni delle figlie alla comunicazione via Skype con la madre c Dispone che i Servizi Sociali riferiscano alla A.G. competente lo sviluppo e le eventuali criticità del nuovo assetto, eventualmente elaborando e proponendo ai genitori i tempi e le modalità di un incontro diretto tra la madre e figlie d Dispone che il sig. P corrisponda alla sig.ra R entro il giorno 5 di ogni mese la somme di euro 1.000 a titolo di contributo al suo mantenimento e Riserva al prosieguo della causa e\o agli eventuali accordi per il divorzi congiunto la precisazione delle accessorie clausole economiche Nomina Istruttore della causa se stesso, Fissa per l’udienza di comparizione e trattazione il 4 giugno 2013 alle ore 13.00 Assegna al ricorrente termine sino a l 15 maggio 2013 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163 comma 3 nn 2,3,4,5 e 6 c.p.c. assegna, altresì, alla parte convenuta termine sino a dieci giorni prima dell’udienza di comparizione e trattazione sopra indicata per la costituzione in giudizio con l’assistenza di un difensore ai sensi degli articolo 166 e 167 commi 1 e 2 c.p.c nonché, in particolare, per la proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di cui all’articolo 167 c.p.c e che oltre lo stesso termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio. Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza al P.M. ed ai Servizi Sociali del Comune di Milano