Rimborsi automatizzati, integrato l'elenco

Con il Provvedimento n. 18173 dell’11 febbraio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha integrato l’elenco dei rimborsi oggetto di procedure automatizzate di pagamento la volontà è di semplificare e accelerare le attività di erogazione di tutti i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette che siano pagati dall’Agenzia.

Con il provvedimento n. 18173 dell'11 febbraio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha integrato l’elenco dei rimborsi oggetto di procedure automatizzate di pagamento disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000, in modo da semplificare e accelerare - così si legge nel testo del provvedimento - le attività di erogazione di tutti i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette che, per disposizioni normative o convenzionali, siano pagati dall’Agenzia. La possibilità di effettuare mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse è stata prevista dall’art. 75 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, e con il D.M. 29 dicembre 2000, è stata introdotta la possibilità che fossero disposti con l’utilizzo di procedure automatizzate i rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi. Vediamo i dettagli del provvedimento. Rimborsi da erogare con procedure automatizzate. Sono disposti con le procedure automatizzate di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000 - fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche norme - i rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze relative al rimborso di tasse e imposte dirette e indirette, il cui pagamento è, per disposizioni normative o convenzionali, di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Liste di rimborso. L’Agenzia delle Entrate provvede a predisporre i dati occorrenti per i rimborsi tramite la formazione di liste di rimborso, emesse con procedure automatizzate e contenenti, per ciascun periodo e tipo d’imposta, in corrispondenza del singolo nominativo - le generalità dell’avente diritto al rimborso - il codice fiscale - il numero di protocollo della dichiarazione o dell’istanza dalla quale scaturisce il rimborso - l’ammontare dell’imposta da rimborsare. Modalità di pagamento. Il pagamento dei rimborsi avviene con accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario. In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene - in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a, per i rimborsi di importo - comprensivo di interessi -inferiore a 1000 euro limite previsto dall’art. 49, comma 1, D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 - con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia, per i rimborsi di importo - comprensivo di interessi - pari o superiore al detto limite di 1000 euro. Le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale vanno comunicate presentando il modello disponibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate oppure, previa abilitazione ai servizi telematici, tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L'Agenzia precisa che gli effetti della scelta esercitata con la comunicazione delle coordinate bancarie o postali si applicano a tutti i rimborsi da erogare al contribuente, fino ad eventuale aggiornamento della stessa, da effettuarsi con una nuova comunicazione in tal caso, la nuova scelta espressa si applica ai rimborsi che non siano ancora confluiti nelle liste di rimborso. Disposizioni transitorie. Fino al 30 giugno 2014 i rimborsi in esame, e quelli individuati nella tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia, continueranno ad essere eseguiti secondo le modalità vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento. fonte www.fiscopiu.it

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